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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 09574/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato.

Rilevato che la difesa deduce, con il motivo unico di ricorso, l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater cod. proc. pen. per violazione dell'art. 24 Cost.

Considerato che la questione, agitata nel ricorso, di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. per violazione dei principi di uguaglianza ed effettività della tutela giurisdizionale, di cui all'art. 24 della Costituzione è manifestamente infondata posto che la richiesta contenuta nelle norme richiamate secondo cui, a pena di inammissibilità dell'appello, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, nonché lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è frutto di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivino da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (si vedano Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato. Rilevato che la difesa deduce, con il motivo unico di ricorso, l'illegittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter ed 1-quater cod. proc. pen. per violazione dell'art. 24 Cost. Considerato che la questione, agitata nel ricorso, di legittimità costituzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. per violazione dei principi di uguaglianza ed effettività della tutela giurisdizionale, di cui all'art. 24 della Costituzione è manifestamente infondata posto che la richiesta contenuta nelle norme richiamate secondo cui, a pena di inammissibilità dell'appello, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, nonché lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è frutto di una scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivino da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi in limine impugnationis ed essendo stati comunque previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (si vedano Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324; Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere
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