CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44548/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili in quanto versati in fatto e generici, avendo la Corte territoriale argomentato, in termini adeguati e non manifestamente illogici, in merito alla illecita destinazione della sostanza stupefacente e, soprattutto, alla qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; ritenuto, in particolare, che il riferimento alla diversa natura della sostanza stupefacente e, dunque, anche a quella in relazione alla quale l'imputato è stato assolto, non appare elemento di tale decisività da disarticolare la tenuta logica della motivazione, fondata su ulteriori e significativi elementi, quali la quantità di cocaina rinvenuta, la mancata allegazione di una condizione di specifica dipendenza (ciò in relazione alla illiceità della detenzione), nonché, anche ai fini della esclusione della lieve entità del fatto, la presenza di strumenti idonei al confezionamento e la riscontrata frequentazione dell'abitazione da parte di soggetti tossicodipendenti; ritenuto, infine, che il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, rientrando nei poteri del giudice di merito, una volta concesse le circostanze attenuanti generiche, ridurre in misura diversa, peraltro con uno scostamento percentuale minimo, la pena detentiva e quella pecuniaria; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11