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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33898/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4316/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione erappresentato e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

SICILIA , [OSCURATO:PERSONA] CATANIAn. 35 45 / 20 20 depositata il 30 / 0 6 /20 20 ; OTTEMPERANZA Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: 1.

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.

La C.t.r. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso , proposto dal contribuente ex art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1 99 2, n. 546, per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3314 del 2016, resa dalla medesima C.t.r.

Quest’ultima aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso , nella misura del 90 per cento , dell'Irpef versata in eccedenza , negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La C.t.r. assumeva che la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanzanon conteneva alcuna statuizione di condanna avendo solo conferma to la sentenza di primo grado che a propria volta, era una sentenza di mero accertamento essendosi limitata ad accertare il diritto al rimborso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Censura la sentenza impugnata per aver male interpretato il dictum della sentenza oggetto del giudiziodiottemperanza e per aver ritenuto, erroneamente,che si trattasse di una sentenza di mero accertamento.

2. Con il secondomotivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 70 d.lgs. n. 546del 1992 e de ll’ art. 1 1 1, secondo comma, Cost.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censura la sentenza impugnata per aver deciso sull’inammissibilità del ricorso in assenza di eccezione di parte e senza sottoporre la questione al contraddittorio.

3. Il primo motivo è fondato,restando assorbito il secondo. 3.1.Con riferimento agli aspetti tipici del giudizio di ottemperanza del giudicato in materia tributaria, la Corte ha precisato che i limiti al rimborso spettante al contribuente per il credito fiscale di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, ed integrano, piuttosto , delle modalità attuative di tale diritto, dettate direttamente dalla legge.

Pertanto, la verifica dei presupposti e delle modalità con i quali essi devono operare appartiene al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti, stante la precipua natura attuativa del giudizio di ottemperanza, e in particolare di quello tributario. (Cass. 23/05/2022, n. 16654, Cass. 20/06/2019, n. 16569, in motivazione).

Il giudizio di ottemperanza presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche ove non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza. (Cass. 18/01/2012, n. 646, Cass. 24/09/2010, n. 20202, Cass. 01/03/2004, n. 4126 ).

Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd.

«carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall’altro lato, può - e deve -essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. 20/06/2019, n. 16569, Cass.29/7/2016, n. 15827).

La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite dell’oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, può avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisumche, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire).

In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell’ottemperanza può compiere un’attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile.

Inquesto contesto il giudice dell’ottemperanza ha il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioniche determinano il rimborso da erogare .

3.2. La sentenza impugnata , nella parte in cui ha affermato l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza, perché fondato su una sentenza di accertamento e non di condanna,risulta erronea in quanto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 si discosta dai princìpi di diritto sopra enunciati(nello stesso senso cfr. Cass. 12/07/2023, n. 19957, Cass. 23/05/2022, n. 16654).

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4316/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione erappresentato e dife so dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, –intimata – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA , [OSCURATO:PERSONA] CATANIAn. 35 45 / 20 20 depositata il 30 / 0 6 /20 20 ; OTTEMPERANZA Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe. La C.t.r. ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso , proposto dal contribuente ex art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1 99 2, n. 546, per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza n. 3314 del 2016, resa dalla medesima C.t.r. Quest’ultima aveva riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso , nella misura del 90 per cento , dell'Irpef versata in eccedenza , negli anni d'imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione dell’art. 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La C.t.r. assumeva che la sentenza oggetto del giudizio di ottemperanzanon conteneva alcuna statuizione di condanna avendo solo conferma to la sentenza di primo grado che a propria volta, era una sentenza di mero accertamento essendosi limitata ad accertare il diritto al rimborso. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazionedell’art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Censura la sentenza impugnata per aver male interpretato il dictum della sentenza oggetto del giudiziodiottemperanza e per aver ritenuto, erroneamente,che si trattasse di una sentenza di mero accertamento. 2. Con il secondomotivo il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., dell’art. 70 d.lgs. n. 546del 1992 e de ll’ art. 1 1 1, secondo comma, Cost.Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Censura la sentenza impugnata per aver deciso sull’inammissibilità del ricorso in assenza di eccezione di parte e senza sottoporre la questione al contraddittorio. 3. Il primo motivo è fondato,restando assorbito il secondo. 3.1.Con riferimento agli aspetti tipici del giudizio di ottemperanza del giudicato in materia tributaria, la Corte ha precisato che i limiti al rimborso spettante al contribuente per il credito fiscale di cui si discute non sono elementi costitutivi, e neppure impeditivi, modificativi o estintivi, del diritto sostanziale al rimborso accertato nel giudizio di cognizione, ed integrano, piuttosto , delle modalità attuative di tale diritto, dettate direttamente dalla legge. Pertanto, la verifica dei presupposti e delle modalità con i quali essi devono operare appartiene al procedimento di attuazione del comando giudiziale, e non è riducibile alla rigorosa applicazione degli oneri di allegazione e di prova rimessi alle parti, stante la precipua natura attuativa del giudizio di ottemperanza, e in particolare di quello tributario. (Cass. 23/05/2022, n. 16654, Cass. 20/06/2019, n. 16569, in motivazione). Il giudizio di ottemperanza presenta connotati del tutto diversi rispetto al corrispondente giudizio esecutivo civile, dal quale si differenzia, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione passata in giudicato, quanto piuttosto quello di dare concreta attuazione a quel comando, anche ove non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo compiendo gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza. (Cass. 18/01/2012, n. 646, Cass. 24/09/2010, n. 20202, Cass. 01/03/2004, n. 4126 ). Ciò comporta che, se da un lato, il potere del giudice dell’ottemperanza sul comando definitivo inevaso non può che essere esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita con il giudicato, non potendo essere attribuiti alle parti diritti nuovi ed Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 ulteriori rispetto a quelli riconosciuti con la sentenza da eseguire (cd. «carattere chiuso del giudizio di ottemperanza»), dall’altro lato, può - e deve -essere enucleato e precisato da quel giudice il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, chiarendosene il reale significato (Cass. 20/06/2019, n. 16569, Cass.29/7/2016, n. 15827). La sentenza e gli obblighi che da essa scaturiscono segnano, dunque, il limite dell’oggetto del giudizio in questione, potendo il ricorso per ottemperanza essere proposto solo per far valere le statuizioni che sono contenute nel giudicato o, comunque, per conseguire posizioni giuridiche che dallo stesso discendono come autonoma conseguenza di legge, ma non per trattare questioni nuove o indipendenti rispetto al giudizio conclusosi con la sentenza di cui si chiede la esecuzione; il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, al fine di assicurare la piena attuazione del giudicato, può enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato (come, ad esempio, può avvenire con riguardo agli accessori del credito consacrato nel decisumche, per loro natura, devono essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire). In sostanza, anche quando il comando non risulta ben definito, il giudice dell’ottemperanza può compiere un’attività cognitiva e ricostruttiva degli obblighi sanciti dalla sentenza ormai definitiva, che non è, invece, consentita nel giudizio esecutivo civile. Inquesto contesto il giudice dell’ottemperanza ha il potere ed il dovere di compiere gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della decisione da attuare, che nel caso di specie si estendono alla verifica di tutti i presupposti e di tutte le condizioniche determinano il rimborso da erogare . 3.2. La sentenza impugnata , nella parte in cui ha affermato l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza, perché fondato su una sentenza di accertamento e non di condanna,risulta erronea in quanto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 si discosta dai princìpi di diritto sopra enunciati(nello stesso senso cfr. Cass. 12/07/2023, n. 19957, Cass. 23/05/2022, n. 16654). Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, la quale provvederà al riesame, fornendo congrua motivazione, e al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Ca