CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 33522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23752/2019 R.G. proposto da: C.E.D. 90 S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Lazio n. 14 - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop.), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata per legge in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione Zeti -2/184 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2931/2019, pubblicata in data 7 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal Consigliere dott.ssa Pasqualina A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. Con decreto ingiuntivo, su istanza della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop., il Tribunale di Tivoli ingiunse alla C.E.D. 90 s.r.l. ed ai fideiussori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il pagamento della somma di euro 37.650,64, oltre interessi di mora, a titolo di scoperto sul conto corrente n. 01/065062, intestato alla società. La società ed i fideiussori proposero distinte,, ma speculari, opposizioni, con le quali, contestando la documentazione posta a fondamento del credito azionato dalla Banca, alla quale si imputava la violazione degli obblighi di trasparenza e dei principi di buona fede e correttezza, chiesero la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della Banca al risarcimento dei danni asseritamente patiti in conseguenza del recesso e dell'illegittimo rifiuto a concedere altro mutuo chirografario. Disposta la riunione dei giudizi, il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 1673/16, accolse le opposizioni, revocando il decreto ingiuntivo. 2. Interposto appello dalla BCC di Palestrina, all'esito della costituzione in giudizio delle controparti, la Corte d'appello di Roma, riformando integralmente la sentenza di primo grado, in accoglimento dell'impugnazione, respinse l'opposizione al monitorio. Osservò che il primo giudice, dopo avere dato atto che il provvedimento monitorio era stato legittimamente emesso sulla base del saldaconto prodotto dalla Banca e che quest'ultima nel corso del giudizio di opposizione aveva prodotto estratti conto analitici, aveva accolto l'opposizione sul presupposto, assorbente, che la Banca non avesse fornito valida prova dell'avvenuta comunicazione al cliente di tali estratti conto prima dell'instaurazione del giudizio, in modo di consentire eventuali contestazioni già nella fase stragiudiziale. In accoglimento dell'unico motivo di gravame formulato, rilevò, invece, che la Banca, in aggiunta al saldaconto, al momento della costituzione in giudizio aveva depositato gli estratti conto in versione integrale e con relativa attestazione di conformità, e che, in difetto di contestazione (formale o contabile) da parte degli opponenti, dovessero ritenersi corrette le operazioni annotate nella documentazione prodotta. Poiché la produzione in giudizio degli estratti conto equivaleva alla loro trasmissione ex art. 1382 cod. civ., la Corte ritenne che gli opponenti avessero avuto piena contezza degli elementi costitutivi del credito azionato dalla Banca, «senza necessità di ulteriori indagini della Corte circa l'avvenuta loro previa comunicazione», e, in ogni caso, che la Banca avesse assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, come richiesto dalla pronuncia di questa Corte n. 9365/18. Soggiunse che le eccezioni sollevate dagli appellati erano del tutto generiche, dilatorie e, comunque, inidonee ad incidere sulla validità dei contratti posti a fondamento del credito, pacificamente non onorato né dalla società, né dai ficleiussori. 3. Avverso la suddetta decisione la C.E.D. 90 s.r.l. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste la [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (già Banca di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop.), depositando controricorso. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc civ.Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. In prossimità dell'adunanza camerale la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.l. cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, in controricorso la [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la tardività del ricorso per cassazione perché notificato a mezzo p.e.c. soltanto in data 24 luglio 2019, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data 21 maggio 2019. L'eccezione, reiterata nella memoria, è peraltro infondata, poiché il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza è rispettato. La notifica del ricorso è stata effettuata a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, inserito dall'articolo 16-quater, comma 1, lett. d), del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, come introdotto dall'art. 1, comma 19, punto 2), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Il terzo comma del citato art. 3-bis, stabilendo quando una notifica telematica deve intendersi perfezionata, tiene conto delle indicazioni della Corte costituzionale (Corte cost., sentenza n. 477 del 2002) e distingue la posizione di chi effettua la notifica e di chi la riceve. La disposizione così recita: «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6, comma 1, del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68». Quindi, per il soggetto notificante la notifica si perfeziona nel momento in cui la richiesta viene accettata dal sistema, generando la «ricevuta di accettazione», mentre per il destinatario si perfeziona nel momento in cui la notifica gli viene consegnata nella casella p.e.c., e si genera la «ricevuta di avvenuta consegna». Si è spiegato che la ratio di questa «scissione» del momento di perfezionamento della notifica è costituita dal fatto che non devono ricadere sul soggetto che effettua la notifica ritardi derivanti da meccanismi che egli non governa e sui quali non ha possibilità di incidere (Cass., sez. 6, 22/12/2017, n. 30766; Cass., sez. 6-1, 12/02/2019, n. 3999). Ne segue che per il notificante rileva il momento in cui egli ha richiesto la notifica (attestato dalla ricevuta di accettazione), non quello in cui la notifica viene consegnata al destinatario (attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna), momento diverso che rileva solo per quest'ultimo. Nel caso in esame la notifica del ricorso è stata richiesta dalle odierne parti ricorrenti in data 22 luglio 2019, come emerge dalla ricevuta di accettazione prodotta agli atti, ed è stata, poi, ricevuta dal destinatario in data 24 luglio 2019, cosicché risulta rispettato il termine «breve» di sessanta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., eseguita in data 21 maggio 2019, tenuto conto che il termine, che andava a scadere in giorno festivo (21 luglio), ai sensi dell'art. 155 cod. proc. civ., deve intendersi prorogato di diritto al primo giorno seguenl:e non festivo. 2. Deve, tuttavia, rilevarsi che il ricorso è improcedibile ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., in quanto non risulta rispettato, da parte della ricorrente, l'onere di deposito della relata di notifica della sentenza impugnata, né risulta che questa sia stata comunque posta nella disponibilità di questa Corte perché prodotta dalla parte controricorrente o perché esistente agli atti (Cass., sez. U, 02/05/2017, n. 10648; Cass., sez. U, 06/07/2022, n. 21349). E' ben vero che, secondo l'indirizzo ormai consolidato di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo di consentire al giudice dell'impugnazione, sin dal deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. 6-3, 10/07/2013, n. 17066; Cass., sez. 6-3, 30/04/2019, n. 11386). Nel caso di specie, tuttavia, siffatta prova di resistenza dà esito negativo, posto che la sentenza è stata pubblicata in data 7 maggio 2019, mentre il ricorso per cassazione è stato inoltrato per la notifica, dal lato della ricorrente, solo in data 22 luglio 2019: e, quindi, ben oltre il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. 3. Tanto, per il carattere dirimente della preliminare statuizione di improcedibilità, esime dal rilievo che il ricorso sarebbe ad ogni buon conto inammissibile. 3.1. Con l'unico motivo i ricorrenti deducono la «violazione dell'art. 360, primo comma, lett. a), c.p.c. ed in particolare omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia». In sintesi, lamentano che: a) non corrisponde a verità, come evidenziato nella «comparsa avversaria», che nel contratto di apertura di credito sarebbe stata espressamente contemplata la dichiarazione del cliente di non avvalersi del diritto di ricevere una copia del testo contrattuale prima della stipula, nonché di avere ricevuto copia del contratto concluso, con la conseguenza che il contratto di conto corrente sottoscritto sarebbe affetto da nullità che inciderebbe anche sulla validità del contratto di apertura di credito in conto corrente; b) dal raffronto tra la documentazione prodotta nel fascicolo monitorio e gli estratti conto prodotti dalla BCC di Palestrina emergerebbe che nel corso del rapporto le commissioni percepite ed i tassi di interesse applicati risultavano maggiorati rispetto a quanto concordato tra le parti; c) la Banca non aveva dimostrato di avere inviato al cliente gli estratti conto, né di avere osservato il paradigma di cui all'art. 118 t.u.b. ai fini della variazione delle condizioni contrattuali; d) l'estratto di saldaconto allegato al ricorso monitorio, sulla base del quale era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto, conteneva una attestazione (circa la «verità» del credito della Banca) inesatta, perché esponeva scritturazioni difformi dagli accordi intercorsi tra le parti ed era, quindi, privo di valore probatorio; e) ai fini della prova del credito azionato, la Banca, oltre a produrre i singoli estratti conto analitici, avrebbe dovuto anche fornire prova dell'avvenuta previa comunicazione degli stessi al cliente, per porlo nelle condizioni di effettuare, se necessario, le contestazioni; f) mancando la prova della comunicazione, difettava pure la prova, incombente sulla Banca, della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del credito azionato. 3.2. La censura, in primo luogo, oltre a fare riferimento al testo del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. novellato dieci anni or sono, neppure consente, per la sua genericità, di individuare il fatto sostanziale e processuale, siccome priva del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti, prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] deve, al riguardo, ribadire come detta esposizione, costituendo (in forza della norma richiamata) un requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere in un sintetico resoconto dei fatti di causa idoneo a garantire, alla Corte di cassazione, l'acquisizione di una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., sez. U, 18/05/2006, n. 11653). E', pertanto, necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, e, infine, del tenore della sentenza impugnata. Nel corpo dell'odierno ricorso detti elementi mancano, poiché non è dato comprendere le ragioni illustrate dagli odierni ricorrenti a fondamento della opposizione a decreto ingiuntivo, le difese svolte dalla Banca nell'atto di costituzione in primo grado, né ancora le deduzioni difensive esposte nell'atto di costituzione in appello da parte della società e dei fideiussori, cosicché il ricorso non consente a questa Corte di avere conoscenza delle questioni dibattute dalle parti nel corso del giudizio di merito. 3.3. Neppure risulta soddisfatta la prescrizione di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché il motivo, posto a fondamento dell'invocata cassazione della sentenza impugnata, articolato in modo confuso, difetta del carattere della specificità. I ricorrenti omettono, infatti, la esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti alla illustrazione di presunte violazioni di norme di diritto o di principi di diritto e trascurano di precisare in quale modo e sotto quale profilo la Corte territoriale sarebbe incorsa in eventuali violazioni. Manca, in altri termini, la riconduzione del motivo ad uno dei parametri previsti dal vigente art. 360 cod. proc. civ., contenendo un solo generico riferimento alla «omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia» e, quindi, al vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella sua vecchia formulazione, non applicabile ratione temporis al caso in esame a seguito dell'abrogazione, avvenuta ora è un decennio, della relativa disposizione. Sul punto, questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Cass., sez. 6-5, 22/09/2014, n. 19959; Cass., sez. 6-2, 14/05/2018, n. 11603; Cass., sez. 1, 06/03/2019, n. 6519). Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve, quindi, essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (Cass., sez. 2, 04/07/2018, n. 17470; Cass., sez. U, 08/11/2021, n. 32415). La assenza di tassatività e specificità del motivo, unitamente alla congerie di argomenti, non immediatamente riconducibili a una delle categorie logiche previste dall'art. 360 cod. proc. civ., portano a ritenere che le censure articolate, pur se valutate nel loro insieme, non permettono di enucleare e perimetrare le critiche alla stregua dei parametri di cui all'art. 360 cod. proc. civ. 3.4. Inoltre, le censure svolte, anche laddove potessero essere scrutinate, sarebbero in ogni caso generiche ed inosservanti, quanto alle risultanze processuali che evocano, dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., per avere le parti ricorrenti tralasciato di chiarire, come invece era loro onere, se e quando e con quali modalità le questioni confusamente richiamate nell'illustrazione del motivo e di cui non si fa menzione nella sentenza impugnata, fossero già state prospettate nel giudizio di merito. Al riguardo, occorre ribadire, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte, che, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica - che implichi accertamenti di fatto - ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass. sez. 3, 21/11/2017, n. 27568; Cass., sez. 1, 21/06/2018, n. 16347; Cass., sez. 3, 07/07/2022, n. 21566). 3.5. In ogni caso, anche qualora si potesse, per avventura, prescindere dai profili sopra evidenziati, il motivo non si sottrae alla declaratoria d'inammissibilità in quanto non si confronta con la ratio decidendi posta a fondamento della decisione della Corte d'appello, la quale poggia sulla irrilevanza del previo invio degli estratti conto a fronte della mancata contestazione nel merito delle annotazioni dagli stessi emergenti, presupposto, ritenuto assorbente, dal quale i giudici di appello hanno fatto poi desunto «la correttezza delle operazioni» negli stessi contemplate e, quindi, la sussistenza di idonea prova della pretesa creditoria azionata dalla Banca, odierna controricorrente. Ne discende che il motivo, per come articolato, risulta del tutto privo di incidenza sul contenuto della decisione impugnata. 4. Conclusivamente, il ricorso va dichiarato improcedibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, del