CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 00874/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto genericamente formulato attraverso l'apodittico riferimento ad un'ipotizzata mancanza di motivazione riguardo ai presupposti che avrebbero dovuto giustificare il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., senza tener conto del fatto che in sede di gravame l'odierno ricorrente si era limitato a contestare un capo del tutto diverso (l'eccessività della pena irrogata) della decisione ivi impugnata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] „ [OSCURATO:PERSONA] 1 3 (BEN ..2022