CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15496/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16909/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , che l e rappresenta e difende - R icorrent i - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA V.DEGLI SCIPIONI 157, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),che la rappresenta e difende - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 2871/2022depositata il 02/05/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero dinnanzi al Tribunale di Velletri la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., esponendo che: (i) a decorrere dal 31/08/2008 erano subentrate al sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di utilizzatrici/conduttrici, nel contratto di “locazione finanziaria a privato su imbarcazioni” stipulato in data 17/10/2006 con la locatrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); (ii) che il contratto aveva ad oggetto l’acquisto di detta imbarcazione, mediante finanziamento dell’importo complessivo di euro 176.802,70 erogato dalla locatrice; (ii) che le utilizzatrici (odierne ricorrenti) avevano provveduto al rimborso del piano di ammortamento fino al 1°/07/2010, versando il complessivo importo di euro 81.077,70 (n. 45 rate di euro 1.206,50, oltre la rata iniziale di euro 26.785,20); (iii) che successivamente, avevano proposto alcune modifiche del piano di rimborso alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la quale, in data 15/04/2011, aveva risolto unilateralmente il contratto; (iv) che in data 1°/12/2010 l’imbarcazione era stata restituita alla locatrice. 2. Sulla scorta di tali allegazioni, le allora attrici (odierne ricorrenti), premessa la qualificazione del contratto in termini di “leasing traslativo”, dedussero: (i) la nullità/inefficacia delle penali previste all’art. 15 delle condizioni generali, in quanto vessatorie ai sensi dell’art. 33 Cod. consumo (ritenuto applicabile alla fattispecie de qua, trattandosi di contratto stipulato per scopi estranei a quelli professionali); (ii) l’eccessività delle penali previste dall’art. 15 delle condizioni generali di contratto, con richiesta della relativa riduzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1526, 2° comma,e 1384 c.c.; (iii) il loro diritto alla restituzione dei canoni versati, previa decurtazione della somma, dovuta a titolo di equo compenso ai sensi dell’art. 1526, 1° comma, c.c., di cui chiesero la quantificazione in corso di causa a mezzo CTU. 3. Chiesero quindi, in via principale, che fosse accertata l’inefficacia delle clausole contrattuali previste dall’art. 15 delle condizioni generali di contratto, laddove, in caso di risoluzione, prevedevano l’applicazione in via cumulativa di tre penali, pari, l’una, al valore delle rate versate, la seconda, ai 3/5 delle rate successive la risoluzione, e la terza al valore della rate insolute prima della risoluzione. 4. Costituendosi in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., contestò le domande attoree, eccependo, in via principale, che le clausole impugnate, afferenti alla clausola risolutiva espressa, non trovavano applicazione alla fattispecie concreta, nella quale la risoluzione era seguita alla restituzione del bene e, pertanto, si trattava di stabilire, sulla base di altre e diverse clausole contrattuali, l’indennizzo legittimamente esigibile dalla concedente dopo la vendita del bene, che non era ancora avvenuta, sicché le rivendicazioni delle attrici erano ancora inattuali. 5. Con la prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., le attrici chiesero estendersi la domanda di inefficacia e/o riduzione delle penali contrattualmente previste anche alla diversa penale invocata dalla convenuta nella propri a comparsa di costituzione , ulteriormente deducendo sulla manifesta eccessività della penale di cui la locatrice aveva invocato l’applicazione, in quanto conducente ad un importo finale, a carico delle utilizzatrici di 196.000,00 (riveniente dalla somma richiesta di euro 115.000,00 e dei canoni versati, pari ad euro 81.077,70). 6. La società [OSCURATO:PERSONA] eccepì l’inammissibilità della domanda svolta dalle attrici in sede di memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., in quanto tardiva. 7. Con sentenza n. 419/2015 il Tribunale di Velletri ha dichiarato inammissibile la domanda delle attrici, condannandole alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta. 8. Avverso tale pronuncia Silvia e [OSCURATO:PERSONA] interposero gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Roma. 9. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ribadì le difese allegate in primo grado, chiedendo la conferma della sentenza appellata. 10. Con sentenza n. 2871/2022, depositata in data 02/05/2022, oggetto di ricorso, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’appello, con condanna degli appellanti alle spese del grado. 11. Avverso la predetta sentenza Silvia e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resiste con controricorso. 12. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., nn. 3 e 5, c.p.c., “Ex art. 360, co. 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. – Omesso esame di un documento decisivo ai fini del decidere –Vizio di legittimità e vizio di motivazione”, per avere la Corte territoriale ritenuto infondato il terzo motivo di appello, con il quale venne censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità delle clausole penali di cui all’art. 15 del contratto e dichiarato l’inapplicabilità degli artt. 1384 e 1526 cod. civ. Le ricorrenti espongono che la motivazione sul punto è fondata sull’erroneo presupposto dell’omessa vendita del bene locato, circostanza che sarebbe smentita documentalmente dalla fattura di vendita dell’imbarcazione depositata in atti. 2. Con il secondo motivo , le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c.,“Ex art. 360, co. 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla domanda ex art.1384 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1384 c.c. ” , lamentando che, dall’omesso esame del documento attestante l’avvenuta vendita dell’imbarcazione è derivato l’omesso esame della domanda di nullità delle penali di cui all’art. 15 delle condizioni generali di contratto e della relativa richiesta di riduzione a fronte dell’esecuzione dell’obbligazione (ancorché parziale) di pagamento dei canoni e della eccessività delle penali connesse all’inadempimento. A detta delle ricorrenti, anche prescindendo dal dato relativo all’avvenuta vendita della barca, i giudici di merito possedevano tutti gli elementi per pronunciare sulla dedotta vessatorietà della penale, a fronte della sproporzione dell’ammontare della stessa, sicché ne risulterebbe violato l’art. 112 c.p.c. per omesso esame delle domande ex art. 1526, 1° comma, cod. civ., ovvero ex art. 1384 cod. civ. 3. Con il terzo motivo , le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Ex art. 360, co. 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla domanda ex art.1384 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1384 c.c. ” , lamentando che, pronunciandosi sul terzo motivo di appello, la Corte territoriale ha escluso la nullità originaria della penale non solo per omessa vendita del bene locato, ma anche per difetto di interesse ad agire, non avendo le ricorrenti proposto una domanda riconvenzionale di pagamento. A detta delle ricorrenti, l’interesse a chiedere la declaratoria di una clausola contrattuale prescinde da una preliminare domanda di pagamento avversaria, alla stregua dell’interesse ad ottenere l’espunzione da un contratto di clausole nulle anche nel caso di omessa applicazione concreta delle stesse. 4. C on il quarto motivo , le ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Ex art. 360, co. 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla domanda ex art.1526, co. 1 c.c. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1526, co.1”, lamentando che, in conseguenza dell’omesso esame del documento attestante l’intervenuta vendita dell’imbarcazione e dell’omesso esame della domanda di nullità della penale, la Corte territoriale ha omesso di pronunciare anche sulla domanda di accertamento delle somme dovute alla ricorrente ai sensi dell’art. 1526, 1° comma, c.c., previa decurtazione dell’equo compenso spettante al locatore finanziario. Al riguardo le ricorrenti espongono che l’art. 1526, 1° comma, c.c., secondo il quale “Se la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno”, è stato ritenuto applicabile in via analogica al leasing traslativo, anche anteriormente all’introduzione della legge n. 124/2017 (art. 1, commi 136-140). 5. L e ricorrenti hanno dichiarato che la sentenza, pubblicata in data 14/2/2022, è stata notificata in data 3/5/2022, ma hannoomesso di depositare la relazione di notifica della sentenza, da cui l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, 2° comma, n. 2, c.p.c.; né può farsi riferimento alla c.d. prova di resistenza, posto che la data di notifica del ricorso (1°/07/2022) non rispetta il termine di 60 giorni rispetto alla data di pubblicazione (aggiungasi che, in base a quanto risulta indicato in calce al controricorso, neanche la parte intimata ha prodotto la relazione di notifica della sentenza; anche in calce al ricorso si parla di deposito della sola sentenza, mentre non si menziona la relazione di notifica della stessa). 6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è improcedibile. 7. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo in favore dellacontroricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna l e ricorrent i al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre agli esborsi, liquidati in euro 200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ric