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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:1999:61
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61997C0206 - IT Avviso legale importante | 61997C0206 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 9 febbraio 1999. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio dell'Unione europea. - Adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - Pesca - Fissazione dei totali ammissibili delle catture di taluni pesci - Merluzzo bianco. - [OSCURATO:PERSONA]206/97. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03885 Conclusioni dell avvocato generale 1 Il presente ricorso di annullamento, presentato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], è diretto contro il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (1). 2 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta la parte di catture di merluzzo bianco che le è stata assegnata per l'anno 1997, a norma del regolamento controverso.

I - La normativa comunitaria La convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar [OSCURATO:PERSONA] e nei Belt (2) 3 La pesca nel mar [OSCURATO:PERSONA] è regolamentata dalla commissione internazionale per la pesca nel mar [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CIPMB»), istituita ai sensi dell'art.

V della convenzione. 4 La CIPMB stabilisce annualmente e per ogni parte contraente, sulla base di dati scientifici, il totale ammissibile di catture (in prosieguo: il «TAC»), per ciascuno stock ittico e per ciascuna zona.

A tal fine, essa formula raccomandazioni che divengono vincolanti nei confronti delle parti contraenti se le stesse non sollevano al riguardo obiezioni entro un dato termine (3). 5 I TAC di merluzzo per il 1997 sono stati fissati in occasione della 22° sessione della CIPMB che si è tenuta a Varsavia dal 16 al 20 settembre 1996.

Emerge dalla raccomandazione n. 4 (4) adottata in occasione di tale sessione che il TAC di merluzzo bianco nelle zone di pesca della [OSCURATO:PERSONA] non deve superare le 109 600 tonnellate.

Il regolamento (CEE) n. 3760/92 6 Tale regolamento del Consiglio istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (5). 7 All'art. 8, n. 4, del regolamento di base si prevede che: «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione:

i) determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca, se del caso su base pluriennale (...)». 8 In conformità dell'art. 8, n. 4, punto ii), il Consiglio, secondo la stessa procedura, «ripartisce la possibilità di pesca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri per ciascuno degli stock interessati (...)». 9 Secondo l'art. 3, lett. g), del regolamento di base, s'intende per «possibilità di pesca comunitarie»: «le possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] nelle acque di pesca comunitarie, cui viene aggiunto il totale delle possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori delle acque di pesca comunitarie e dalle quali viene detratto il totale delle disponibilità di pesca assegnate a paesi terzi».

L'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (6) 10 L'art. 121, n. 1, fissa, per specie e per zona, la parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione delle catture, da attribuire al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 11 La parte di merluzzo bianco spettante al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nella zona III b, c e d è fissata al 35,037% (7), come risulta dalla tabella dell'art. 121, n. 1.

Alla nota 7 della tabella è disposto che: «Questa percentuale è applicabile alle prime 50 000 tonnellate per le possibilità di pesca comunitarie» e che: «Per le possibilità di pesca comunitarie che superano 50 000 tonnellate, la parte svedese è del 40,000%».

Secondo la medesima nota, «queste attribuzioni non tengono conto dei continui trasferimenti di contingenti dalla [OSCURATO:PERSONA] agli attuali [OSCURATO:PERSONA] membri dell'Unione quali previsti nell'ambito dell'accordo SEE del 1992». 12 L'art. 12, n. 2, dispone che «le parti attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 (...)». 13 Sulla base di tale disposizione, la ripartizione è stata attuata, rispettivamente, con i regolamenti (CE) n. 3362/94 (8) e n. 3074/95 (9). 14 Per il 1997, la ripartizione è stata effettuata dal regolamento controverso.

Il regolamento n. 390/97 15 L'art. 2 del regolamento prevede che i TAC «(...) per gli stock o i gruppi di stock ittici cui si applica la normativa comunitaria, nonché la parte di queste catture disponibile per la [OSCURATO:PERSONA], sono fissati per il 1997 come indicato nell'allegato I». 16 Secondo l'allegato I, il TAC di merluzzo bianco della zona III b, c e d è di 112 452 tonnellate.

Il quantitativo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ammonta, secondo lo stesso allegato, a 38 860 tonnellate (10).

Il «merluzzo bianco di compensazione» 17 In occasione dei negoziati sull'adesione, la fissazione della parte svedese delle possibilità di pesca comunitarie di merluzzo bianco aveva suscitato interessi contrapposti. 18 [OSCURATO:PERSONA] membri ritenevano che tale parte non rifletteva le strutture di pesca storiche e ledeva pertanto i loro interessi in materia di pesca nel mar [OSCURATO:PERSONA]. 19 In occasione della sessione del Consiglio 25 febbraio - 1_ marzo 1994, il Consiglio ha quindi deciso di iscrivere a processo verbale la dichiarazione seguente (11): «Merluzzo bianco del mar [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione acquisiranno diritti supplementari di pesca del merluzzo bianco che risultino in un'assegnazione alla [OSCURATO:PERSONA] eccedente il 35,037%.

I contingenti supplementari saranno ripartiti tra Germania e Danimarca» (12). 20 Conformemente a questa dichiarazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito «merluzzo bianco di compensazione» presso i tre [OSCURATO:PERSONA] baltici per gli anni 1995, 1996 e 1997. 21 Nel 1995 il merluzzo, che poteva essere pescato nelle acque degli [OSCURATO:PERSONA] baltici, è stato ripartito tra il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la Repubblica federale di Germania.

Nel 1996 il nuovo quantitativo acquisito dalla [OSCURATO:PERSONA] poteva essere pescato nelle acque comunitarie.

Esso è stato ugualmente suddiviso fra questi due [OSCURATO:PERSONA] membri. 22 Per il 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto 2 852 tonnellate di «merluzzo bianco di compensazione», cioè 900 tonnellate dall'Estonia, 127 tonnellate dalla Lettonia e 1 825 dalla Lituania.

Tale quantitativo è stato ripartito tra il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (69% = 1 968 tonnellate) e la Repubblica federale di Germania (31% = 884 tonnellate).

Ciascuna di tali parti è stata in seguito aggiunta ai TAC disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] che erano stati attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (cioè, in totale, 49 494 tonnellate) ed alla Repubblica federale di Germania (cioè, in totale, 21 638 tonnellate), conformemente alle chiavi di ripartizione assegnate a ciascuno di essi. 23 La somma dei TAC che, secondo l'allegato I del regolamento n. 390/97, ammonta a 112 452 tonnellate, consta quindi delle 109 600 tonnellate fissate dalla CIPMB e delle 2 852 tonnellate di «merluzzo bianco di compensazione».

II - Sul ricorso di annullamento 24 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la ripartizione per il 1997 del merluzzo bianco della zona III b, c e d, quale risulta dal regolamento controverso, non è conforme alle disposizioni dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, nella misura in cui non gli è stata attribuita alcuna parte di «merluzzo bianco di compensazione». 25 Il ricorrente sostiene infatti che il «merluzzo bianco di compensazione» non rappresenta una risorsa esterna, ai sensi dell'Atto di adesione, ma una possibilità di pesca comunitaria rientrante nell'art. 121, n. 1, di cui una parte, valutata in conformità della chiave di ripartizione fissata da tale testo, deve spettargli di conseguenza. 26 Il Consiglio e la Commissione concludono entrambi per il rigetto del ricorso per il motivo che il «merluzzo bianco di compensazione» è una risorsa esterna della [OSCURATO:PERSONA] che esula dalla chiave di ripartizione dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione.

Essi sostengono che il «merluzzo bianco di compensazione» deve la sua esistenza alla necessità di assegnare al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ed alla Repubblica federale di Germania delle parti supplementari destinate a compensare la violazione degli interessi di tali [OSCURATO:PERSONA] causata, dal loro punto di vista, dalla parte riservata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in forza della chiave di ripartizione in parola (13). 27 La regolarità del regolamento controverso dipende quindi dal punto se la chiave di ripartizione dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione vada o meno applicata al «merluzzo bianco di compensazione». 28 Per risolvere tale questione, occorre procedere all'interpretazione di tale testo, cui il regolamento n. 390/97 non può derogare.

Orbene, se un certo numero di elementi addotti dal Consiglio o dalla Commissione al fine di giustificare il regolamento controverso sono talvolta utili per chiarire la portata dell'art. 121, n. 1, tuttavia essi non possono sostituire un'interpretazione siffatta ai fini del rigetto del ricorso promosso dal governo svedese. 29 Pertanto, il riferimento alle strutture storiche ittiche nel mar [OSCURATO:PERSONA], il quale permetterebbe di concludere a favore della necessità di riequilibrare i quantitativi attribuiti a ciascuno Stato dall'Atto di adesione dimostrando che la chiave di ripartizione fissata per il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] va oltre le consuetudini ittiche in tale settore, non sarebbe sufficiente, anche supponendo che tali strutture siano note in maniera inoppugnabile, a provare la regolarità del regolamento controverso. 30 Del pari, la dichiarazione del 1994, quand'anche fosse stata espressamente approvata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non può derogare all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione se è provato che la chiave di ripartizione attribuita a quest'ultimo sia indistintamente applicabile a qualsiasi quantitativo di merluzzo bianco acquisito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella zona pertinente. 31 Non soltanto una siffatta dichiarazione costituisce, secondo il Consiglio stesso, un impegno politico (14), il che non è sufficiente affinché essa produca gli effetti giuridici ricollegati agli atti comunitari vincolanti adottati conformemente alle norme del Trattato CE, ma, inoltre, se dovesse riconoscersi a tale dichiarazione un qualunque valore interpretativo, come vi capita talvolta di riconoscere a tale tipo di atto, la dichiarazione stessa non potrebbe essere utile, nel caso di specie, alla soluzione della controversia (15). 32 Infatti la dichiarazione del 1994, che fissa il principio dell'acquisizione di diritti di pesca supplementari per il merluzzo bianco allo scopo di attribuirli al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ed alla Repubblica federale di Germania, ha finito col determinare l'adozione delle disposizioni controverse del regolamento n. 390/97.

Il suo contenuto presenta quindi più interesse per l'interpretazione di quest'ultimo che per la valutazione della sua regolarità con riguardo all'Atto di adesione. 33 Orbene, il senso delle disposizioni pertinenti del regolamento controverso non dà adito a dubbi poiché, secondo l'allegato I del testo in parola, il TAC di merluzzo bianco della [OSCURATO:PERSONA] europea nella zona III b, c e d comprende il «merluzzo bianco di compensazione» mentre quello del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è fissato soltanto sulla base del TAC attribuito dalla CIPMB. 34 Il Consiglio chiarisce che il ruolo rivendicato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] attiene a diritti di pesca ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] europea allo scopo ben preciso di compensare la riduzione della parte dei TAC spettante al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ed alla Repubblica federale di Germania in seguito all'Atto di adesione. 35 Va segnalato in proposito che, così come la dichiarazione del 1994 non può dettare alcuna eccezione al principio posto dall'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, del pari i motivi ispiratori della sua adozione non conducono ad un'interpretazione certa di quest'ultimo testo. 36 La necessità di procedere ad una compensazione all'origine della decisione di acquisire diritti di pesca supplementari, può ugualmente sussistere nel caso in cui l'art. 121, n. 1, detterebbe una chiave di ripartizione applicabile all'insieme delle possibilità di pesca comunitaria.

In tale ipotesi, i diritti di pesca ottenuti grazie alla dichiarazione del 1994 costituirebbero una compensazione in valore assoluto e non più un riequilibrio delle parti rispettive di ogni Stato membro. 37 La ricerca di una compensazione non costituisce quindi la prova inconfutabile che è d'obbligo una lettura dell'Atto di adesione conforme a quella proposta dal Consiglio e dalla Commissione. 38 La valutazione della validità del regolamento controverso dipende conseguentemente dall'esame dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione medesimo. 39 Il governo svedese fa valere che la nozione di «possibilità di pesca comunitaria», utilizzata all'art. 121, n. 1, è definita all'art. 3, lett. g), del regolamento di base, come indicante «(...) le possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] nelle acque di pesca comunitarie, cui viene aggiunto il totale delle possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori delle acque di pesca comunitarie e dalle quali viene detratto il totale delle disponibilità di pesca assegnate a paesi terzi».

Ne risulterebbe che la parte di merluzzo bianco spettante al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere stimata applicando la chiave di ripartizione anche al «merluzzo bianco di compensazione», poiché la nozione di «possibilità di pesca comunitaria» comprende anche i diritti di pesca acquisiti dalla [OSCURATO:PERSONA] (16). 40 Il ricorrente aggiunge che non è indicato da nessuna parte che l'applicazione degli artt. 116-122 dell'Atto di adesione, compresi nella sezione II intitolata «Accesso alle acque e alle risorse», è limitata alle risorse interne. 41 Il Consiglio risponde che niente permette di concludere che lo scopo della sezione II è di regolamentare la pesca nelle acque diverse da quelle appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA].

Esso aggiunge che la configurazione ed il tenore della tabella di cui all'art. 121, n. 1, fanno chiaramente emergere che tale disposizione riguarda soltanto la parte assegnata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nelle «zone di riferimento per la fissazione dei TAC» in questione.

Esso chiarisce che la sigla «TAC» è utilizzata, in maniera generale, solo per la ripartizione delle risorse interne. 42 Il Consiglio indica inoltre che il riferimento alle «Acque della [OSCURATO:PERSONA]» alla nota 2 della tabella indica che la chiave di ripartizione si applica solo alle risorse interne della [OSCURATO:PERSONA], cioè alle possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] derivanti dai propri diritti di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 43 Dal canto suo, la Commissione osserva che la nozione di «possibilità di pesca comunitarie», comprendente la possibilità di pesca nelle acque di un paese terzo nonché nelle acque internazionali, non può essere applicata all'art. 121, n. 1, dato che tale testo non include possibilità di pesca risultanti da accordi conclusi con [OSCURATO:PERSONA] terzi.

In proposito, la Commissione si riferisce alla struttura ed al contenuto del titolo V, capitolo 3, dell'Atto di adesione. 44 Se essi non sono privi di ambiguità, come dimostrano gli argomenti avanzati dall'una o dall'altra parte, tuttavia il tenore dell'art. 121, n. 1, e la posizione che occupa tale testo nell'Atto di adesione mi forniscono utili elementi di interpretazione. 45 Vanno anzitutto precisate le esatte conseguenze che possono essere dedotte dalla collocazione dell'art. 121 in seno al capitolo 3 intitolato «Pesca» del titolo V relativo alle «Misure transitorie relative alla [OSCURATO:PERSONA]» (17). 46 Alla stregua del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritengo che non può inferirsi dalla posizione dell'art. 121 nella sezione II intitolata «Accesso alle acque ed alle risorse», cioè al di fuori della sezione III indicata col titolo «Risorse esterne», la conclusione che la chiave di ripartizione è riservata alle risorse interne della [OSCURATO:PERSONA] europea e non concerne le possibilità di pesca risultanti da accordi della stessa conclusi con [OSCURATO:PERSONA] terzi, come sostengono il Consiglio e la Commissione. 47 La sezione III «Risorse esterne» comprende due testi, gli artt. 124 e 125, il cui oggetto si limita, quanto al primo, al regime giuridico applicabile, dalla data dell'adesione, agli accordi di pesca conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con paesi terzi nonché, trattandosi del secondo articolo, alle disposizioni relative alla concessione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], del contributo finanziario all'«immissione di giovani salmoni realizzata dalle autorità svedesi competenti». 48 La sfera di applicazione della sezione III non può quindi ritenersi destinata ad includere gli accordi conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] terzi il che non tocca, in questa fase del nostro ragionamento, l'ipotesi dell'applicazione della sezione II a siffatta categoria di accordi. 49 Parimenti non pare essere per sé stesso rilevante l'argomento della Commissione secondo cui la sezione II si applica soltanto alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'Unione europea in ragione del fatto che la sua sfera di applicazione è definita dagli artt. 117 e 118 come limitata all'accesso delle navi svedesi a queste sole acque. 50 Il riferimento operato da tali due articoli alle «acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri attuali (...)» non è sufficiente per escludere dalla sfera di applicazione dell'art. 121 le catture effettuate a norma di accordi conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] terzi. 51 Infatti, non solo tale categoria di accordi non è disciplinata dalla sezione III, ma niente, ai sensi degli artt. 117 e 118, permette di escludere l'applicazione dell'art. 121 a catture effettuate da navi svedesi nelle acque comunitarie, conformemente ad accordi che autorizzerebbero trasferimenti di quote di catture, ad opera di [OSCURATO:PERSONA] terzi, a favore della [OSCURATO:PERSONA]. 52 Tale interpretazione è addirittura rafforzata dall'argomento secondo cui la definizione data dal regolamento n. 3760/92 della nozione di «possibilità di pesca comunitaria» comprende, oltre alle possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] nella zona di pesca comunitaria, quelle che si trovano al di fuori della zona di pesca comunitaria. 53 Benché l'art. 3 di tale regolamento precisi che la definizione da esso enunciata dev'essere intesa «ai fini del presente regolamento (...)», il che sembra escludere che essa torni utile all'interpretazione dell'Atto di adesione, una limitazione siffatta appare eccessiva mentre numerosi articoli della sezione II si riferiscono al regolamento di base ed al regime da esso istituito. 54 Ciò vale tanto più che condizioni relative ad un preciso settore dell'adesione di un nuovo Stato membro sono naturalmente da inserirsi nel diritto esistente di tale settore, il quale si trova strutturato, in materia agricola e di pesca, intorno ai regolamenti di base istitutivi di ciascuna politica comunitaria. 55 Aggiungo che l'art. 121, n. 2, dell'Atto di adesione rinvia espressamente all'art. 8, n. 4, del regolamento di base per la determinazione delle modalità di fissazione delle parti assegnate al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, secondo il punto ii) di quest'ultimo testo, il Consiglio è autorizzato, segnatamente, a ripartire «le possibilità di pesca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri in modo da garantire la stabilità relativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri per ciascuno degli stock interessati» (18), il che comprende necessariamente, secondo la definizione dell'art. 3, lett. g), le possibilità di pesca per la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori delle acque di pesca comunitarie. 56 Tuttavia, gli elementi che precedono illustrano il regime giuridico generale istituito dall'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione e non la sua applicazione al caso di specie alla base del presente ricorso, come dimostra un'attenta lettura della tabella allegata a tale norma. 57 Il merluzzo bianco cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] associa il «merluzzo bianco di compensazione» è quello pescato nella zona III b, c e d.

Orbene, si precisa nella tabella dell'art. 121 che tale zona è limitata alle «Acque della [OSCURATO:PERSONA]» (19).

Ne risulta che la chiave di ripartizione assegnata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] può applicarsi solo alle possibilità di pesca comunitarie circoscritte alla zona di pesca comunitaria (20), ad esclusione delle possibilità di pesca comunitarie situate al di fuori di tale zona. 58 Se quindi l'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione non esclude a priori l'applicazione delle chiavi di ripartizione da esso fissate alle zone di pesca situate al di fuori delle acque della [OSCURATO:PERSONA], ciò vale solo a condizione che un'indicazione contraria non finisca col limitare la sua sfera di applicazione, come accade nella fattispecie poiché un limite territoriale è assegnato alla zona iniziale che serve di base al calcolo delle catture. 59 Avendo constatato che la chiave di ripartizione si applica unicamente al merluzzo bianco pescato nelle acque di tale zona appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA], resta da stabilire se il Consiglio abbia osservato i termini dell'art. 121 dell'Atto di adesione escludendo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dalla ripartizione del «merluzzo bianco di compensazione» nel regolamento controverso. 60 In altre parole, è sufficiente che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dimostri che una parte o la totalità del «merluzzo bianco di compensazione» proviene dalle acque della [OSCURATO:PERSONA] affinché tali diritti di pesca gli spettino nella proporzione determinata dalla chiave di ripartizione. 61 Risulta dai verbali relativi alle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra i tre [OSCURATO:PERSONA] baltici e la [OSCURATO:PERSONA] europea svoltesi nel 1996 (21), che le 2 852 tonnellate che costituiscono il «merluzzo bianco di compensazione» per il 1997 risultano da un trasferimento, cioè dal diritto in capo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di pescare tale pesce nelle acque della [OSCURATO:PERSONA]. 62 Ma l'applicazione della chiave di ripartizione dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione può rivelarsi ardua quando si tratta soltanto di una facoltà, cosicché la pesca può svolgersi, a seconda di quanto decidano gli [OSCURATO:PERSONA] membri, sia nelle acque degli [OSCURATO:PERSONA] baltici sia nelle acque comunitarie. 63 Per tale motivo sono indotto a pensare che la parte riservata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per il merluzzo bianco della zona III b, c e d non è stata fissata per essere applicabile alle quote di catture acquisite presso [OSCURATO:PERSONA] terzi, ad opera della [OSCURATO:PERSONA], al di fuori delle assegnazioni di TAC effettuate dalla CIPMB. 64 L'intenzione degli [OSCURATO:PERSONA] firmatari dell'Atto di adesione è confermata dal carattere ingiustificato del modo di procedere che sfocierebbe in una distinzione tra le catture realizzate nelle acque della [OSCURATO:PERSONA] e quelle effettuate al di fuori di tali acque, onde limitare alle prime l'applicazione della chiave di ripartizione dell'art. 121, n. 1. 65 Non si vede quale ragione giustificherebbe che, in caso di trasferimento delle risorse ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l'attribuzione della parte spettante al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dipendesse dalla localizzazione delle catture nelle acque comunitarie.

Ciò è vero anche senza tener conto del fatto che il controllo di siffatta localizzazione ai fini dell'applicazione di un regime differenziato si rivelerebbe di difficile attuazione. 66 La menzione «Acque della [OSCURATO:PERSONA]» può quindi essere stata specificata solo per far corrispondere la zona di riferimento indicata nell'Atto di adesione a quella delle raccomandazioni della CIPMB (22), destinate a produrre effetti giuridici in seno alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di applicare al TAC fissato da tali testi la chiave di ripartizione assegnata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 67 Tale approccio trova conferma nel titolo della seconda colonna nella tabella dell'art. 121: «Divisione CIEM o IBSFC - Zone di riferimento per la fissazione dei TAC» (23).

La seconda colonna determina le zone di riferimento sulla cui base è fissata, per ogni specie, la parte delle catture spettante al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 68 Il fatto che il Consiglio, nell'allegato I del regolamento controverso, abbia incluso il «merluzzo bianco di compensazione» nel TAC della [OSCURATO:PERSONA] europea quando, nel medesimo testo, la parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era calcolata sulla base di un TAC non comprendente tale risorsa, non è tale da modificare la portata dell'Atto di adesione, che rientra nel diritto comunitario primario. 69 Mi sembra pertanto che il principio prevalente sia quello, avanzato dal Consiglio e dalla Commissione, dell'applicazione della chiave di ripartizione dell'art. 121, n. 1, soltanto ai TAC direttamente fissati dalla CIPMB nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] europea, per le acque comunitarie, tramite una raccomandazione divenuta vincolante. 70 Il criterio che consente di delimitare la sfera di applicazione dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione è dunque meno quello dell'origine geografica delle catture che quello dell'origine delle quote di catture. 71 Dato quanto precede, il calcolo della parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] effettuato dal Consiglio all'allegato I del regolamento controverso, che si fonda solo sul TAC assegnato dalla CIPMB, ad esclusione dei trasferimenti di risorse che rappresenta il «merluzzo bianco di compensazione», non appare in contrasto con le disposizioni dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione.

Conclusione 72 Alla luce di tali considerazioni, propongo a codesta Corte di: - respingere il ricorso; - condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese. (1) - GU 1997, L 66, pag. 1, altrimenti denominato il «regolamento controverso». (2) - Convenzione denominata «convenzione di Danzica» (in prosieguo: la «convenzione»), cui la [OSCURATO:PERSONA] ha aderito in virtù della decisione del Consiglio 25 luglio 1983, 83/414/CEE, relativa all'adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar [OSCURATO:PERSONA] e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] parti contraenti della convenzione, firmata a Varsavia l'11 novembre 1982 (GU L 237, pag. 4).

La convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 1984 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] economica europea. (3) - Artt.

IX-XI della convenzione. (4) - Allegato 3 del ricorso. (5) - Regolamento 20 dicembre 1992 (GU L 389, pag. 1; altrimenti denominato il «regolamento di base»). (6) - Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 121), nella versione risultante dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1_ gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri all'Unione europea (GU L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«Atto di adesione»). (7) - In prosieguo: la «chiave di ripartizione». (8) - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994, n. 3362, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 363, pag. 1). (9) - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3074, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 330, pag. 1). (10) - La stima della parte attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si ottiene nel modo seguente: 35,037% di 50 000 tonnellate + 40,000% di 59 600 tonnellate = 41 360 tonnellate, da cui vanno detratte 2 500 tonnellate per soddisfare gli obblighi sottoscritti nell'ambito del SEE, cioè 38 860 tonnellate.

La quota del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è stata quindi calcolata sulla base di un importo totale di 109 600 tonnellate, laddove la differenza di 2 852 tonnellate fra tale quantità e le 112 452 tonnellate costituisce il «merluzzo bianco di compensazione». (11) - In prosieguo: la «dichiarazione del 1994». (12) - Dichiarazione iscritta a processo verbale della 1733° sessione del Consiglio, tenutasi a Bruxelles. (13) - Secondo il Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la Repubblica federale di Germania ritengono che la parte alla fine assegnata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non riproduceva fedelmente le strutture storiche ittiche nel mar [OSCURATO:PERSONA]. (14) - La traduzione della nota non è necessaria per la versione italiana delle conclusioni. (15) - La costante giurisprudenza della vostra Corte è nel senso che «(...) le dichiarazioni contenute in un verbale possiedono valore limitato, nel senso che non possono essere prese in considerazione per interpretare una disposizione di diritto comunitario quando il loro contenuto non trova alcun riscontro nel testo della disposizione di cui trattasi e non ha pertanto portata giuridica» (v. sentenza 29 febbraio 1997, causa C-329/95, VAG Sverige, Racc. pag.

I-2675, punto 23).

Tuttavia, essa fa sfumare tale posizione di principio allorché indica che «una siffatta dichiarazione, nella misura in cui il suo contenuto è inteso a precisare una nozione generale (...) [figurante in una direttiva] (...) può essere presa in considerazione per l'interpretazione di tale disposizione» (sentenza 3 dicembre 1998, causa C-368/96, Generics (UK) e a., Racc. pag.

I-7967, punto 27). (16) - Sulla base di tale principio di calcolo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha votato contro il regolamento controverso, valuta la parte che avrebbe dovuto spettargli a 39 999 tonnellate (0,35037 x 50 000 tonnellate e 0,40000 x 62 452 tonnellate - 2 500 tonnellate). (17) - Il titolo V si trova nella quarta parte, intitolata «Le misure transitorie», dell'Atto di adesione. (18) - Il corsivo è mio. (19) - Risulta dall'allegato 1 del controricorso del Consiglio che tale zona costituisce una delle zone di pesca CIEM.

Tale acronimo, che significa «Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare», indica un organismo scientifico e tecnico internazionale che procede a valutazioni relative alle specie di pesci, ai gruppi di specie e ai tipi di pesca.

Esso emette pareri, fondati essenzialmente su criteri biologici, e formula raccomandazioni relative al livello delle catture o alle misure tecniche di accompagnamento. (20) - Quest'ultima è definita dall'art. 3, lett. a), del regolamento di base attraverso la designazione delle «(...) acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri». (21) - Allegati nn. 4, 5 e 6 del ricorso. (22) -

V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni. (23) - La sigla IBSFC designa la CIPMB, come indica la nota 1 della tabella.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997C0206 - IT Avviso legale importante | 61997C0206 Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 9 febbraio 1999. - [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio dell'Unione europea. - Adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - Pesca - Fissazione dei totali ammissibili delle catture di taluni pesci - Merluzzo bianco. - [OSCURATO:PERSONA]206/97. raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-03885 Conclusioni dell avvocato generale 1 Il presente ricorso di annullamento, presentato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], è diretto contro il regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1996, n. 390, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1997 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (1). 2 [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] contesta la parte di catture di merluzzo bianco che le è stata assegnata per l'anno 1997, a norma del regolamento controverso. I - La normativa comunitaria La convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar [OSCURATO:PERSONA] e nei Belt (2) 3 La pesca nel mar [OSCURATO:PERSONA] è regolamentata dalla commissione internazionale per la pesca nel mar [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CIPMB»), istituita ai sensi dell'art. V della convenzione. 4 La CIPMB stabilisce annualmente e per ogni parte contraente, sulla base di dati scientifici, il totale ammissibile di catture (in prosieguo: il «TAC»), per ciascuno stock ittico e per ciascuna zona. A tal fine, essa formula raccomandazioni che divengono vincolanti nei confronti delle parti contraenti se le stesse non sollevano al riguardo obiezioni entro un dato termine (3). 5 I TAC di merluzzo per il 1997 sono stati fissati in occasione della 22° sessione della CIPMB che si è tenuta a Varsavia dal 16 al 20 settembre 1996. Emerge dalla raccomandazione n. 4 (4) adottata in occasione di tale sessione che il TAC di merluzzo bianco nelle zone di pesca della [OSCURATO:PERSONA] non deve superare le 109 600 tonnellate. Il regolamento (CEE) n. 3760/92 6 Tale regolamento del Consiglio istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (5). 7 All'art. 8, n. 4, del regolamento di base si prevede che: «Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione: i) determina per ogni tipo di pesca o gruppo di tipi di pesca, caso per caso, il totale ammissibile di catture e/o il totale ammissibile dello sforzo di pesca, se del caso su base pluriennale (...)». 8 In conformità dell'art. 8, n. 4, punto ii), il Consiglio, secondo la stessa procedura, «ripartisce la possibilità di pesca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri secondo criteri atti a garantire la stabilità relativa delle attività di pesca dei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri per ciascuno degli stock interessati (...)». 9 Secondo l'art. 3, lett. g), del regolamento di base, s'intende per «possibilità di pesca comunitarie»: «le possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] nelle acque di pesca comunitarie, cui viene aggiunto il totale delle possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori delle acque di pesca comunitarie e dalle quali viene detratto il totale delle disponibilità di pesca assegnate a paesi terzi». L'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (6) 10 L'art. 121, n. 1, fissa, per specie e per zona, la parte delle possibilità di pesca comunitarie per popolazioni soggette ad una limitazione delle catture, da attribuire al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 11 La parte di merluzzo bianco spettante al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nella zona III b, c e d è fissata al 35,037% (7), come risulta dalla tabella dell'art. 121, n. 1. Alla nota 7 della tabella è disposto che: «Questa percentuale è applicabile alle prime 50 000 tonnellate per le possibilità di pesca comunitarie» e che: «Per le possibilità di pesca comunitarie che superano 50 000 tonnellate, la parte svedese è del 40,000%». Secondo la medesima nota, «queste attribuzioni non tengono conto dei continui trasferimenti di contingenti dalla [OSCURATO:PERSONA] agli attuali [OSCURATO:PERSONA] membri dell'Unione quali previsti nell'ambito dell'accordo SEE del 1992». 12 L'art. 12, n. 2, dispone che «le parti attribuite alla [OSCURATO:PERSONA] sono fissate in conformità con l'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 (...)». 13 Sulla base di tale disposizione, la ripartizione è stata attuata, rispettivamente, con i regolamenti (CE) n. 3362/94 (8) e n. 3074/95 (9). 14 Per il 1997, la ripartizione è stata effettuata dal regolamento controverso. Il regolamento n. 390/97 15 L'art. 2 del regolamento prevede che i TAC «(...) per gli stock o i gruppi di stock ittici cui si applica la normativa comunitaria, nonché la parte di queste catture disponibile per la [OSCURATO:PERSONA], sono fissati per il 1997 come indicato nell'allegato I». 16 Secondo l'allegato I, il TAC di merluzzo bianco della zona III b, c e d è di 112 452 tonnellate. Il quantitativo attribuito al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ammonta, secondo lo stesso allegato, a 38 860 tonnellate (10). Il «merluzzo bianco di compensazione» 17 In occasione dei negoziati sull'adesione, la fissazione della parte svedese delle possibilità di pesca comunitarie di merluzzo bianco aveva suscitato interessi contrapposti. 18 [OSCURATO:PERSONA] membri ritenevano che tale parte non rifletteva le strutture di pesca storiche e ledeva pertanto i loro interessi in materia di pesca nel mar [OSCURATO:PERSONA]. 19 In occasione della sessione del Consiglio 25 febbraio - 1_ marzo 1994, il Consiglio ha quindi deciso di iscrivere a processo verbale la dichiarazione seguente (11): «Merluzzo bianco del mar [OSCURATO:PERSONA] e la Commissione acquisiranno diritti supplementari di pesca del merluzzo bianco che risultino in un'assegnazione alla [OSCURATO:PERSONA] eccedente il 35,037%. I contingenti supplementari saranno ripartiti tra Germania e Danimarca» (12). 20 Conformemente a questa dichiarazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha acquisito «merluzzo bianco di compensazione» presso i tre [OSCURATO:PERSONA] baltici per gli anni 1995, 1996 e 1997. 21 Nel 1995 il merluzzo, che poteva essere pescato nelle acque degli [OSCURATO:PERSONA] baltici, è stato ripartito tra il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la Repubblica federale di Germania. Nel 1996 il nuovo quantitativo acquisito dalla [OSCURATO:PERSONA] poteva essere pescato nelle acque comunitarie. Esso è stato ugualmente suddiviso fra questi due [OSCURATO:PERSONA] membri. 22 Per il 1997 la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto 2 852 tonnellate di «merluzzo bianco di compensazione», cioè 900 tonnellate dall'Estonia, 127 tonnellate dalla Lettonia e 1 825 dalla Lituania. Tale quantitativo è stato ripartito tra il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (69% = 1 968 tonnellate) e la Repubblica federale di Germania (31% = 884 tonnellate). Ciascuna di tali parti è stata in seguito aggiunta ai TAC disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] che erano stati attribuiti al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca (cioè, in totale, 49 494 tonnellate) ed alla Repubblica federale di Germania (cioè, in totale, 21 638 tonnellate), conformemente alle chiavi di ripartizione assegnate a ciascuno di essi. 23 La somma dei TAC che, secondo l'allegato I del regolamento n. 390/97, ammonta a 112 452 tonnellate, consta quindi delle 109 600 tonnellate fissate dalla CIPMB e delle 2 852 tonnellate di «merluzzo bianco di compensazione». II - Sul ricorso di annullamento 24 A sostegno del suo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la ripartizione per il 1997 del merluzzo bianco della zona III b, c e d, quale risulta dal regolamento controverso, non è conforme alle disposizioni dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, nella misura in cui non gli è stata attribuita alcuna parte di «merluzzo bianco di compensazione». 25 Il ricorrente sostiene infatti che il «merluzzo bianco di compensazione» non rappresenta una risorsa esterna, ai sensi dell'Atto di adesione, ma una possibilità di pesca comunitaria rientrante nell'art. 121, n. 1, di cui una parte, valutata in conformità della chiave di ripartizione fissata da tale testo, deve spettargli di conseguenza. 26 Il Consiglio e la Commissione concludono entrambi per il rigetto del ricorso per il motivo che il «merluzzo bianco di compensazione» è una risorsa esterna della [OSCURATO:PERSONA] che esula dalla chiave di ripartizione dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione. Essi sostengono che il «merluzzo bianco di compensazione» deve la sua esistenza alla necessità di assegnare al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ed alla Repubblica federale di Germania delle parti supplementari destinate a compensare la violazione degli interessi di tali [OSCURATO:PERSONA] causata, dal loro punto di vista, dalla parte riservata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in forza della chiave di ripartizione in parola (13). 27 La regolarità del regolamento controverso dipende quindi dal punto se la chiave di ripartizione dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione vada o meno applicata al «merluzzo bianco di compensazione». 28 Per risolvere tale questione, occorre procedere all'interpretazione di tale testo, cui il regolamento n. 390/97 non può derogare. Orbene, se un certo numero di elementi addotti dal Consiglio o dalla Commissione al fine di giustificare il regolamento controverso sono talvolta utili per chiarire la portata dell'art. 121, n. 1, tuttavia essi non possono sostituire un'interpretazione siffatta ai fini del rigetto del ricorso promosso dal governo svedese. 29 Pertanto, il riferimento alle strutture storiche ittiche nel mar [OSCURATO:PERSONA], il quale permetterebbe di concludere a favore della necessità di riequilibrare i quantitativi attribuiti a ciascuno Stato dall'Atto di adesione dimostrando che la chiave di ripartizione fissata per il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] va oltre le consuetudini ittiche in tale settore, non sarebbe sufficiente, anche supponendo che tali strutture siano note in maniera inoppugnabile, a provare la regolarità del regolamento controverso. 30 Del pari, la dichiarazione del 1994, quand'anche fosse stata espressamente approvata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], non può derogare all'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione se è provato che la chiave di ripartizione attribuita a quest'ultimo sia indistintamente applicabile a qualsiasi quantitativo di merluzzo bianco acquisito dalla [OSCURATO:PERSONA] nella zona pertinente. 31 Non soltanto una siffatta dichiarazione costituisce, secondo il Consiglio stesso, un impegno politico (14), il che non è sufficiente affinché essa produca gli effetti giuridici ricollegati agli atti comunitari vincolanti adottati conformemente alle norme del Trattato CE, ma, inoltre, se dovesse riconoscersi a tale dichiarazione un qualunque valore interpretativo, come vi capita talvolta di riconoscere a tale tipo di atto, la dichiarazione stessa non potrebbe essere utile, nel caso di specie, alla soluzione della controversia (15). 32 Infatti la dichiarazione del 1994, che fissa il principio dell'acquisizione di diritti di pesca supplementari per il merluzzo bianco allo scopo di attribuirli al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ed alla Repubblica federale di Germania, ha finito col determinare l'adozione delle disposizioni controverse del regolamento n. 390/97. Il suo contenuto presenta quindi più interesse per l'interpretazione di quest'ultimo che per la valutazione della sua regolarità con riguardo all'Atto di adesione. 33 Orbene, il senso delle disposizioni pertinenti del regolamento controverso non dà adito a dubbi poiché, secondo l'allegato I del testo in parola, il TAC di merluzzo bianco della [OSCURATO:PERSONA] europea nella zona III b, c e d comprende il «merluzzo bianco di compensazione» mentre quello del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è fissato soltanto sulla base del TAC attribuito dalla CIPMB. 34 Il Consiglio chiarisce che il ruolo rivendicato dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] attiene a diritti di pesca ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] europea allo scopo ben preciso di compensare la riduzione della parte dei TAC spettante al [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ed alla Repubblica federale di Germania in seguito all'Atto di adesione. 35 Va segnalato in proposito che, così come la dichiarazione del 1994 non può dettare alcuna eccezione al principio posto dall'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione, del pari i motivi ispiratori della sua adozione non conducono ad un'interpretazione certa di quest'ultimo testo. 36 La necessità di procedere ad una compensazione all'origine della decisione di acquisire diritti di pesca supplementari, può ugualmente sussistere nel caso in cui l'art. 121, n. 1, detterebbe una chiave di ripartizione applicabile all'insieme delle possibilità di pesca comunitaria. In tale ipotesi, i diritti di pesca ottenuti grazie alla dichiarazione del 1994 costituirebbero una compensazione in valore assoluto e non più un riequilibrio delle parti rispettive di ogni Stato membro. 37 La ricerca di una compensazione non costituisce quindi la prova inconfutabile che è d'obbligo una lettura dell'Atto di adesione conforme a quella proposta dal Consiglio e dalla Commissione. 38 La valutazione della validità del regolamento controverso dipende conseguentemente dall'esame dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione medesimo. 39 Il governo svedese fa valere che la nozione di «possibilità di pesca comunitaria», utilizzata all'art. 121, n. 1, è definita all'art. 3, lett. g), del regolamento di base, come indicante «(...) le possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] nelle acque di pesca comunitarie, cui viene aggiunto il totale delle possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori delle acque di pesca comunitarie e dalle quali viene detratto il totale delle disponibilità di pesca assegnate a paesi terzi». Ne risulterebbe che la parte di merluzzo bianco spettante al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere stimata applicando la chiave di ripartizione anche al «merluzzo bianco di compensazione», poiché la nozione di «possibilità di pesca comunitaria» comprende anche i diritti di pesca acquisiti dalla [OSCURATO:PERSONA] (16). 40 Il ricorrente aggiunge che non è indicato da nessuna parte che l'applicazione degli artt. 116-122 dell'Atto di adesione, compresi nella sezione II intitolata «Accesso alle acque e alle risorse», è limitata alle risorse interne. 41 Il Consiglio risponde che niente permette di concludere che lo scopo della sezione II è di regolamentare la pesca nelle acque diverse da quelle appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA]. Esso aggiunge che la configurazione ed il tenore della tabella di cui all'art. 121, n. 1, fanno chiaramente emergere che tale disposizione riguarda soltanto la parte assegnata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] nelle «zone di riferimento per la fissazione dei TAC» in questione. Esso chiarisce che la sigla «TAC» è utilizzata, in maniera generale, solo per la ripartizione delle risorse interne. 42 Il Consiglio indica inoltre che il riferimento alle «Acque della [OSCURATO:PERSONA]» alla nota 2 della tabella indica che la chiave di ripartizione si applica solo alle risorse interne della [OSCURATO:PERSONA], cioè alle possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] derivanti dai propri diritti di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 43 Dal canto suo, la Commissione osserva che la nozione di «possibilità di pesca comunitarie», comprendente la possibilità di pesca nelle acque di un paese terzo nonché nelle acque internazionali, non può essere applicata all'art. 121, n. 1, dato che tale testo non include possibilità di pesca risultanti da accordi conclusi con [OSCURATO:PERSONA] terzi. In proposito, la Commissione si riferisce alla struttura ed al contenuto del titolo V, capitolo 3, dell'Atto di adesione. 44 Se essi non sono privi di ambiguità, come dimostrano gli argomenti avanzati dall'una o dall'altra parte, tuttavia il tenore dell'art. 121, n. 1, e la posizione che occupa tale testo nell'Atto di adesione mi forniscono utili elementi di interpretazione. 45 Vanno anzitutto precisate le esatte conseguenze che possono essere dedotte dalla collocazione dell'art. 121 in seno al capitolo 3 intitolato «Pesca» del titolo V relativo alle «Misure transitorie relative alla [OSCURATO:PERSONA]» (17). 46 Alla stregua del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ritengo che non può inferirsi dalla posizione dell'art. 121 nella sezione II intitolata «Accesso alle acque ed alle risorse», cioè al di fuori della sezione III indicata col titolo «Risorse esterne», la conclusione che la chiave di ripartizione è riservata alle risorse interne della [OSCURATO:PERSONA] europea e non concerne le possibilità di pesca risultanti da accordi della stessa conclusi con [OSCURATO:PERSONA] terzi, come sostengono il Consiglio e la Commissione. 47 La sezione III «Risorse esterne» comprende due testi, gli artt. 124 e 125, il cui oggetto si limita, quanto al primo, al regime giuridico applicabile, dalla data dell'adesione, agli accordi di pesca conclusi dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] con paesi terzi nonché, trattandosi del secondo articolo, alle disposizioni relative alla concessione, da parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], del contributo finanziario all'«immissione di giovani salmoni realizzata dalle autorità svedesi competenti». 48 La sfera di applicazione della sezione III non può quindi ritenersi destinata ad includere gli accordi conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] terzi il che non tocca, in questa fase del nostro ragionamento, l'ipotesi dell'applicazione della sezione II a siffatta categoria di accordi. 49 Parimenti non pare essere per sé stesso rilevante l'argomento della Commissione secondo cui la sezione II si applica soltanto alle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dell'Unione europea in ragione del fatto che la sua sfera di applicazione è definita dagli artt. 117 e 118 come limitata all'accesso delle navi svedesi a queste sole acque. 50 Il riferimento operato da tali due articoli alle «acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri attuali (...)» non è sufficiente per escludere dalla sfera di applicazione dell'art. 121 le catture effettuate a norma di accordi conclusi tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] terzi. 51 Infatti, non solo tale categoria di accordi non è disciplinata dalla sezione III, ma niente, ai sensi degli artt. 117 e 118, permette di escludere l'applicazione dell'art. 121 a catture effettuate da navi svedesi nelle acque comunitarie, conformemente ad accordi che autorizzerebbero trasferimenti di quote di catture, ad opera di [OSCURATO:PERSONA] terzi, a favore della [OSCURATO:PERSONA]. 52 Tale interpretazione è addirittura rafforzata dall'argomento secondo cui la definizione data dal regolamento n. 3760/92 della nozione di «possibilità di pesca comunitaria» comprende, oltre alle possibilità di pesca disponibili per la [OSCURATO:PERSONA] nella zona di pesca comunitaria, quelle che si trovano al di fuori della zona di pesca comunitaria. 53 Benché l'art. 3 di tale regolamento precisi che la definizione da esso enunciata dev'essere intesa «ai fini del presente regolamento (...)», il che sembra escludere che essa torni utile all'interpretazione dell'Atto di adesione, una limitazione siffatta appare eccessiva mentre numerosi articoli della sezione II si riferiscono al regolamento di base ed al regime da esso istituito. 54 Ciò vale tanto più che condizioni relative ad un preciso settore dell'adesione di un nuovo Stato membro sono naturalmente da inserirsi nel diritto esistente di tale settore, il quale si trova strutturato, in materia agricola e di pesca, intorno ai regolamenti di base istitutivi di ciascuna politica comunitaria. 55 Aggiungo che l'art. 121, n. 2, dell'Atto di adesione rinvia espressamente all'art. 8, n. 4, del regolamento di base per la determinazione delle modalità di fissazione delle parti assegnate al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, secondo il punto ii) di quest'ultimo testo, il Consiglio è autorizzato, segnatamente, a ripartire «le possibilità di pesca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri in modo da garantire la stabilità relativa degli [OSCURATO:PERSONA] membri per ciascuno degli stock interessati» (18), il che comprende necessariamente, secondo la definizione dell'art. 3, lett. g), le possibilità di pesca per la [OSCURATO:PERSONA] al di fuori delle acque di pesca comunitarie. 56 Tuttavia, gli elementi che precedono illustrano il regime giuridico generale istituito dall'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione e non la sua applicazione al caso di specie alla base del presente ricorso, come dimostra un'attenta lettura della tabella allegata a tale norma. 57 Il merluzzo bianco cui il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] associa il «merluzzo bianco di compensazione» è quello pescato nella zona III b, c e d. Orbene, si precisa nella tabella dell'art. 121 che tale zona è limitata alle «Acque della [OSCURATO:PERSONA]» (19). Ne risulta che la chiave di ripartizione assegnata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] può applicarsi solo alle possibilità di pesca comunitarie circoscritte alla zona di pesca comunitaria (20), ad esclusione delle possibilità di pesca comunitarie situate al di fuori di tale zona. 58 Se quindi l'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione non esclude a priori l'applicazione delle chiavi di ripartizione da esso fissate alle zone di pesca situate al di fuori delle acque della [OSCURATO:PERSONA], ciò vale solo a condizione che un'indicazione contraria non finisca col limitare la sua sfera di applicazione, come accade nella fattispecie poiché un limite territoriale è assegnato alla zona iniziale che serve di base al calcolo delle catture. 59 Avendo constatato che la chiave di ripartizione si applica unicamente al merluzzo bianco pescato nelle acque di tale zona appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA], resta da stabilire se il Consiglio abbia osservato i termini dell'art. 121 dell'Atto di adesione escludendo il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dalla ripartizione del «merluzzo bianco di compensazione» nel regolamento controverso. 60 In altre parole, è sufficiente che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dimostri che una parte o la totalità del «merluzzo bianco di compensazione» proviene dalle acque della [OSCURATO:PERSONA] affinché tali diritti di pesca gli spettino nella proporzione determinata dalla chiave di ripartizione. 61 Risulta dai verbali relativi alle conclusioni delle consultazioni in materia di pesca tra i tre [OSCURATO:PERSONA] baltici e la [OSCURATO:PERSONA] europea svoltesi nel 1996 (21), che le 2 852 tonnellate che costituiscono il «merluzzo bianco di compensazione» per il 1997 risultano da un trasferimento, cioè dal diritto in capo agli [OSCURATO:PERSONA] membri di pescare tale pesce nelle acque della [OSCURATO:PERSONA]. 62 Ma l'applicazione della chiave di ripartizione dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione può rivelarsi ardua quando si tratta soltanto di una facoltà, cosicché la pesca può svolgersi, a seconda di quanto decidano gli [OSCURATO:PERSONA] membri, sia nelle acque degli [OSCURATO:PERSONA] baltici sia nelle acque comunitarie. 63 Per tale motivo sono indotto a pensare che la parte riservata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per il merluzzo bianco della zona III b, c e d non è stata fissata per essere applicabile alle quote di catture acquisite presso [OSCURATO:PERSONA] terzi, ad opera della [OSCURATO:PERSONA], al di fuori delle assegnazioni di TAC effettuate dalla CIPMB. 64 L'intenzione degli [OSCURATO:PERSONA] firmatari dell'Atto di adesione è confermata dal carattere ingiustificato del modo di procedere che sfocierebbe in una distinzione tra le catture realizzate nelle acque della [OSCURATO:PERSONA] e quelle effettuate al di fuori di tali acque, onde limitare alle prime l'applicazione della chiave di ripartizione dell'art. 121, n. 1. 65 Non si vede quale ragione giustificherebbe che, in caso di trasferimento delle risorse ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], l'attribuzione della parte spettante al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dipendesse dalla localizzazione delle catture nelle acque comunitarie. Ciò è vero anche senza tener conto del fatto che il controllo di siffatta localizzazione ai fini dell'applicazione di un regime differenziato si rivelerebbe di difficile attuazione. 66 La menzione «Acque della [OSCURATO:PERSONA]» può quindi essere stata specificata solo per far corrispondere la zona di riferimento indicata nell'Atto di adesione a quella delle raccomandazioni della CIPMB (22), destinate a produrre effetti giuridici in seno alla [OSCURATO:PERSONA], al fine di applicare al TAC fissato da tali testi la chiave di ripartizione assegnata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 67 Tale approccio trova conferma nel titolo della seconda colonna nella tabella dell'art. 121: «Divisione CIEM o IBSFC - Zone di riferimento per la fissazione dei TAC» (23). La seconda colonna determina le zone di riferimento sulla cui base è fissata, per ogni specie, la parte delle catture spettante al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 68 Il fatto che il Consiglio, nell'allegato I del regolamento controverso, abbia incluso il «merluzzo bianco di compensazione» nel TAC della [OSCURATO:PERSONA] europea quando, nel medesimo testo, la parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] era calcolata sulla base di un TAC non comprendente tale risorsa, non è tale da modificare la portata dell'Atto di adesione, che rientra nel diritto comunitario primario. 69 Mi sembra pertanto che il principio prevalente sia quello, avanzato dal Consiglio e dalla Commissione, dell'applicazione della chiave di ripartizione dell'art. 121, n. 1, soltanto ai TAC direttamente fissati dalla CIPMB nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] europea, per le acque comunitarie, tramite una raccomandazione divenuta vincolante. 70 Il criterio che consente di delimitare la sfera di applicazione dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione è dunque meno quello dell'origine geografica delle catture che quello dell'origine delle quote di catture. 71 Dato quanto precede, il calcolo della parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] effettuato dal Consiglio all'allegato I del regolamento controverso, che si fonda solo sul TAC assegnato dalla CIPMB, ad esclusione dei trasferimenti di risorse che rappresenta il «merluzzo bianco di compensazione», non appare in contrasto con le disposizioni dell'art. 121, n. 1, dell'Atto di adesione. Conclusione 72 Alla luce di tali considerazioni, propongo a codesta Corte di: - respingere il ricorso; - condannare il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] alle spese. (1) - GU 1997, L 66, pag. 1, altrimenti denominato il «regolamento controverso». (2) - Convenzione denominata «convenzione di Danzica» (in prosieguo: la «convenzione»), cui la [OSCURATO:PERSONA] ha aderito in virtù della decisione del Consiglio 25 luglio 1983, 83/414/CEE, relativa all'adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar [OSCURATO:PERSONA] e nei Belt, modificata dal protocollo della conferenza dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] parti contraenti della convenzione, firmata a Varsavia l'11 novembre 1982 (GU L 237, pag. 4). La convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 1984 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] economica europea. (3) - Artt. IX-XI della convenzione. (4) - Allegato 3 del ricorso. (5) - Regolamento 20 dicembre 1992 (GU L 389, pag. 1; altrimenti denominato il «regolamento di base»). (6) - Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 121), nella versione risultante dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea, del 1_ gennaio 1995, recante adattamento degli Atti relativi all'adesione di nuovi [OSCURATO:PERSONA] membri all'Unione europea (GU L 1, pag. 1; in prosieguo: l'«Atto di adesione»). (7) - In prosieguo: la «chiave di ripartizione». (8) - Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1994, n. 3362, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1995 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 363, pag. 1). (9) - Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 3074, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU L 330, pag. 1). (10) - La stima della parte attribuita al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si ottiene nel modo seguente: 35,037% di 50 000 tonnellate + 40,000% di 59 600 tonnellate = 41 360 tonnellate, da cui vanno detratte 2 500 tonnellate per soddisfare gli obblighi sottoscritti nell'ambito del SEE, cioè 38 860 tonnellate. La quota del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] è stata quindi calcolata sulla base di un importo totale di 109 600 tonnellate, laddove la differenza di 2 852 tonnellate fra tale quantità e le 112 452 tonnellate costituisce il «merluzzo bianco di compensazione». (11) - In prosieguo: la «dichiarazione del 1994». (12) - Dichiarazione iscritta a processo verbale della 1733° sessione del Consiglio, tenutasi a Bruxelles. (13) - Secondo il Consiglio, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la Repubblica federale di Germania ritengono che la parte alla fine assegnata al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non riproduceva fedelmente le strutture storiche ittiche nel mar [OSCURATO:PERSONA]. (14) - La traduzione della nota non è necessaria per la versione italiana delle conclusioni. (15) - La costante giurisprudenza della vostra Corte è nel senso che «(...) le dichiarazioni contenute in un verbale possiedono valore limitato, nel senso che non possono essere prese in considerazione per interpretare una disposizione di diritto comunitario quando il loro contenuto non trova alcun riscontro nel testo della disposizione di cui trattasi e non ha pertanto portata giuridica» (v. sentenza 29 febbraio 1997, causa C-329/95, VAG Sverige, Racc. pag. I-2675, punto 23). Tuttavia, essa fa sfumare tale posizione di principio allorché indica che «una siffatta dichiarazione, nella misura in cui il suo contenuto è inteso a precisare una nozione generale (...) [figurante in una direttiva] (...) può essere presa in considerazione per l'interpretazione di tale disposizione» (sentenza 3 dicembre 1998, causa C-368/96, Generics (UK) e a., Racc. pag. I-7967, punto 27). (16) - Sulla base di tale principio di calcolo, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha votato contro il regolamento controverso, valuta la parte che avrebbe dovuto spettargli a 39 999 tonnellate (0,35037 x 50 000 tonnellate e 0,40000 x 62 452 tonnellate - 2 500 tonnellate). (17) - Il titolo V si trova nella quarta parte, intitolata «Le misure transitorie», dell'Atto di adesione. (18) - Il corsivo è mio. (19) - Risulta dall'allegato 1 del controricorso del Consiglio che tale zona costituisce una delle zone di pesca CIEM. Tale acronimo, che significa «Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare», indica un organismo scientifico e tecnico internazionale che procede a valutazioni relative alle specie di pesci, ai gruppi di specie e ai tipi di pesca. Esso emette pareri, fondati essenzialmente su criteri biologici, e formula raccomandazioni relative al livello delle catture o alle misure tecniche di accompagnamento. (20) - Quest'ultima è definita dall'art. 3, lett. a), del regolamento di base attraverso la designazione delle «(...) acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli [OSCURATO:PERSONA] membri». (21) - Allegati nn. 4, 5 e 6 del ricorso. (22) - V. paragrafo 5 delle presenti conclusioni. (23) - La sigla IBSFC designa la CIPMB, come indica la nota 1 della tabella.