CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28831/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto delricorso;lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 19 gennaio 2026, haconfermato la sentenza di condanna a mesi tre di reclusione pronunciata dalTribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 26 novembre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relazione al reato di cui agli all’art. 22, comma 12 d.lgs. 286 del 1998 peravere occupato alle proprie dipendenze una lavoratrice priva di permesso disoggiorno.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che,a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 520 e522 cod. proc. pen., quanto alla modifica dell’imputazione avvenuta, per cui ilricorrente è stato rinviato a giudizio quale titolare della ditta individuale“pasticceria [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” e per avere occupato alle propriedipendenze “[OSCURATO:PERSONA]” e, invece, condannato “nella qualità di titolare delladitta individuale denominata Macelleria-Rosticceria-Kebab-Halal-Panini” e peravere occupato alle proprie dipendenze “[OSCURATO:PERSONA]”, priva di permesso disoggiorno. Nello specifico la difesa rileva che l’originaria imputazione,diversamente da quanto indicato dalla Corte di appello, non sarebbe stata ilfrutto di un refuso e che, pertanto, la notifica del verbale d’udienza contente lanuova imputazione non sarebbe stata sufficiente a garantire il diritto di difesa.2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 24 e 111 cost. e 520 cod.proc. pen. con riferimento alla violazione del diritto di difesa in quantol’imputato, pure a fronte dell’avvenuta notifica del verbale di udienza contenentela modifica dell’imputazione, non avrebbe avuto la possibilità di decidere sindall’inizio la propria strategia processuale, ciò anche considerato che il processoha preso le mosse dall’opposizione al decreto penale di condanna emesso.2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenutasufficienza della sola dichiarazione testimoniale dell’ufficiale di polizia giudiziariain ordine alla titolarità dell’esercizio commerciale. Nel terzo motivo la difesacensura la conclusione della Corte di appello che avrebbe fondato l’affermazionedi responsabilità sulla sola testimonianza di uno degli operanti, ciò ancheaffermando che sarebbe stato onere della difesa produrre una visura camerale ecosì provare che il ricorrente non era il titolare dell’esercizio commerciale oggettodella contestazione.2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento allamancanza di una effettiva e concreta confutazione degli argomentidettagliatamente articolati nell’atto di appello.2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancatarisposta fornita in merito alla specifica e puntuale richiesta di applicare ladisciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen., espressamente formulata nell’atto diappello.3. In data 30 aprile 2026 sono pervenute le conclusioni con le quali ilSost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato.4. In data 4 maggio 2026 sono pervenute le conclusioni con le quali ill’avv. [OSCURATO:PERSONA] insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.2. Nel primo e nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di leggee il vizio di motivazione in relazione agli artt. 520 e 522 cod. proc. pen. conriferimento alla modifica dell’imputazione effettuata nel corso del dibattimento equanto alla violazione del diritto di difesa che questa avrebbe determinato.Le doglianze sono infondate.Come evidenziato anche dal Procuratore generale, la modificadell’imputazione è stata correttamente effettuata e di questa, riportata nelverbale del dibattimento che gli è stato notificato, l’imputato ha avutoconoscenza.Alla successiva udienza, primo momento utile, d’altro canto, la difesa nonha eccepito alcuna irregolarità per cui ogni eventuale nullità che pure si dovesseessere verificata e che comunque non risulta, non sarebbe ora deducibile per laprima volta con l’impugnazione.La modifica, inoltre, è solo apparentemente sostanziale in quanto, invece,è riconducibile a un mero errore materiale, qualificabile come indicato dalla Corteterritoriale quale refuso, che si è verificato nella redazione del capo diimputazione ed è stato poi corretto nel corso del dibattimento, senza che ciòpossa avere alcun effettivo e concreto rilievo in termini di regolarità del processocelebrato.Negli atti e nel fascicolo delle indagini a disposizioni delle parti, peraltro,risultavano i dati corretti per cui il diritto di difesa del ricorrente non ha subitoalcun reale ed effettivo pregiudizio.Sotto tale profilo, quindi, si deve concludere che il fatto in relazione alquale è stata pronunciata la sentenza non è diverso da quello contestato ma è ilmedesimo senza che il ricorrente e il suo difensore, che erano comunque aconoscenza dei dati corretti, abbiano subito alcun pregiudizio.In termini generali, d’altro canto, si deve anche considerare che ilricorrente non può dolersi di non avere potuto chiedere un rito alternativo conriferimento all’imputazione modificata in quanto tale facoltà gli era riconosciuta aisensi dell’art. 519 cod. proc. pen., così come modificato dal d.lgs. n. 150 del2022 (Sez. 5, n. 29392 del 14/07/2025, M., Rv. 288406 – 01).3. Nel terzo e nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e ilvizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, con specificoriferimento alla ritenuta sufficienza della sola dichiarazione testimonialedell’ufficiale di polizia giudiziaria in ordine alla titolarità dell’esercizio commercialee quanto alla mancanza di una effettiva e concreta risposta alle censurecontenute nell’atto di appello.Le doglianze sono infondate.La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice diprimo grado, ha fornito congrua e sufficiente risposta alle analoghe critichecontenute nell’atto di appello e ha esposto gli argomenti per cui queste nonerano coerenti con quanto emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale.Il provvedimento impugnato, con lo specifico riferimento alla puntualericostruzione contenuta nella sentenza di primo grado, coerentemente fondatasulle dichiarazioni dell’operante e sul nome contenuto sull’insegna del negozio,ha reso infatti conto degli elementi sui quali si fonda la conclusione in ordineall’attribuzione dell’attività commerciale al ricorrente e questa, in assenza dievidenti vizi logici, non è sindacabile in questa sede.Sul punto, d’altro canto, non c’è stata né può ritenersi che vi sia stata lalamentata inversione dell’onere della prova, posto che l'affermazione del giudicedi merito va semplicemente intesa come assenza, negli atti del processo, di datiidonei a scardinare le univoche conclusioni ritraibili dagli elementi acquisiti.La questione circa la riferibilità dell’attività commerciale al ricorrente,infatti, è stata oggetto di prova da parte dell’accusa attraverso le dichiarazionidegli operanti per cui era a questo punto onere della difesa confutare quantodimostrato allegando elementi concreti e specifici (tratti eventualmente da una lavisura) e idonei a porre in dubbio in dubbio la ricostruzione introdotta.Sul medesimo punto, d’altro canto, non può neanche ritenersi che laCorte abbia attribuito all’ufficiale di polizia giudiziaria una sorta di “patente” diastratta, maggiore credibilità.Piuttosto, con il riferimento alla sua qualità e alruolo svolto, si deve concludere che il giudice d’appello abbia semplicementevoluto evidenziare l’indifferenza del teste rispetto a quanto dichiarato e,soprattutto, il fatto che le circostanze riferite erano il risultato dell’accertamentoeffettuato e non il frutto di una mera asserzione o, peggio, di supposizioni.4. Nel quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione in ordine alla mancata risposta fornita in merito alla specifica epuntuale richiesta di applicare la disciplina di cui all’art. 131-bis cod. pen.,espressamente formulata nell’atto di appello.La doglianza è fondata.La motivazione della sentenza impugnata, pure a fronte di una specificarichiesta sul punto, è del tutto inesistente quanto alla possibilità o meno diapplicare l’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen.Tale carenza impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnatalimitatamente a tale punto affinché la Corte di Appello di Salerno, liberanell’esito, proceda a un nuovo esame in ordine all’applicabilità o meno dellacausa di esclusione di cui all’art. 131-bis cod. pen.5. L’annullamento del ricorso limitatamente al punto indicato, così comeespressamente indicato dalla previsione contenuta nell’art. 651-bis cod. pen.,determina l’irrevocabilità delle statuizioni in ordine alla sussistenza del fatto inquanto il giudizio in ordine all’applicabilità o meno di una causa di non punibilità,per sua natura, presuppone l'integrazione del reato al completo di tutti i suoielementi e, per l'effetto, l'accertamento della responsabilità e l'attribuibilità delfatto - reato all'autore, il quale rimane esentato, se la causa è applicata, solodall'assoggettamento alla sanzione penale (Sez. 2, n. 20884 del 09/02/2023,Per tale ragione, pertanto, appare opportuno ribadire che nel caso inesame il giudice del rinvio non potrà dichiarare l'estinzione per sopravvenutaprescrizione del reato in quanto il termine della stessa, che tenuto conto dellesospensioni sarebbe maturato in data 15 gennaio 2028, ha cessatodefinitivamente di decorrere con la presente pronuncia (Sez. 3, n. 24326 del27/02/2024, Fonti, Rv. 286558 – 01; cfr. ancheSez. 3, n. 30383 del 30/03/2016,Mazzoccoli, Rv. 267590 – 01 per cui «nel caso di annullamento con rinvio daparte della Corte di cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza deipresupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolaretenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato perintervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza diannullamento parziale»). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di esclusionedella punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovo esame adaltra sezione della Corte di Appello di Salerno. Rigetta nel resto il ricorso.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]