CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 06655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato quella del Tribunale partenopeo che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente, condannandolo alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; Lette le memorie conclusive del difensore del ricorrente, che contestano la ritenuta prognosi di inammissibilità; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di nullità per omessa totalità della discovery degli atti di indagini nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. - è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio per il quale l'omesso deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., non comporta la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, ma l'inutilizzabilità degli atti stessi, che, peraltro, non sussiste nel caso di attività integrativa di indagine, ex art. 430, comma 2, cod. proc. pen., antecedente alla emissione del decreto che dispone il giudizio - se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati - non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa (Sez. 2, n. 5408 del 20/10/2020, dep. 2021, Possente, Rv. 280646 - 01; Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013, dep. 2014, Stuppia, Rv. 259121 - 01; Sez. 3, n. 44422 del 15/10/2003, Pm in proc. Spagnoletto e altri, Rv. 226346 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - che lamenta l'inutilizzabilità della deposizione della testa Patrizia - è aspecifico e rivalutativo. Va ricordato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «Il ricorso per cassazione, per difetto di motivazione in ordine alla valutazione di una dichiarazione testimoniale, deve essere accompagnato, a pena di inammissibilità, dalla integrale produzione dei verbali relativi o dalla integrale trascrizione in ricorso di detta dichiarazione, al fine di verificare la corrispondenza tra il senso probatorio dedotto dal ricorrente ed il contenuto complessivo della dichiarazione» (Sez. 3, n. 19957 del 21/09/2016, dep. 2017, Saccomanno, Rv. 269801 - 01). Nel caso di specie il ricorrente ha riprodotto solo dei singoli brani e non i verbali in forma integrale, così incorrendo nel vizio di inammissibilità sopra prospettato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 2026 Il considli