CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 27399/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania.Udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LuciaOdello, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27 aprile 2026 il Tribunale di Catania, ha rigettatol’appello proposto dal P.M. avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale locale con laquale, in luogo della misura della custodia cautelare in carcere richiesta, DinoLeocata era stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in relazione ai reatidi cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.Il Tribunale, pur discostandosi in parte dall’impostazione motivazionale delG.i.p. nella parte in cui era stata valorizzata la diversità del contesto territoriale disvolgimento delle condotte, ha rilevato che la circostanza che la coltivazioneavvenisse in Spagna non elideva la proiezione nazionale dell’attività illecita, attesoche lo stupefacente veniva successivamente importato e ceduto nel territorioitaliano. [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha, inoltre, dato atto della gravità dei fatti contestati edella conseguente astratta proporzione della misura di massimo rigore. Hanondimeno ritenuto adeguata la misura degli arresti domiciliari, facendo leva, da unlato, sulla composizione del sodalizio, formato da soggetti appartenenti almedesimo nucleo familiare, sia pure allargato, e, dall’altro, sul ruolo specificamentemeno afflittiva ha, infine, richiamato l’assenza di violazioni delle prescrizioniimposte nel periodo successivo all’applicazione della misura.2. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso dalla Procura dellaRepubblica di Catania, affidato a un unico motivo, con il quale è stata dedotta lamancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La motivazionedel riesame non spiega quali caratteristiche dell’associazione criminale in esamesarebbero idonee a superare la presunzione relativa di adeguatezza di cui all’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale, invero, si limita a evidenziare che la compagineè costituita da un nucleo familiare, sia pure allargato, e non spiega la valenza che taledato possa assumere in sede di scelta della misura. L’associazione in questione, comericonosciuto dallo stesso Tribunale, assumeva connotati di grave pericolosità e allarmesociale, poiché coltivava, produceva e smerciava ingenti quantitativi di stupefacenti,potendo contare su soggetti disponibili a effettuare lunghi viaggi, anche in mare, pertrasportare lo stupefacente tra la Spagna e l’Italia, garantendosi così ingenti profittieconomici. Inoltre, si evidenzia che le condotte emerse nel corso delle indagini nonsono state episodiche e costituivano il principale mezzo di sostentamento degliindagati, che impiegavano tempo ed energie nelle attività criminali contestate.Tali elementi non sono stati confutati dal Tribunale. L’assenza di motivazioneemerge evidente con riferimento alla posizione del ricorrente, rispetto alla quale nonviene spiegato il motivo per cui il ruolo dallo stesso svolto in seno al sodalizio potesseconsentire di sostenere che nei suoi confronti fosse adeguata la misura cautelare degliarresti domiciliari. Si tratta di motivazione apparente. [OSCURATO:PERSONA], secondo il ricorrente,non aveva un ruolo marginale, dato che si occupava della gestione della piantagione inSpagna, occultava ingenti quantitativi di stupefacente all’interno dell’eserciziocommerciale riconducibile a lui e al fratello Giuseppe e, in almeno due occasioni, avevaeseguito trasporti di ingenti quantitativi di denaro contante dalla Sicilia alla Spagna.Il ricorrente contesta, inoltre, il rilievo attribuito al rispetto delle prescrizionidurante un periodo di osservazione di soli due mesi, ritenuto non sufficiente asuperare la doppia presunzione prevista dalla legge.3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. Il Tribunale, nel rigettare l’appello proposto dal Procuratore della Repubblica,ha confermato la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] aun’associazione riconducibile agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, diretta epromossa da [OSCURATO:PERSONA] e dedita alla illecita coltivazione, detenzione ecessione di sostanze stupefacenti del tipo hashish e marijuana. L’attività delsodalizio si svolgeva tra Catania e la Spagna, ove la legislazione più favorevolerispetto a quella italiana consentiva, secondo l’impostazione accusatoria recepita dalTribunale, una riduzione dei rischi connessi alla coltivazione. È stato accertato che,presso la città di Barcellona, era stata realizzata una vasta piantagione indoor dimarijuana e che [OSCURATO:PERSONA] era stabilmente coadiuvato da una rete dicollaboratori, in parte appartenenti al suo nucleo familiare, sia pure allargato, e inparte estranei a esso, ma legati al promotore da un rapporto fiduciario. Tra talisoggetti figurava l’odierno ricorrente. Il Tribunale ha evidenziato che le dimensionidella coltivazione richiedevano, in determinati periodi dell’anno, anche l’impiego dipersonale spagnolo e che l’attività produttiva era particolarmente florida, poichéogni sette-otto settimane si procedeva alla raccolta di circa quattordici-quindicichilogrammi di marijuana. È stata, altresì, individuata una cassa comune nellaquale confluivano i profitti dell’associazione e che veniva alimentata anche medianteelargizioni corrisposte dagli stessi sodali, i quali percepivano una regolareretribuzione. Nell’ambito della consorteria risultavano delineati i ruoli dei singolipartecipi: alcuni operavano stabilmente in Spagna, altri facevano la spola tra laSpagna e la Sicilia, altri ancora, tra i quali il ricorrente, prestavano la propriadisponibilità e curandone la successiva cessione a terzi. È stato, inoltre, posto inrilievo che le comunicazioni tra gli associati avvenivano mediante telefoni dedicati,indicati come “citofoni”, che [OSCURATO:PERSONA] aveva consegnato ai più stretticollaboratori. Quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha dato atto che eglisvolgeva plurime attività nell’interesse del sodalizio: movimentava ingenti somme didenaro contante dalla Sicilia a Barcellona, si occupava della cura e della gestionedella piantagione spagnola e fungeva da cerniera logistica tra la base operativaiberica e il territorio siciliano, in ragione del rapporto di particolare fiduciaintrattenuto con [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato che, in occasione dell’arresto del [OSCURATO:PERSONA],trovato nella disponibilità di un chilogrammo di hashish, dalle intercettazioni eraemerso che tale quantitativo costituiva soltanto una parte dello stupefacenteaffidatogli da [OSCURATO:PERSONA]. Il restante quantitativo era stato occultato in modo taleda non essere rinvenuto dalle Forze dell’ordine, tanto che i familiari dell’indagatonon sapevano come liberarsene. È stato, altresì, segnalato che, al momentodell’arresto, [OSCURATO:PERSONA] si era attribuito l’esclusiva disponibilità della droga, al fine dievitare conseguenze pregiudizievoli per gli altri sodali.Muovendo da tali premesse, il Tribunale ha dato atto della gravità e della naturadei fatti contestati, qualificati come espressivi di un elevatissimo allarme sociale, inquanto riferiti a un traffico transnazionale di ingenti quantitativi di sostanzastupefacente, realizzato con non comune professionalità e con apprezzabileorganizzazione, protrattosi per un significativo arco temporale e sino a epocarecente.In ragione del titolo di reato, il [OSCURATO:PERSONA] cautelare ha sì richiamato lapresunzione prevista dall’art. 275 cod. proc. pen. ma nel rigettare l’appello propostodal P.M. non ha motivato adeguatamente in merito al doppio regime presuntivo, siapure relativo, di cui al comma 3 di detta norma, che opera con riferimento a tutte leesigenze di cui all’art. 274 cod. proc. pen. come ribadito da Sez. 3, n. 12485 del28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287813 – 01; sul punto si veda altresì Sez. 3, n.24375 del 22/02/2023, V., non massimata sul punto).Ad avviso di questo [OSCURATO:PERSONA], l’ordinanza impugnata non offre un adeguatoscrutinio dello specifico profilo cautelare correlato al pericolo di recidivanza, trattatocome se la sua sussistenza non fosse presunta ex lege. Dal contenuto testuale delprovvedimento emerge, infatti, che il Tribunale, a fronte della contestazione di unsodalizio dedito al narcotraffico, si limita a valorizzare la composizione del gruppoquale “famiglia allargata”, senza chiarire in che modo tale dato possa assumereefficacia dimostrativa del superamento della doppia presunzione prevista dall’art.275, comma 3, cod. proc. pen. Tale argomentazione risulta tanto più carente conriferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale, per quanto emerge dallo stessoprovvedimento, non appartiene al nucleo familiare valorizzato dal Tribunale. Né puòritenersi sufficiente il generico richiamo allo “specifico ruolo” dell’indagato,trattandosi di affermazione rimasta priva di reale contenuto esplicativo e, pertanto,inidonea a sorreggere il giudizio di adeguatezza della misura degli arrestidomiciliari.3. Il Tribunale incorre, pertanto, in un errore prospettico, poiché fonda ilgiudizio di adeguatezza della misura meno afflittiva su elementi non specificamentecorrelati alla posizione del ricorrente e non idonei, di per sé, a vincere il regimepresuntivo applicabile al titolo cautelare in contestazione.Giova ricordare, in punto di diritto, che, con riguardo al delitto di cui all’art. 74d.P.R. n. 309 del 1990 — titolo di reato per il quale era stata richiesta la misura dimassimo rigore nei confronti del ricorrente — l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,come modificato dall’art. 4 della legge 16 aprile 2015, n. 47, prevede una doppiapresunzione cautelare, sia pure relativa, avente a oggetto tanto la sussistenza delleesigenze cautelari quanto l’adeguatezza della custodia cautelare in carcere. Talepresunzione può essere superata solo ove siano acquisiti elementi dai quali risulti,alternativamente, l’insussistenza delle esigenze cautelari ovvero la possibilità disoddisfarle mediante misure meno gravose.La presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è stata ritenutaprevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali dettate dall’art.274 cod. proc. pen.; ne consegue che, quando il titolo cautelare riguardi uno deireati indicati dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., detta presunzione consente diritenere sussistenti, salvo prova contraria, anche i caratteri dell’attualità e dellaconcretezza del pericolo (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, Andreano, Rv.282865).È stato, inoltre, precisato che, in tema di misure coercitive disposte per il reatoassociativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, il fattore temporale puòassumere rilievo ai fini della prova contraria della presunzione relativa disussistenza delle esigenze cautelari, ma solo quando sia di notevole consistenza. Intale ipotesi, l’ordinanza cautelare deve motivare specificamente sulla rilevanza deltempo trascorso, indicando gli elementi di fatto idonei a dimostrare l’attualità delleesigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576).La prognosi di pericolosità, tuttavia, non va rapportata soltanto alla perduranteoperatività dell’associazione, né alla data di consumazione dell’ultimo reato-fine, madeve avere riguardo alla possibile commissione di delitti che siano espressione dellamedesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminaliche caratterizzavano l’associazione di appartenenza (Sez. 3, n. 16357 del12/01/2021, P.m. in c. Amato, Rv. 281293; Sez. 4, n. 3966 del 12/01/2021, Fusco,Rv. 280243; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018, Musumeci, Rv. 273435).Ne discende la necessità di una valutazione complessiva, che tenga conto deicaratteri concreti del fenomeno associativo accertato, del grado di professionalità edi inserimento dell’indagato nei circuiti criminali, nonché dell’eventuale continuitàtra reato associativo e reati-fine. In tale prospettiva, il tempo trascorso costituiscesoltanto uno degli elementi rilevanti e non è, di per sé solo, sufficiente a riteneresuperata la presunzione posta dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.4. Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non contiene una verifica effettivadell’attualità delle esigenze cautelari, né sviluppa una concreta prognosi in ordine alpericolo di reiterazione. Tale valutazione avrebbe dovuto essere condotta alla luce diun’analisi puntuale della fattispecie concreta, comprensiva non solo delle modalitàrealizzative delle condotte, ma anche della personalità dell’indagato e del contestosocio-ambientale di riferimento; analisi che deve essere tanto più approfonditaquanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (tra le più recenti, cfr. Sez. 3, n.9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep.2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta,Rv. 280566).In questa prospettiva, il Tribunale non ha adeguatamente considerato che lecondotte emerse dalle indagini si collocavano nell’ambito di un traffico distupefacenti su ampia scala, connotato da stabilità organizzativa, collegamentitransnazionali e significativa capacità operativa. Né risulta compiutamente valutatoil ruolo assunto dal ricorrente, descritto nello stesso provvedimento come soggettodi “estrema fiducia” di [OSCURATO:PERSONA] e disponibile a svolgere plurimeIn particolare, il [OSCURATO:PERSONA] era indicato come incaricato della custodia dellostupefacente, della cura della piantagione in Spagna e del raccordo logistico tra labase operativa iberica e il territorio siciliano. Si tratta di elementi che, proprioperché rivelatori di un inserimento non occasionale nel sodalizio e di unasignificativa affidabilità criminale, imponevano una specifica valutazione ai fini dellaverifica del superamento della presunzione cautelare. La motivazione impugnata,invece, omette tale scrutinio e si limita a richiamare elementi generici, non idonei afondare il giudizio di adeguatezza della misura meno afflittiva.4. Alla luce di quanto esposto, stante la sussistenza del vizio dedotto con ilricorso, annulla l’ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale diCatania. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cataniacompetente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Così è deciso, 08/07/2026La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]