CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ura Generale dello Stato-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] SICILIA n. 3729/23, depositata il 24/4/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/6/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:1. Con sentenza n. 3729/23, depositata il 24/4/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di II grado della Sicilia, in accoglimento degli appelliproposti da Nicolò e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente titolariNumero registro generale 23743/2023Numero sezionale 5117/2026Numero di raccolta generale 21978/2026Data pubblicazione 26/06/2026dell’usufrutto per ½ e della nuda proprietà per ½ dell’immobile ad usoabitativo sito in Agrigento, via Sorrento n. 1, e la seconda anche dellapiena proprietà per la rimanente quota di ½, ha annullato l’avviso diaccertamento catastale n. AG0105829/2015, con cui l’Ufficio, a seguito didichiarazione Docfa, aveva rettificato la rendita catastale dell’immobile,portandola da euro 723,04 ad euro 849,57. Alla base della decisione laritenuta inadeguatezza motivazionale dell’avviso, per non aver l’ufficioindicato le ragioni della attribuzione di una diversa classe e rendita;2. al giudizio di appello conclusosi con la predetta sentenza ha,dunque, partecipato anche [OSCURATO:PERSONA];3. ciò nonostante, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso percassazione unicamente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],pretermettendo [OSCURATO:PERSONA], la quale riveste la qualità dilitisconsorte necessario (litisconsorzio catastale) nel presente giudizio dilegittimità;4. si è costituita [OSCURATO:PERSONA], ma solo in qualità di erede diNicolò [OSCURATO:PERSONA], non anche in proprio;5. occorre, pertanto, integrare il contraddittorio nei confronti diGiovanna [OSCURATO:PERSONA] in proprio. P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando alla ricorrente termine digiorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per integrare ilcontraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in proprio .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 24 giugno 2026 .IL PRESIDENTEGiacomo [OSCURATO:PERSONA]