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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 13882/2026

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o tempore dellaSEA [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Ruffano (LE), alla via V.Veneto n. 36, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procuraspeciale allegata al ricorso.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla via Emilia S.Pietro, n. 4, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studioelettivamente domicilia in Guastalla (RE), al [OSCURATO:PERSONA], n. 4.-controricorrente-avverso la sentenza, n. cron. 665/2025, della CORTE D'APPELLO DI LECCEdepositata il 11/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23630/2025Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 13882/2026Data pubblicazione 13/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc.civ.;ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 12 maggio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o tempore dellaSEA [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Ruffano (LE), alla via V.Veneto n. 36, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende giusta procuraspeciale allegata al ricorso.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla via Emilia S.Pietro, n. 4, in persona della procuratrice speciale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso,dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studioelettivamente domicilia in Guastalla (RE), al [OSCURATO:PERSONA], n. 4.-controricorrente-avverso la sentenza, n. cron. 665/2025, della CORTE D'APPELLO DI LECCEdepositata il 11/09/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Numero registro generale 23630/2025Numero sezionale 255/2026Numero di raccolta generale 13882/2026Data pubblicazione 13/05/2026considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorre provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 cod. proc.civ.;ritenuto che, ai sensi dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 12 maggio 2026.Il Consigliere delegatoEduardo Campese
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