Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 38670/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa il 30 novembre 2021 la Corte di Appello di Napoli ha riformato, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen., la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 marzo 2021 appellata da VASTA Michele; riduceva la pena da infliggersi all'appellante ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro seimila di multa; revocava la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena; applicava a VASTA Michele la interdizione temporanea dai pubblici uffici.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VASTA Michele deducendo:

I. al primo motivo di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al combinato disposto degli artt. 99 ss., 132 e 133 cod. pen. e 125, 192 e 546, co. 1 lett. e), cod. proc pen; inosservanza e/o erronea applicazione della contestata recidiva e, comunque per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione oltreché per travisamento della prova desumibile da specifici atti del processo;

II. al secondo motivo di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al combinato disposto degli artt. 62, n. 2, 62 n. 6 e 62bis, 132 e 133 cod. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della normativa concernente il giudizio di concessione della circostanza attenuante della provocazione, della circostanza attenuante del risarcimento del danno e delle circostanze attenuanti generiche, e comunque per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione oltreché per travisamento della prova desumibile da specifici atti del processo;

III. al terzo motivo di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al combinato disposto degli artt.125, 192, e 546, co. 1 lett. e) cod. proc. pen., 199 ss. e 230 cod. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale processuale e sostanziale, concernente l'applicazione di misure di sicurezza, e comunque per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione adottata sul punto, oltreché per travisamento della prova desumibile da specifici atti del processo.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo riferito a punti della decisione oggetto del concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. .

La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 30 novembre 2021 la Corte di Appello di Napoli ha riformato, sull'accordo delle parti ai sensi dell'art.599 bis cod.proc.pen., la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 marzo 2021 appellata da VASTA Michele; riduceva la pena da infliggersi all'appellante ad anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro seimila di multa; revocava la pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della interdizione legale per la durata della pena; applicava a VASTA Michele la interdizione temporanea dai pubblici uffici. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VASTA Michele deducendo: I. al primo motivo di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al combinato disposto degli artt. 99 ss., 132 e 133 cod. pen. e 125, 192 e 546, co. 1 lett. e), cod. proc pen; inosservanza e/o erronea applicazione della contestata recidiva e, comunque per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione oltreché per travisamento della prova desumibile da specifici atti del processo; II. al secondo motivo di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al combinato disposto degli artt. 62, n. 2, 62 n. 6 e 62bis, 132 e 133 cod. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della normativa concernente il giudizio di concessione della circostanza attenuante della provocazione, della circostanza attenuante del risarcimento del danno e delle circostanze attenuanti generiche, e comunque per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione oltreché per travisamento della prova desumibile da specifici atti del processo; III. al terzo motivo di ricorso, inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al combinato disposto degli artt.125, 192, e 546, co. 1 lett. e) cod. proc. pen., 199 ss. e 230 cod. pen., per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale processuale e sostanziale, concernente l'applicazione di misure di sicurezza, e comunque per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione adottata sul punto, oltreché per travisamento della prova desumibile da specifici atti del processo. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo riferito a punti della decisione oggetto del concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. . La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 12 maggio 2022 Il Consigliere est
Sentenza Cassazione n. 38670/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris