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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 24932/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 ottobre 1979; avverso l'ordinanza del 27 gennaio 2022, del Tribunale di Cast:rovillari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA],; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Castrovillari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in applicazione dell'art. 37 d.l.gs d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dichiarava inammissibile il ricorso in appello proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rossano, ritenendo che non fosse stato specificamente impugnato il capo relativo alla condanna risarcitoria.

Avverso tale decisione ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando un unico motivo e deducendo che la norma invocata dal tribunale dovrebbe essere raccordata con la previsione codicistica contenuta nell'art. 574 col proc. pen., per cui l'impugnazione avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità estenderebbe i suoi effetti anche al capo relativo la condanna risarcitoria, da ritenersi implicitamente impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

A tal fine è sufficiente ribadire il granitico orientamento di questa Corte, al quale questo Collegio intende aderire, secondo cui è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Rv. 276459).

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Castrovillari per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Castrovillari per l'ulteriore corso.

Così deciso il 26 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] »ere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 18 ottobre 1979; avverso l'ordinanza del 27 gennaio 2022, del Tribunale di Cast:rovillari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni depositate dall'avv.to [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA],; [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Castrovillari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in applicazione dell'art. 37 d.l.gs d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, dichiarava inammissibile il ricorso in appello proposto dall'imputato avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Rossano, ritenendo che non fosse stato specificamente impugnato il capo relativo alla condanna risarcitoria. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, per il tramite del suo difensore, articolando un unico motivo e deducendo che la norma invocata dal tribunale dovrebbe essere raccordata con la previsione codicistica contenuta nell'art. 574 col proc. pen., per cui l'impugnazione avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità estenderebbe i suoi effetti anche al capo relativo la condanna risarcitoria, da ritenersi implicitamente impugnato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. A tal fine è sufficiente ribadire il granitico orientamento di questa Corte, al quale questo Collegio intende aderire, secondo cui è ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (ex multis Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Rv. 276459). Il ricorso, pertanto, deve essere accolto e l'ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Castrovillari per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Castrovillari per l'ulteriore corso. Così deciso il 26 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] »ere esten
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