Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 27837/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7576-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1527/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia della Corte d'appello di Palermo n. 1527/2019, che ha rigettato l'appello incidentale da lei fatto valere contro la sentenza del Tribunale di Palermo.

Il Tribunale aveva respinto la domanda avanzata da Gaglio (insieme a Giuseppina, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]) diretta a conseguire la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento di un contratto di compravendita immobiliare stipulato dal padre [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuseppina e Daniela non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso è basato su un motivo, che contesta "violazione degli artt. 428 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.": la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente di "effettiva logica" e sarebbe affetta da contraddittorietà "in ordine alla ritenuta insussistenza della capacità di intendere e di volere di Spatola" al momento della conclusione dell'atto di vendita.

Il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia in una critica - inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità - del quadro probatorio che ha portato il giudice di merito a ritenere non raggiunta la prova delle condizioni di incapacità naturale di intendere e volere di [OSCURATO:PERSONA] al momento della stipulazione del contratto di compravendita.

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ric. 2020 n. 07576 sez.

M2 - ud. 19-03-2021 -2- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 19 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7576-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 1527/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 17/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/03/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia della Corte d'appello di Palermo n. 1527/2019, che ha rigettato l'appello incidentale da lei fatto valere contro la sentenza del Tribunale di Palermo. Il Tribunale aveva respinto la domanda avanzata da Gaglio (insieme a Giuseppina, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]) diretta a conseguire la declaratoria di nullità ovvero l'annullamento di un contratto di compravendita immobiliare stipulato dal padre [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuseppina e Daniela non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è basato su un motivo, che contesta "violazione degli artt. 428 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.": la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente di "effettiva logica" e sarebbe affetta da contraddittorietà "in ordine alla ritenuta insussistenza della capacità di intendere e di volere di Spatola" al momento della conclusione dell'atto di vendita. Il motivo è inammissibile in quanto si sostanzia in una critica - inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità - del quadro probatorio che ha portato il giudice di merito a ritenere non raggiunta la prova delle condizioni di incapacità naturale di intendere e volere di [OSCURATO:PERSONA] al momento della stipulazione del contratto di compravendita. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ric. 2020 n. 07576 sez. M2 - ud. 19-03-2021 -2- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 6.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione sesta/seconda civile, in data 19 marz
Sentenza Cassazione n. 27837/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris