CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026
Cassazione n. 11849/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne centralerapporto assicurativo, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 144, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 20, ROMA, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoANDREA PILATI-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 678/2021pubblicata il 10/01/2022.Numero registro generale 18059/2022Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 11849/2026Data pubblicazione 29/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]nella controversia con [OSCURATO:SOCIETA]. (la Società).2. La controversia ha per oggetto la pretesa di rideterminazione dei premie degli accessori con riferimento ai contratti di lavoro accessorio - exartt.48-50 del d.lgs. n.81/2015 - stipulati nel 2015 tra la Società e settelavoratori, per il superamento dei limiti di compenso annuo.3. Il Tribunale di Vicenza accolse l’impugnazione del verbale unico diaccertamento e notificazione INAIL del 24/02/2016, fatto salvo l’impiegoirregolare di un solo lavoratore in una sola giornata di lavoro.4. La Corte territoriale ha confermato la sentenza impugnata, ritenendoche al superamento del limite di compenso annuo per il lavoro accessorionon conseguisse - per ciò solo - la conversione in contratto di lavorosubordinato a tempo indeterminato, essendo invece necessariol’accertamento in concreto dello svolgimento del rapporto secondo lemodalità tipiche della subordinazione.5. Per la cassazione della sentenza ricorre INAIL, con ricorso affidato adue motivi ai quali la Società resiste con controricorso. Le parti hannodepositato memorie illustrative.6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il depositodell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 18059/2022Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 11849/2026Data pubblicazione 29/04/20261. Con il primo motivo di ricorso (art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.) il ricorrente lamenta la violazione ed errata interpretazione deiprincipi generali dell’ordinamento sul lavoro subordinato ed in particolareomessa applicazione degli artt. 1 e 48 del d.lgs. 81/2015 e dell’art. 2094cod. civ., nonché violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ.per errato riparto ed inversione dell’onere della prova, perché la Corteterritoriale ha erroneamente qualificato come di natura non subordinata ilrapporto di lavoro di alcuni dipendenti in relazione ai quali è statosuperato il limite del compenso annuo lordo previsto dall’art. 48 del d.lgs.81 del 2015, ed ha ritenuto onere dell’ente dimostrare l’esistenza, inconcreto, di un rapporto di lavoro qualificabile di natura subordinata e noninvece onere del datore di lavoro che ha ecceduto nell’utilizzo del lavoroaccessorio dimostrare una diversa natura del rapporto di lavoro peraltro ditipo manuale e ripetitivo.2. Con il secondo motivo di ricorso (art.360 comma primo n.3 cod. proc.civ.) il ricorrente lamenta violazione ed errata interpretazione edapplicazione dell’art 54-bis del D.L. 50/2017, convertito in L. 21.06.2017n.96, in relazione all’art. 360 n. 3 del cod. proc. civ., perché la Corteterritoriale non ha ritenuto applicabile alla fattispecie, neanche ai finiinterpretativi, detta norma che è stata erroneamente ritenuta innovativa,inserendo una “sanzione” fino a quel momento non esistente.3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, vertendo sullamedesima questione giuridica.4. Le parti controvertono circa gli effetti del superamento del limitecomplessivo dei compensi annui stabilito per le prestazioni di lavoroaccessorio, come prescritto dall’art.48 comma 1 del d.lgs. n.81/2015, neltesto vigente sino alla entrata in vigore del d.l. n.25/2017 (convertitosenza modificazioni dalla legge n.49/2017) e dell’art.54-bis del d.l.n.50/2017 (convertito con modificazioni dalla legge n.96/2017).Numero registro generale 18059/2022Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 11849/2026Data pubblicazione 29/04/20265. Inail sostiene che il mero superamento del limite complessivo deicompensi annui (già) stabilito dall’art.48 del d.lgs. n.81/2015 determini laqualificazione del rapporto in termini di lavoro subordinato a tempoindeterminato, giusta la clausola generale prevista dall’art.1 del d.lgs.n.81/2015; e che dunque non incomba sull’Inail l’onere di provare inconcreto l’effettiva modalità di svolgimento del rapporto in termini disubordinazione.6. La Corte territoriale ha invece ritenuto che la disciplina applicabileratione temporis ai rapporti di lavoro accessorio oggetto di causa nonprevedesse, in ipotesi di superamento dei limiti di compenso annuo,l'automatica conversione dei contratti di lavoro accessorio in ordinaricontratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La Corte territorialeha in particolare ritenuto che la conversione pretesa dall’INAIL nonpotesse trovare fondamento nell’art.1 del d.lgs. n.81/2015, dovendoapplicarsi al rapporto la disciplina del tipo contrattuale corrispondente allesue concrete modalità di svolgimento.7. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la disciplina originariamente prevista per laprestazione di lavoro accessorio dagli artt.48 e segg. del d.lgs. n. 81/2015nulla prevedesse a tale proposito; e che solo a seguito della rimodulazionedell’istituto in termini di prestazione di lavoro occasionale, per effetto delgià citato d.l. n.50/2017, è stata prevista la trasformazione dellaprestazione di lavoro occasionale in «rapporto di lavoro a tempo pieno eindeterminato» nel caso di superamento dei limiti di compensi annui e didurata annua della prestazione ivi stabiliti (art.54-bis comma 20 d.l.n.50/2017).8. Le questioni agitate dalla parte ricorrente investono temi generali, qualila portata della clausola generale prevista dall’art.1 del d.lgs. n.81/2015 ei limiti della qualificazione legale dei rapporti in difformità del tiponegoziale prescelto dalle parti.Numero registro generale 18059/2022Numero sezionale 2070/2026Numero di raccolta generale 11849/2026Data pubblicazione 29/04/20269. Si tratta di questioni di diritto di particolare rilevanza, che non possonoessere decise in sede di adunanza camerale ma devono trattarsi inpubblica udienza, ex art.375 comma primo cod. proc. civ., con il più ampiocontraddittorio garantito dalla partecipazione alla udienza delle parti edall’intervento del Pubblico ministero.10. P.Q.Msua trattazione in pubblica udienza.P.Q.M.La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la sua trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/04/2026.La PresidenteRossana Mancino