CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 12462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza del 15 gennaio 2024, il GIP del Tribunale di Agrigento ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi due di arresto ed euro 1.000 di ammenda, sostituita con sessantaquattro giorni di lavoro di pubblica utilità, in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2 sexies d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 per essersi posta alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica essendo stato accertato un tasso alcolemico pari a 2,57 g/I al primo controllo e 2,40 g/I al secondo. Con l'aggravante di avere commesso il fatto dopo le ore 22,00. Avverso la pronuncia, l'imputata ha proposta appello convertito in ricorso per cassazione, stante l'inappellabilità della sentenza per l'irrogazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, con il quale deduce la violazione di legge con riguardo agli art. 192, 530, comma 2 e 533 comma 1 cod. proc. pen., nonché in riferimento dell'art. 379 d.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione del codice della strada) e Decreto Ministeriale del 22 maggio 1990, n. 196, in relazione all'affermazione della responsabilità penale dell'imputata sulla base dei risultati del test alcolemico rilevato con apparecchio non regolarmente omologato e annualmente tarato, nonché il vizio di motivazione quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. e al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante di cui all'art. 186 comma 2 sexies Cod. strada. Il ricorso è inammissibile. Va premesso che correttamente è stata ritenuta l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 34, comma 1, lett. a, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, cui è conseguita la trasmissione degli atti ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Trattandosi di sentenza con la quale sono stati applicati i lavori di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, e dovendosi essi considerare «pena» sostitutiva agli effetti del citato art. 593, comma 3, cod. proc. pen. in ragione dell'esplicito rinvio che il citato comma 9-bis fa alla pena dei lavori di pubblica utilità di cui all'art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 74 (recante disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace). Tanto premesso, i motivi d'impugnazione, da valutarsi quindi alla stregua di doglianze di legittimità, sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 2Il primo motivo è meramente assertivo in quanto non sorretto da specificità. La lettura del provvedimento impugnato dimostra una coerente logicità, conforme alla disamina dei dati probatori dato che il decidente, dagli atti utilizzabili per effetto della scelta del rito abbreviato ha rilevato che nel verbale di accertamento e nella CNR era stata attestata non solo l'omologazione dell'etilometro ma, vieppiù, delle visite di omologazione e di quelle periodiche positive di cui l'ultima entro l'anno e con scadenza ad aprile 2023 che davano atto di una concentrazione di alcool nel sangue della ricorrente pari a 2,57 g/I alle ore 23,35 e 2,40 g/I alle ore 23,44. A fronte di tali attestazioni, la difesa allega elementi generici, meramente asseritivi, come tali non idonei a porre in dubbio la regolarità dell'omologazione né delle verifiche. Questa Corte di legittimità ha avuto occasione di precisare che l'onere del P.M. di provare omologazione e verifiche sorge solo se l'imputato abbia allegato elementi specifici atti a contestare il corretto funzionamento dell'apparecchio. Non è dunque sufficiente una mera, generic richiesta di produzione documentale o una mera deduzione formale di irregolarità (Sez. 3, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500 - 01; Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 01). In mancanza di una specifica allegazione difensiva tempestiva e circostanziata, l'attestazione di omologazione contenuta nel verbale conserva piena valenza probatoria. Anche il profilo di doglianza relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è manifestamente infondato in quanto il Gip ha argomentatamente e logicamente motivato il diniego dell'invocata causa di non punibilità con il rilievo che, nonostante non esista una incompatibilità fra la contravvenzione di cui all'art. 186 cod. strad. e la possibilità di concedere l'esimente, nel caso di specie, è pacifico che l'imputata si sia posta alla guida del proprio veicolo in orario notturno, con un tasso alcolemico elevato, in una zona altamente frequentata, circostanze che provano l'esistenza di un rischio per la pubblica incolumità, con conseguente legittima esclusione della possibilità di qualificare il fatto come particolarmente tenue. La sentenza, dunque, si colloca nell'alveo del dictum delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'ad 133, co. 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 dei a25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). In ordine al terzo motivo, il giudice di primo grado ha esaurientemente motivato sul punto. 3Del tutto congrua è la motivazione sul mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche: il reato risulta aggravato ai sensi del comma 2-sexies dell'art. 186 C.d.S. e il successivo comma 2- septies dispone che le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante da ultimo citata non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti; le eventuali diminuzioni di pena ad esse conseguenti si applicano sulla pena risultante dall'aumento imposto dal riconoscimento dell'aggravante. Nel caso di specie il giudice di merito, in ossequio alla suddetta previsione, ha riconosciuto le attenuanti generiche, applicando la riduzione sulla entità risultante dell'aumento imposto dal riconoscimento della suindicata aggravante. Alla inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MN tNC 2026 ft 4