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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22157/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed all'attendibilità della persona offesa, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa (vedi pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata).

La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità delle condotte (vedi pag. 7 e 8 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. rilevato, in relazione all'ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta la difformità tra la pena finale indicata in motivazione (anni due, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa) e quella indicata nel dispositivo letto in udienza (anni due, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa), che il Collegio intende dare seguito al consolidato principio secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma deve esser risolto con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto (vedi Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 - 01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], considerato che il primo motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità ed all'attendibilità della persona offesa, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti. Ciò premesso va evidenziato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata dai giudici dell'appello in maniera logica, congrua e lineare, anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto significativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa né alcun interesse all'accusa (vedi pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale, non è consentita in sede di legittimità in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (vedi Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243 Sez. 2, n. 47512 del 03/11/2022, Mannarino, non massimata). La Corte territoriale, con argomentazioni coerenti con le risultanze processuali ed immuni da illogicità manifeste, ha ritenuto congrua la pena determinata in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità delle condotte (vedi pag. 7 e 8 della sentenza impugnata), elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi adeguatamente. rilevato, in relazione all'ulteriore doglianza con cui il ricorrente lamenta la difformità tra la pena finale indicata in motivazione (anni due, mesi 8 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa) e quella indicata nel dispositivo letto in udienza (anni due, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa), che il Collegio intende dare seguito al consolidato principio secondo cui il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma deve esser risolto con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto (vedi Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 - 01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] '
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