CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 47292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2022 del TRIBUNALE di SAVONAA4=a2útnciso=egitegraTti udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Savona indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti in ordine ai seguenti reati: artt.624 bis, commi 2 e 3, in relazione all'art. 625 n. 6, cod. pen. (capo a); art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo b) commessi in Albenga il 20 febbraio 2022. Considerato che, con unico motivo di ricorso, si contesta la carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti senza tuttavia spiegare quale diversa qualificazione giuridica sarebbe stata possibile e in quale parte la qualificazione giuridica ritenuta dal giudice possa ritenersi non condivisibile. Rilevato che il ricorso si limita a sostenere che «il fascicolo del Pubblico ministero rendeva evidente l'erroneità della qualificazione giuridica» ed è pertanto inammissibile per genericità ed aspecificità. Considerato che l'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e con l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 7 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]