Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 31850/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 25.10.2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116 cod. strada, in relazione alla guida senza patente dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, l'intervenuta depenalizzazione del reato ascritto.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

4. Il ricorso è fondato.

La contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, cornma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen.

Inoltre, la questione concernente la abolitio criminis è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400).

5. Ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone, ai sensi dell'art. 9, in pendenza di procedimento, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, trattandosi di fatto commesso in data 28.10.2014, non ancora prescritto alla data di entrata in vigore (6 febbraio 2016) del d.lgs. n. 812016.

Ne consegue che deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] per quanto di competenza.

Così deciso il 23 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2018 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 25.10.2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116 cod. strada, in relazione alla guida senza patente dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:TARGA] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con unico motivo, l'intervenuta depenalizzazione del reato ascritto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 4. Il ricorso è fondato. La contravvenzione di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada è stata trasformata in illecito amministrativo dall'art. 1, cornma 1, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, secondo la previsione dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. Inoltre, la questione concernente la abolitio criminis è pregiudiziale rispetto a quella - esaminabile in assenza di cause di inammissibilità del ricorso per cassazione - relativa all'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239400). 5. Ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo, anche nel caso di violazioni commesse in tempo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 si impone, ai sensi dell'art. 9, in pendenza di procedimento, la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo, trattandosi di fatto commesso in data 28.10.2014, non ancora prescritto alla data di entrata in vigore (6 febbraio 2016) del d.lgs. n. 812016. Ne consegue che deve disporsi la trasmissione degli atti al Prefetto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di [OSCURATO:PERSONA] per quanto di competenza. Così deciso il 23 maggio 2023
Sentenza Cassazione n. 31850/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris