CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 luglio 2025
Cassazione n. 00342/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.8741/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale alle PEC: [OSCURATO:EMAIL] e avvpaoloromanelli@pec.it- -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - domicilio digitale alla PEC: - adriano.maffeo@avvocatiavellinopec.it- -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL].it- -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL].it- -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 653/2023 depositata il 04/10/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] , le conclusioni ribadite dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], e le difese esposte dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -per delega dell’avv. G. Romanelli-nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:SOCIETA]. e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] - tutti partecipanti all’udienza-. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato in data 4.6.2005 da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. una moto Ducati 999S tg BW29960, la cui catena di trasmissione si era rotta il 15.5.2007 provocando gravissimi danni al motore. Esperito un accertamento tecnico preventivo, che aveva coinvolto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che aveva attribuito la rottura della cinghia di trasmissione ad un difetto costruttivo, [OSCURATO:PERSONA] aveva agito nei confronti della società venditrice facendo valere la garanzia normativamente riconosciuta all’acquirente consumatore. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva chiamato in causa, in manleva, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società produttrice del veicolo, che aveva a sua volta chiamato in causa, in manleva, [OSCURATO:SOCIETA]., quale fornitrice del pezzo risultato difettoso; questa aveva chiamato in causa, ancora in manleva, pure [OSCURATO:SOCIETA]., società produttrice della catena di trasmissione. Il Tribunale di Perugia aveva accolto la domanda risarcitoria svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., condannando la convenuta ad un risarcimento del danno pari a € 5.538,99, ma aveva respinto la domanda di manleva rivolta dalla convenuta alla prima chiamata in causa e quelle successive a catena , per mancanza della prova della riparazione o sostituzione della catena di trasmissione o del rimborso, totale o integrale, del prezzo da parte della società venditrice all’acquirente garantito e per intervenuta decadenza dalla garanzia, potendo il venditore finale agire in garanzia nei confronti del produttore, sussistendo la condizione indicata, entro l’anno dall’esecuzione della prestazione; il Tribunale aveva anche dichiarato [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. decaduta dall’azione di garanzia verso [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Perugia, adita da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva confermato la sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva proposto ricorso per cassazione dolendosi della ritenuta insussistenza dei presupposti per agire contro la produttrice; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva proposto ricorso incidentale, contestando la declaratoria di intervenuta decadenza dall’azione di garanzia nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].; [OSCURATO:SOCIETA]. aveva resistito al ricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. erano rimasti intimati. [OSCURATO:SOCIETA] di Cassazione con la sentenza n.8164/2021 aveva accolto il primo motivo del ricorso principale con assorbimento dei motivi rimanenti e, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso incidentale, indicando i seguenti principi di diritto: -l'esercizio del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 131, comma 1, del codice del consumo al venditore finale nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati) non è subordinato all'avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il medesimo venditore poiché il riferimento alla esecuzione della prestazione , contenuto nel comma 2 del citato art. 131, serve solo ad individuare il dies a quo del termine entro il quale azionare il detto diritto di regresso e, quindi, il relativo exordium praescriptionis ; - anche l’azione di regresso del produttore verso gli altri soggetti tenuti, in particolare, nel caso di specie, l’azione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. verso [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., rientra nell’ambito di operatività dell’art.131 CdC. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avevano autonomamente riassunto il giudizio in sede di rinvio avanti alla Corte d’Appello di Perugia che, disposta la riunione dei due procedimenti così radicati, aveva dichiarato coperto da giudicato l’accoglimento della domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ne aveva reiterato la richiesta di rigetto, e aveva nuovamente respinto la domanda di manleva della venditrice verso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di questa verso [OSCURATO:SOCIETA]. e verso [OSCURATO:SOCIETA].; ciò sul presupposto della non utilizzabilità dell’esito dell’accertamento tecnico preventivo nei confronti dei soggetti che non vi avevano preso parte e della conseguente assenza di prova dell’attribuibilità della rottura della cinghia di trasmissione ad un difetto di produzione della stessa. Le spese processuali dei diversi gradi di giudizio erano state poste tutte a carico di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone nuovamente ricorso per cassazione fondandolo su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone controricorso con ricorso incidentale condizionato, insistendo, per l’eventualità dell’accoglimento del ricorso principale, per il riconoscimento del proprio diritto ad agire in manleva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e/o di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. propongono controricorso, con richiesta di rigetto del ricorso principale. Il Procuratore Generale della Repubblica, in persona del sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], ha svolto conclusioni scritte argomentando la richiesta di accoglimento del secondo motivo di ricorso principale e di rigetto del primo motivo di ricorso principale, con declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale. Tutte le parti costituite hanno depositato memorie illustrative ex art.378 c.p.c. Sia il PG che i difensori delle parti costituite hanno altresì partecipato all’udienza pubblica reiterando le rispettive conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] Va rilevato prima di tutto che, pure se nelle conclusioni formulate ancora nel presente ricorso per cassazione dalla società ricorrente -che ricalcano impropriamente quelle delle fasi di merito-è reiterata la richiesta di rigetto della domanda risarcitoria proposta originariamente da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società ricorrente, non vi è alcun cenno critico alla decisione su di essa e alla posizione relativa del consumatore acquirente finale nello svolgimento dei motivi di ricorso: del resto, la questione non era stata sottoposta a questa Corte nel precedente giudizio di legittimità e doveva considerarsi quindi già definita all’epoca, con conseguente formazione del giudicato sul suo accoglimento a favore di [OSCURATO:PERSONA] e a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] passaggio in giudicato dell’accertamento di responsabilità a carico della società ricorrente e a favore di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna della prima al risarcimento del danno al secondo, era stato del resto rilevato dalla Corte d’Appello di Perugia nella sentenza ricorsa, ove si legge che la condanna di [OSCURATO:PERSONA] non fu oggetto né del grado di appello, né dei ricorsi sui quali si è pronunciata la Corte di Cassazione, oggetto dei gradi successivi al primo essendo stati solo i rapporti tra il venditore finale, l’asserito produttore della catena di trasmissione, il fornitore di questa al produttore del motociclo e il produttore stesso . Non è più questione, pertanto, sulla fondatezza della domanda di [OSCURATO:PERSONA], accolta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ex art.130-132 CdC, ma si discute ancora solo delle domande di regresso proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rispetto alle quali il rilievo del passaggio in giudicato della pronuncia di accertamento di responsabilità e di conseguente condanna a favore di [OSCURATO:PERSONA] sarà valutato nel contesto dell’esame dei motivi di ricorso, principale e incidentale, proposti. 1. Con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.360 n.3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione dell’art.131 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n.206, cosiddetto Codice del Consumo. Difetto di motivazione . [OSCURATO:SOCIETA] di merito avrebbe omesso di valutare e motivare sull’interpretazione dell’art.131 del Codice del Consumo data dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.8164/2021; la ratio della norma richiamata consisterebbe nel tenere indenne il venditore finale del bene di consumo dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall’accoglimento della domanda proposta dal consumatore, riversandoli sul solo soggetto effettivamente responsabile per il difetto di conformità del bene; in quest’ottica, il diritto di regresso sarebbe unicamente subordinato alla circostanza che il difetto di conformità fatto valere dal consumatore concretizzi, o sia la conseguenza, di un difetto di costruzione/produzione imputabile al produttore o ad altro soggetto della catena produttiva/distributiva; risulta inoltre dagli atti che [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., coinvolta attraverso un proprio ispettore tecnico nella gestione delle problematiche tecniche evidenziate dall’acquirente, aveva contestato carenze manutentive della catena della motocicletta che aveva ritenuto ascrivibili all’acquirente finale, con la conseguenza che l’esecuzione dell’intervento in garanzia da questi richiesto avrebbe potuto esporre la ricorrente ad eccezioni e contestazioni nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] motivo di doglianza in esame è infondato. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio non ha disatteso i principi di diritto individuati nella sentenza n.8164/2023 e, in particolare, non ha rimesso in discussione l’interpretazione dell’art.131 CdC effettuata da questa Corte di legittimità, ma ha fondato il rigetto delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da questa nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:SOCIETA]. su una diversa ratio decidendi. [OSCURATO:SOCIETA] di merito ha infatti ritenuto che il vizio di produzione della catena -e quindi del motociclo in cui essa fu incorporata- fu accertato solo in forza delle risultanze dell’accertamento tecnico preventivo promosso da Scapicchi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cui le altre parti del giudizio di merito … non furono chiamati a partecipare, sì che i terzi contestarono l’utilizzabilità dell’ATP nei loro confronti e quindi sia la sussistenza di prova del vizio di produzione, sia (DID ed [OSCURATO:SOCIETA]) la riferibilità a loro della catena montata sul motociclo . Come è evidente, la ratio decidendi del rigetto delle domande di regresso ancora sub iudice non è conseguente ad una interpretazione dell’art.131 CdC in tesi diversa da quella operata dal Giudice di legittimità, come è prospettato nel motivo in esame, ma si fonda su una ritenuta carenza probatoria. 2. Con un secondo motivo di critica la società ricorrente lamenta la Violazione e falsa applicazione dell’art.360 n.3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli art.696 e s. c.p.c. Difetto di motivazione . Rileva la società ricorrente che la Corte d’Appello di Perugia pronunciando in sede di rinvio ha ritenuto non provata la riferibilità del danno ad un difetto di costruzione della catena di trasmissione, sul presupposto della inutilizzabilità dell’esito dell’accertamento tecnico preventivo nei confronti dei soggetti non chiamati a parteciparvi e della conseguente impossibilità di riferire il danno procuratosi nell’aprile 2007 -a distanza di quasi due anni dall’acquisto del motociclo, nel giugno 2005-ad un difetto di costruzione. Ma nella precedente sentenza n.453/2018 la stessa Corte d’Appello aveva accertato, in adesione alla CTU, che la rottura della catena di trasmissione era da attribuire a cedimento strutturale per difetto di costruzione riferibile al produttore, con responsabilità del venditore verso l’acquirente finale e con conseguente applicazione del diritto di regresso del venditore stesso, a catena inversa fino al produttore, ai sensi dell’art.131 CdC. Sarebbe altresì erroneo ritenere che l’accertamento tecnico preventivo e il suo esito non siano utilizzabili nei confronti dei soggetti che non vi hanno partecipato ma che sono parti nel processo in cui tali strumenti probatori vengono acquisiti. Il motivo è pienamente fondato. Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, la relazione conclusiva di unaccertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita algiudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una -o più, come nel caso di specie- delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzionepreventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte leparti del processo. La relazione conclusiva dell’accertamento tecnico preventivo espletato ante causam è infatti un documento che può essere validamente prodotto nel successivo giudizio di merito e, pur essendo privo di efficacia di prova privilegiata, esso entra a far parte del materiale probatorio regolarmente allegato e sottoposto al contraddittorio ed è quindi liberamente apprezzabile dal giudice ed utilizzabile per fondarvi il proprio convincimento nei confronti di tutte le parti del giudizio, anche di quelle che non ebbero a partecipare all’accertamento tecnico (Cass. n. 18567 del 2018). Ciò in quanto nel vigente ordinamento processuale, improntato al principio del libero convincimento del giudice, la decisione può fondarsi anche su prove non espressamente previste dal codice di rito, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo. In particolare, la relazione conclusiva dell’ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato (v. Cass. n. 25162 del 2020, sulla possibilità di valorizzare e porre a base del convincimento del giudice, come prova atipica, anche la parte della consulenza d'ufficio eccedente i limiti del mandato, ma non sostanzialmente estranea all'oggetto dell'indagine in funzione della quale è stata disposta). La parte del giudizio di merito che non abbia partecipato allo svolgimento dell’accertamento tecnico ante causam , non può utilmente disinteressarsi al suo esito per il solo fatto di non aver preso parte al procedimento culminato nella sua formazione (v. Cass. n. 8459 del 2020, là dove segnala che la categoria dell'inutilizzabilità prevista ex art. 191 c.p.p. in ambito penale non rileva in quello civile, nel quale le prove atipiche sono comunque ammissibili, poiché il contraddittorio è assicurato dalle modalità tipizzate di introduzione della prova nel giudizio). Essa dispone di tutti gli strumenti processuali per prendere posizione e difendersi in relazione ad esso, confutandone l’attendibilità e la concludenza, richiedendo se del caso una consulenza tecnica per approfondire ulteriormente, alla luce delle proprie osservazioni, i profili tecnici di rilievo, o articolando altri mezzi istruttori, in relazione agli altri presupposti richiesti dalla legge per l’accoglimento delle domande avversarie […]. Non può, viceversa, il giudice, a fronte di una relazione di ATP ritualmente introdotta nel giudizio di merito, legittimamente ritenere di poter trarre dalla stessa elementi a fondamento del suo convincimento della responsabilità dei danneggianti e al contempo ritenerla tamquam non esset, e cioè inopponibile nei confronti del soggetto tenuto a manlevarli, rigettando la domanda nei suoi confronti perché sfornita di prova, segnatamente qualora (come nella specie) nessuna eccezione sia stata sollevata in proposito dalla parte interessata . -nel senso esposto cfr. Cass. n.8496/2023, dalla cui motivazione è tratta letteralmente la parte evidenziata; cfr. anche Cass. n.13229/2015, Cass. n.18567/2018, Cass. n.8459/2020, Cass. n.25162/2020, Cass. n.31312/2021-. Nel caso di specie tutte le imprese coinvolte nella produzione e vendita del motociclo acquistato dal consumatore finale [OSCURATO:PERSONA] sono state parti nel giudizio di cognizione nel cui ambito è stato prodotto e utilizzato come mezzo di prova l’accertamento tecnico preventivo svoltosi ante causam,su impulso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della venditrice finale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; indipendentemente dalla partecipazione al procedimento di istruzione preventiva, quindi, tutte le imprese coinvolte hanno avuto modo di interloquire sulla relazione tecnica formata all’esito dell’accertamento preventivo, con possibilità di sollevare eventuali contestazioni e di chiedere gli approfondimenti ritenuti necessari e/o opportuno, nel pieno rispetto dei diritti di contraddittorio e di difesa nell’ambito dei vari gradi del giudizio di merito; il fatto che i Giudici di merito abbiano ritenuto utilizzabile e condivisibile quanto ai contenuti l’esito dell’accertamento tecnico preventivo senza necessità di ulteriori approfondimenti è stato conseguenza o dell’assenza di contestazioni sul suo esito, o dell’inconsistenza delle contestazioni eventuali ritenuta dal Tribunale e dalla Corte d’Appello nell’ambito del giudizio di appello, e rientra comunque nell’esercizio del potere di interpretazione e valutazione del materiale probatorio non sindacabile di per sé in sede di legittimità perché di esclusiva competenza dei Giudici di merito. Sia il Tribunale di Perugia che la Corte d’Appello di Perugia in sede di giudizio di appello hanno inoltre fondato sull’adesione alle emergenze dell’accertamento tecnico preventivo l’accertamento di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per prodotto difettoso, con attribuzione della rottura della catena di trasmissione ad un vizio di costruzione e non a scarsa manutenzione. La identificazione del vizio che ha determinato la rottura della catena di trasmissione come difetto di costruzione, giustificante il diritto del consumatore al risarcimento del danno, è quindi, come sopra rilevato, passata in giudicato come accertamento fondante della pronuncia di accoglimento della domanda relativa, rilevante sotto il profilo dell’identificazione degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria (intervenuta rottura della catena di trasmissione e danno conseguente, in relazione causale diretta con il rilevato difetto di costruzione), nei confronti di tutte le parti coinvolte ritualmente nel giudizio (in relazione alla domanda principale svolta dall’acquirente consumatore nei confronti dell’ultimo venditore e, in quanto accertamento di fatto presupposto, in relazione alle domande di regresso svolte a catena dal venditore al produttore, su di esso fondate quanto, appunto, all’effettività di detto accertamento positivo). Alla luce delle considerazioni svolte il Giudice del rinvio: - ha erroneamente ritenuto utilizzabili gli esiti dell’accertamento tecnico preventivo solo nei confronti delle parti che vi avevano partecipato, senza considerare che con la rituale acquisizione al materiale probatorio del processo di cognizione conseguente del mezzo di istruzione preventiva, questo entra a far parte delle risultanze istruttorie acquisite, da valutare per la decisione di tutte le domande ed eccezioni proposte, a prescindere dalla partecipazione o meno al procedimento di ATP di tutte le parti in causa, il cui pieno esercizio dei diritti di difesa e di contraddittorio anche nei confronti dell’elaborato tecnico che ne rappresentava l’esito era garantito comunque dalla partecipazione al processo di cognizione; -ha di conseguenza da una parte contraddittoriamente ritenuto un elemento di prova utilizzabile, nell’ambito dello stesso giudizio, solo nei confronti di alcune parti (in contrasto, oltre che con i principi sopra esposti, anche con il principio di acquisizione probatoria: cfr. Cass. n. 5980/98 e Cass.n.23286/2024), dall’altra omesso di considerare che l’accertamento in fatto dell’ascrivibilità della rottura della catena di trasmissione del motociclo acquistato da [OSCURATO:PERSONA] a difetto di costruzione era stato già definitivamente effettuato nelle fasi di merito precedenti al primo ricorso per cassazione, con valenza di giudicato nei confronti di tutte le parti coinvolte nel giudizio. 3. Il ricorso incidentale condizionato di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è volto a ribadire l’interesse della società -totalmente vittoriosa nei gradi di merito- a far valere la propria domanda di manleva nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e/o [OSCURATO:SOCIETA]. : esso deve più propriamente essere qualificato come una reiterazione della domanda richiamata, non esaminata dalla Corte d’Appello di Perugia per assorbimento espressamente rilevato. La domanda riproposta è quindi una domanda di merito, sulla quale la Corte d’Appello di Perugia non ha direttamente pronunciato e che dovrà essere vagliata in sede di rinvio: essa è inammissibile per carenza di interesse in questa sede di legittimità -per la quale chiaramente non esiste alcuna disposizione processuale assimilabile al disposto dell’art.346 c.p.c.- perché si pone al di fuori dell’ambito di operatività degli art.360-366 c.p.c. riguardando, appunto, i profili di merito della controversia non esaminati nella sentenza ricorsa per assorbimento - In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza : così Cass.n.22095/2018; cfr. anche, tra le altre, Cass. n.3796/2008, Cass.n.2582/2009, Cass. n.4472/2016, Cass. n.19503/2018, Cass.n.15893/2023-. In conclusione, deve essere respinto il primo motivo di ricorso principale, accolto il secondo e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello di Perugia affinché, alla luce delle indicazioni che precedono riesamini la controversia decidendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. La declaratoria di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato fonda l’esistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. [OSCURATO:SOCIETA] Suprema di Cassazione respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Di