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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 giugno 2023

Cassazione n. 19008/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19068/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A., elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], 137, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende. -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE quale successore ex lege dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -Controricorrenti – PROPRIETÀ E contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimato – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7898/2018 depositata in data 11/12/2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 giugno 2023.

Rilevato che:

1. la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose azione di rivendica nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia al fine di vedere riconosciuto che era piena ed esclusiva proprietaria di alcuni immobili e che non le era opponibile, in quanto terzo di buona fede, la confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva in sede penale.

Chiese, inoltre, la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno, quantificato in euro 500.000,00, e, infine, la cancellazione della trascrizione della confisca penale sugli immobili di sua proprietà.

Con distinta citazione, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la controllante (con una partecipazione totalitaria) [OSCURATO:PERSONA] S.A. promossero identica azione di rivendica del terzo di buona fede nei confronti dell’Agenzia del demanio e dell’Agenzia del territorio;

2. il Tribunale di Roma, riuniti i giudizi, con sentenza n. 5931/2014, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia, e rigettò la domanda proposta dalla società attrici nei confronti dell’Agenzia del demanio e dell’Agenzia del territorio;

3. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo sull’appello principale delle società attrici e su quello incidentale delle Amministrazioni, in accoglimento dell’appello incidentale (esaminato prioritariamente rispetto a quello principale) ha dichiarato l’incompetenza del giudice civile a favore del giudice penale;

4. la Corte romana, in primo luogo, al fine di dirimere la questione concernente la competenza funzionale del giudice civile o del giudice penale, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e ha ritenuto che, in linea con l’assunto delle società appellanti, la domanda dovesse essere qualificata come azione di rivendica e di risarcimento del danno conseguente all’illegittima trascrizione del titolo esecutivo penale nei registri immobiliari; in secondo luogo, ha evidenziato che il titolo costitutivo della confisca era rappresentato dalla sentenza del Tribunale (penale) di Roma del 20/12/1994 e non dal provvedimento della Corte d’appello di Roma del 23/06/2004, quale atto che dava esecuzione alla confisca dei beni immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; in terzo luogo, ha affermato che la stessa società non poteva essere considerata terzo acquirente dei beni confiscati perché il provvedimento ablativo era stato emesso sulla base del duplice presupposto che i beni appartenessero (appunto) alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che, invece, la proprietà di essi fosse riferibile sostanzialmente all’imputato [OSCURATO:PERSONA] e ha aggiunto che analoghe considerazioni consentivano di escludere la terzietà della controllante [OSCURATO:PERSONA] S.A.; inoltre, ha negato che a conclusioni diverse potesse condurre la precisazione della domanda - formulata dalle attrici in comparsa conclusionale - secondo cui esse non fondavano le rispettive pretese su vizi della confisca o sulla prevalenza del loro titolo rispetto al sequestro o alla confisca, bensì sul «vizio della trascrizione con conseguente inopponibilità della confisca operata con titolo inidoneo», dato che, nella specie, per la Corte territoriale, l’accertamento di detto vizio non poteva che presupporre l’esame del provvedimento in sede penale, del quale la trascrizione nei registri immobiliari costituiva parte integrante, e tale esame era di competenza del giudice penale; donde l’assorbimento della domanda risarcitoria, in ogni caso infondata per difetto di prova dell’asserito danno;

5. la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. ricorrono, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia, l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia delle entrate, successore ex lege dell’Agenzia del territorio, resistono con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; Consideratoche:

1. con il primo motivo di ricorso [«A) Art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832, 948, in relazione agli artt. 2643, 2644 e 2659 c.c. e all’art. 8 c.p.c. e 665 c.p.p.

Competenza del Giudice Civile a conoscere della controversia»], le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Amministrazione, ha negato la potestas iudicandi del giudice civile ed ha ravvisato la competenza del giudice penale senza considerare che il petitum della domanda attorea non atteneva alla revoca della confisca disposta in sede penale, ma consisteva nella richiesta della verifica della portata del titolo (la sentenza penale 30/03/1999) posto a base della trascrizione della misura patrimoniale nei registri immobiliari, che per le attrici doveva essere cancellata perché affetta da nullità;

2. con il secondo motivo [«B) Art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832, 948, in relazione agli artt.2643, 2644 c.c. in relazione all’art. 100 c.p.c.

Inidoneità del titolo e interesse ad agire»], le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha trascurato che il titolo che ha disposto la confisca – la sentenza della Corte d’appello di Roma del 30/03/1999, passata in giudicato, che confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 20/12/1994 –, posto a fondamento della nota di trascrizione, non era idoneo all’esecuzione sui beni immobili delle medesime società dato che, al contrario di quanto asserito dalla sentenza qui impugnata, il giudicato penale non riguardava né i beni di queste ultime né quelli dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], ma era rivolto contro un soggetto terzo, [OSCURATO:PERSONA]; soggiungono che l’inidoneità del titolo ai fini della confisca non era stata sanata dalla trascrizione dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione penale in data 23/06/2004, quale provvedimento amministrativo, che non poteva estendere alle società ricorrenti gli effetti della trascrizione di un titolo (la sentenza del 30/03/1999) inefficace nei loro confronti;

3. con il terzo motivo [«C) Art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2659 c.c. e 2665 c.c.

Nullità della nota di trascrizione»], le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha colto i dedotti vizi e le irregolarità della nota di trascrizione, il cui accertamento avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di nullità e alla cancellazione della relativa trascrizione;

4. con il quarto motivo [«D) Art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione agli artt. 2650, 2659, 2643 e 2644 c.c.

Danno conseguente alla illegittima trascrizione»], si rimarca che, cassata la sentenza impugnata, il giudice del rinvio dovrà valutare il danno subìto dalle ricorrenti a causa dell’illegittima trascrizione che ha riguardato i loro beni e dell’indisponibilità di essi fin dall’ottobre 2014;

5. il primo motivo non è fondato;

5.1. la premessa è che la Corte territoriale ha ravvisato la competenza del giudice penale dopo avere stabilito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, che non si è al cospetto della domanda del terzo acquirente dei beni confiscati poiché, in realtà, la proprietà degli stessi beni era sostanzialmente riferibile all’imputato [OSCURATO:PERSONA];

5.2. il dictum del giudice d’appello è conforme al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di confisca, il terzo che assume di essere proprietario e che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere le proprie pretese soltanto a seguito dell’irrevocabilità della sentenza che dispone la confisca, mediante la proposizione di incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 676, cod. proc. pen. (Cass. n. 58444/2018; n. 50363/2019);

5.3. si aggiunga che la Corte romana, esaminando gli argomenti difensivi delle società appellanti, ha escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento della competenza del giudice civile.

A questo proposito, già Cass. n. 6661/2005 (in termini: Cass. nn. 8834/2015, 25928/2022) ha chiarito che tali presupposti non consistono nella mera intestazione, ma si richiede piuttosto che il terzo rivendichi un bene del quale il «sottoposto al procedimento non poteva direttamente o indirettamente disporre»; questo perché la confisca è fondata non «sulla intestazione del bene, ma sulla materiale disponibilità da parte del proposto» (Cass. n. 6661/2005, in motivazione).

La relativa valutazione, riportata nella parte narrativa della presente ordinanza, costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in questa sede;

6. sono, infine,inammissibili gli altri motivi di ricorso che pongono questioni attinenti al merito della pretesa, che non ha costituito oggetto di decisione;

7. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Aisensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 19068/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.A., elettivamente domiciliate in [OSCURATO:PERSONA], 137, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difende. -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’INTERNO, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE quale successore ex lege dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -Controricorrenti – PROPRIETÀ E contro [OSCURATO:PERSONA]. -Intimato – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7898/2018 depositata in data 11/12/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 giugno 2023. Rilevato che: 1. la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. propose azione di rivendica nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia al fine di vedere riconosciuto che era piena ed esclusiva proprietaria di alcuni immobili e che non le era opponibile, in quanto terzo di buona fede, la confisca disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato in via definitiva in sede penale. Chiese, inoltre, la condanna delle Amministrazioni convenute al risarcimento del danno, quantificato in euro 500.000,00, e, infine, la cancellazione della trascrizione della confisca penale sugli immobili di sua proprietà. Con distinta citazione, [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la controllante (con una partecipazione totalitaria) [OSCURATO:PERSONA] S.A. promossero identica azione di rivendica del terzo di buona fede nei confronti dell’Agenzia del demanio e dell’Agenzia del territorio; 2. il Tribunale di Roma, riuniti i giudizi, con sentenza n. 5931/2014, dichiarò il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Giustizia, e rigettò la domanda proposta dalla società attrici nei confronti dell’Agenzia del demanio e dell’Agenzia del territorio; 3. la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo sull’appello principale delle società attrici e su quello incidentale delle Amministrazioni, in accoglimento dell’appello incidentale (esaminato prioritariamente rispetto a quello principale) ha dichiarato l’incompetenza del giudice civile a favore del giudice penale; 4. la Corte romana, in primo luogo, al fine di dirimere la questione concernente la competenza funzionale del giudice civile o del giudice penale, ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e ha ritenuto che, in linea con l’assunto delle società appellanti, la domanda dovesse essere qualificata come azione di rivendica e di risarcimento del danno conseguente all’illegittima trascrizione del titolo esecutivo penale nei registri immobiliari; in secondo luogo, ha evidenziato che il titolo costitutivo della confisca era rappresentato dalla sentenza del Tribunale (penale) di Roma del 20/12/1994 e non dal provvedimento della Corte d’appello di Roma del 23/06/2004, quale atto che dava esecuzione alla confisca dei beni immobili di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; in terzo luogo, ha affermato che la stessa società non poteva essere considerata terzo acquirente dei beni confiscati perché il provvedimento ablativo era stato emesso sulla base del duplice presupposto che i beni appartenessero (appunto) alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che, invece, la proprietà di essi fosse riferibile sostanzialmente all’imputato [OSCURATO:PERSONA] e ha aggiunto che analoghe considerazioni consentivano di escludere la terzietà della controllante [OSCURATO:PERSONA] S.A.; inoltre, ha negato che a conclusioni diverse potesse condurre la precisazione della domanda - formulata dalle attrici in comparsa conclusionale - secondo cui esse non fondavano le rispettive pretese su vizi della confisca o sulla prevalenza del loro titolo rispetto al sequestro o alla confisca, bensì sul «vizio della trascrizione con conseguente inopponibilità della confisca operata con titolo inidoneo», dato che, nella specie, per la Corte territoriale, l’accertamento di detto vizio non poteva che presupporre l’esame del provvedimento in sede penale, del quale la trascrizione nei registri immobiliari costituiva parte integrante, e tale esame era di competenza del giudice penale; donde l’assorbimento della domanda risarcitoria, in ogni caso infondata per difetto di prova dell’asserito danno; 5. la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.A. ricorrono, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia, l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia delle entrate, successore ex lege dell’Agenzia del territorio, resistono con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva; Consideratoche: 1. con il primo motivo di ricorso [«A) Art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832, 948, in relazione agli artt. 2643, 2644 e 2659 c.c. e all’art. 8 c.p.c. e 665 c.p.p. Competenza del Giudice Civile a conoscere della controversia»], le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che, in accoglimento dell’appello incidentale dell’Amministrazione, ha negato la potestas iudicandi del giudice civile ed ha ravvisato la competenza del giudice penale senza considerare che il petitum della domanda attorea non atteneva alla revoca della confisca disposta in sede penale, ma consisteva nella richiesta della verifica della portata del titolo (la sentenza penale 30/03/1999) posto a base della trascrizione della misura patrimoniale nei registri immobiliari, che per le attrici doveva essere cancellata perché affetta da nullità; 2. con il secondo motivo [«B) Art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 832, 948, in relazione agli artt.2643, 2644 c.c. in relazione all’art. 100 c.p.c. Inidoneità del titolo e interesse ad agire»], le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha trascurato che il titolo che ha disposto la confisca – la sentenza della Corte d’appello di Roma del 30/03/1999, passata in giudicato, che confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 20/12/1994 –, posto a fondamento della nota di trascrizione, non era idoneo all’esecuzione sui beni immobili delle medesime società dato che, al contrario di quanto asserito dalla sentenza qui impugnata, il giudicato penale non riguardava né i beni di queste ultime né quelli dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], ma era rivolto contro un soggetto terzo, [OSCURATO:PERSONA]; soggiungono che l’inidoneità del titolo ai fini della confisca non era stata sanata dalla trascrizione dell’ordinanza emessa dal giudice dell’esecuzione penale in data 23/06/2004, quale provvedimento amministrativo, che non poteva estendere alle società ricorrenti gli effetti della trascrizione di un titolo (la sentenza del 30/03/1999) inefficace nei loro confronti; 3. con il terzo motivo [«C) Art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2659 c.c. e 2665 c.c. Nullità della nota di trascrizione»], le ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha colto i dedotti vizi e le irregolarità della nota di trascrizione, il cui accertamento avrebbe dovuto condurre ad una pronuncia di nullità e alla cancellazione della relativa trascrizione; 4. con il quarto motivo [«D) Art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2043 c.c. in relazione agli artt. 2650, 2659, 2643 e 2644 c.c. Danno conseguente alla illegittima trascrizione»], si rimarca che, cassata la sentenza impugnata, il giudice del rinvio dovrà valutare il danno subìto dalle ricorrenti a causa dell’illegittima trascrizione che ha riguardato i loro beni e dell’indisponibilità di essi fin dall’ottobre 2014; 5. il primo motivo non è fondato; 5.1. la premessa è che la Corte territoriale ha ravvisato la competenza del giudice penale dopo avere stabilito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, che non si è al cospetto della domanda del terzo acquirente dei beni confiscati poiché, in realtà, la proprietà degli stessi beni era sostanzialmente riferibile all’imputato [OSCURATO:PERSONA]; 5.2. il dictum del giudice d’appello è conforme al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di confisca, il terzo che assume di essere proprietario e che sia rimasto estraneo al giudizio di cognizione può far valere le proprie pretese soltanto a seguito dell’irrevocabilità della sentenza che dispone la confisca, mediante la proposizione di incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 676, cod. proc. pen. (Cass. n. 58444/2018; n. 50363/2019); 5.3. si aggiunga che la Corte romana, esaminando gli argomenti difensivi delle società appellanti, ha escluso che sussistessero i presupposti per il riconoscimento della competenza del giudice civile. A questo proposito, già Cass. n. 6661/2005 (in termini: Cass. nn. 8834/2015, 25928/2022) ha chiarito che tali presupposti non consistono nella mera intestazione, ma si richiede piuttosto che il terzo rivendichi un bene del quale il «sottoposto al procedimento non poteva direttamente o indirettamente disporre»; questo perché la confisca è fondata non «sulla intestazione del bene, ma sulla materiale disponibilità da parte del proposto» (Cass. n. 6661/2005, in motivazione). La relativa valutazione, riportata nella parte narrativa della presente ordinanza, costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in questa sede; 6. sono, infine,inammissibili gli altri motivi di ricorso che pongono questioni attinenti al merito della pretesa, che non ha costituito oggetto di decisione; 7. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti, in solido, a rifondere le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Aisensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di un ulteriore i
Sentenza Cassazione n. 19008/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris