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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 48267/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 aprile 1972 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 1° giugno 2017 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza dell'il. novembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 giugno 2017 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina - sezione distaccata di Gaeta il 13 marzo 2013, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza d'appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 53 e 59 Legge n. 689/1981 circa la mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata oppure la semidetenzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Giova ricordare che l'art. 59 della L. 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, nello stabilire le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, stabilisce che "la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente.

La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole; b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà; c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575".

3. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha negato la richiesta sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 59 L. 24 novembre 1981, n. 689, avendo l'imputato riportato più di due condanne per fatti analoghi commessi nell'ultimo decennio.

Secondo il ricorrente i precedenti a suo carico, quali emergono dal certificato del casellario giudiziale in atti, ammontano complessivamente a meno di un anno di reclusione.

Ne conseguirebbe che, pure a voler ritenere sussistente l'ostatività di cui al comma due della disposizione in esame, sussistevano le condizioni soggettive di cui al comma uno perché fosse valutata nel merito la richiesta di sostituzione della pena.

L'assunto del ricorrente è erroneo.

Contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto, il comma uno e il comma due dell'art. 59 L. 24 novembre 1981, n. 689 prevedono ipotesi distinte ed autonome di cause ostative alla sostituzione della pena detentiva.

In altri termini, non devono ricorrere congiuntamente tutte le condizioni previste nel primo e nel secondo comma al fine del diniego della richiesta di sostituzione della pena, essendo a tal fine sufficiente che ricorrano le condizioni previste nel primo o nel secondo comma.

Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che ostassero le condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 59 citato.

4. Deve precisarsi che è del tutto irrilevante la svista in cui è incorsa la Corte territoriale, laddove ha indicato che il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria mentre il ricorrente aveva chiesto la sostituzione con la libertà controllata o semidetenzione.

Ciò in quanto i presupposti per la sostituzione della pena detentiva sono i medesimi sia in caso di sostituzione con la pena pecuniaria che in caso di sostituzione con la libertà controllata o con la semidetenzione.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza dell'Il novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 aprile 1972 avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Roma il 1° giugno 2017 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza dell'il. novembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2017 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Latina - sezione distaccata di Gaeta il 13 marzo 2013, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. 2. Avverso la sentenza d'appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 53 e 59 Legge n. 689/1981 circa la mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata oppure la semidetenzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Giova ricordare che l'art. 59 della L. 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, nello stabilire le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, stabilisce che "la pena detentiva non può essere sostituita nei confronti di coloro che, essendo stati condannati, con una o più sentenze, a pena detentiva complessivamente superiore a tre anni di reclusione, hanno commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente. La pena detentiva, se è stata comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non può essere sostituita: a) nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole; b) nei confronti di coloro ai quali la pena sostitutiva, inflitta con precedente condanna, è stata convertita, a norma del primo comma dell'articolo 66, ovvero nei confronti di coloro ai quali sia stata revocata la concessione del regime di semilibertà; c) nei confronti di coloro che hanno commesso il reato mentre si trovavano sottoposti alla misura di sicurezza della libertà vigilata o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, disposta con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575". 3. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha negato la richiesta sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 59 L. 24 novembre 1981, n. 689, avendo l'imputato riportato più di due condanne per fatti analoghi commessi nell'ultimo decennio. Secondo il ricorrente i precedenti a suo carico, quali emergono dal certificato del casellario giudiziale in atti, ammontano complessivamente a meno di un anno di reclusione. Ne conseguirebbe che, pure a voler ritenere sussistente l'ostatività di cui al comma due della disposizione in esame, sussistevano le condizioni soggettive di cui al comma uno perché fosse valutata nel merito la richiesta di sostituzione della pena. L'assunto del ricorrente è erroneo. Contrariamente a quanto dal medesimo sostenuto, il comma uno e il comma due dell'art. 59 L. 24 novembre 1981, n. 689 prevedono ipotesi distinte ed autonome di cause ostative alla sostituzione della pena detentiva. In altri termini, non devono ricorrere congiuntamente tutte le condizioni previste nel primo e nel secondo comma al fine del diniego della richiesta di sostituzione della pena, essendo a tal fine sufficiente che ricorrano le condizioni previste nel primo o nel secondo comma. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che ostassero le condizioni indicate nel secondo comma dell'art. 59 citato. 4. Deve precisarsi che è del tutto irrilevante la svista in cui è incorsa la Corte territoriale, laddove ha indicato che il ricorrente aveva chiesto la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria mentre il ricorrente aveva chiesto la sostituzione con la libertà controllata o semidetenzione. Ciò in quanto i presupposti per la sostituzione della pena detentiva sono i medesimi sia in caso di sostituzione con la pena pecuniaria che in caso di sostituzione con la libertà controllata o con la semidetenzione. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza dell'Il novembre
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