Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 08391/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 30 settembre 2024, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 bis e 4 DPR 309/90 (per la detenzione ai fini di cessione di 98 gr lordi di hashish e 20 gr lordi di cocaina), ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa.

2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 6 giugno 2025, in riforma della sentenza impugnata, previa riqualificazione del reato contestato nella fattispecie di cui all'.art. 73 comma V DPR 309/90, esclusa la continuazione e confermate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, rideterminava la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione ed euro duemila di multa.

3. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando tre motivi. 3.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge ex art. 178 lett. c), 179 e 359 cod. proc. pen. per omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito della nomina del consulente tecnico del Pubblico Ministero, con conseguente nullità dell'espletata consulenza.

Si osserva che il giudice di primo grado e la Corte di Appello poi hanno rigettato la doglianza difensiva, ritenendo l'attività svolta in sede di indagini un accertamento tecnico "ripetibile", in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale. 3.2 Con il secondo motivo, il difensore deduce violazione di legge per mancata notifica al difensore del verbale di sequestro della sostanza stupefacente, con conseguente nullità del sequestro e degli atti successivi. 3.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90.

La difesa evidenzia che la finalità dello spaccio delle sostanze detenute dall'imputato era priva di riscontro probatorio e la motivazione del provvedimento impugnato non è sorretta da un percorso logico, coerente e immune da vizi.

In particolare, osserva la difesa che non sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento, sostanze da taglio, appunti con nomi dei clienti, somme di denaro contante, né è stato accertato l'accesso di terze persone presso l'abitazione dell'imputato.

4. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta ritualmente trasmessa, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in quanto i primi due motivi sono indeducibili perché non sottoposti al vaglio della Corte di Appello e il terzo motivo è generico. 5.

La difesa, con memoria trasmessa in data 14/01/2026, ha sostenuto che le eccezioni di nullità sono state sollevate sin dal primo grado e in ogni caso sono rilevabili di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile

1. Con i primi due motivi la difesa deduce la nullità della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero sulla sostanza stupefacente e del sequestro della droga per omesso avviso al difensore, censure che non sono mai state proposte nel giudizio di appello e come tali sono tardive ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. e non sono rilevabili di ufficio.

Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. -secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631; Sez. 2, n. 13826 de117/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 27256 de123/07/2020, Rv. 279903 e da ultimo, Sez. 7, n. 37907 de119/09/2025, n.m.).

2. Manifestamente infondato è il terzo motivo.

Occorre premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo.

Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Deve poi richiamarsi la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito.

Orbene, è pacifico quindi che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione.

3. Nel caso in esame, la difesa non si confronta con il provvedimento impugnato che, per esempio, contrariamente a quanto si assume, ha dato conto del rinvenimento di materiale di confezionamento, aspetto apoditticamente negato che palesa la assertiva valenza del motivo.

I giudici di merito, con motivazione non illogica, hanno desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal [OSCURATO:PERSONA] non solo dal dato ponderale, ma anche dalle modalità di detenzione: la droga, appartenente a diverse tipologie, era occultata all'interno di un vaso di ceramica contente fiori di plastica, unitamente ad un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento della sostanza.

Dunque, le modalità di presentazione ed occultamento della sostanza, il dato ponderale e la presenza di strumenti per la pesatura, sono stati ritenuti indicativi della destinazione della sostanza alla cessione.

Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione degli indici oggettivi e soggettivi per stabilire se lo stupefacente è destinato o meno ad un uso personale si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto - come nel caso in esame - da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n.13655 del 16/02/2024, Antognoli, non mass.; Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, Chtiwi, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957 - 01).

4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 30 settembre 2024, condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73 comma 1 bis e 4 DPR 309/90 (per la detenzione ai fini di cessione di 98 gr lordi di hashish e 20 gr lordi di cocaina), ritenuta la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa. 2. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 6 giugno 2025, in riforma della sentenza impugnata, previa riqualificazione del reato contestato nella fattispecie di cui all'.art. 73 comma V DPR 309/90, esclusa la continuazione e confermate le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva contestata, rideterminava la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione ed euro duemila di multa. 3. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando tre motivi. 3.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge ex art. 178 lett. c), 179 e 359 cod. proc. pen. per omessa notifica al difensore dell'avviso di deposito della nomina del consulente tecnico del Pubblico Ministero, con conseguente nullità dell'espletata consulenza. Si osserva che il giudice di primo grado e la Corte di Appello poi hanno rigettato la doglianza difensiva, ritenendo l'attività svolta in sede di indagini un accertamento tecnico "ripetibile", in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale. 3.2 Con il secondo motivo, il difensore deduce violazione di legge per mancata notifica al difensore del verbale di sequestro della sostanza stupefacente, con conseguente nullità del sequestro e degli atti successivi. 3.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/90. La difesa evidenzia che la finalità dello spaccio delle sostanze detenute dall'imputato era priva di riscontro probatorio e la motivazione del provvedimento impugnato non è sorretta da un percorso logico, coerente e immune da vizi. In particolare, osserva la difesa che non sono stati rinvenuti materiale per il confezionamento, sostanze da taglio, appunti con nomi dei clienti, somme di denaro contante, né è stato accertato l'accesso di terze persone presso l'abitazione dell'imputato. 4. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta ritualmente trasmessa, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in quanto i primi due motivi sono indeducibili perché non sottoposti al vaglio della Corte di Appello e il terzo motivo è generico. 5. La difesa, con memoria trasmessa in data 14/01/2026, ha sostenuto che le eccezioni di nullità sono state sollevate sin dal primo grado e in ogni caso sono rilevabili di ufficio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile 1. Con i primi due motivi la difesa deduce la nullità della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero sulla sostanza stupefacente e del sequestro della droga per omesso avviso al difensore, censure che non sono mai state proposte nel giudizio di appello e come tali sono tardive ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. e non sono rilevabili di ufficio. Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. -secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Rv. 256631; Sez. 2, n. 13826 de117/02/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Rv. 270316; Sez. 3, n. 27256 de123/07/2020, Rv. 279903 e da ultimo, Sez. 7, n. 37907 de119/09/2025, n.m.). 2. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Occorre premettere che la sentenza impugnata deve essere considerata come una "doppia conforme" della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo. Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando - come nel caso in esame - i giudici dell'appello, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Deve poi richiamarsi la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482) secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Orbene, è pacifico quindi che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se essi abbiano dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che li hanno indotti ad emettere la decisione. 3. Nel caso in esame, la difesa non si confronta con il provvedimento impugnato che, per esempio, contrariamente a quanto si assume, ha dato conto del rinvenimento di materiale di confezionamento, aspetto apoditticamente negato che palesa la assertiva valenza del motivo. I giudici di merito, con motivazione non illogica, hanno desunto la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente detenuta dal [OSCURATO:PERSONA] non solo dal dato ponderale, ma anche dalle modalità di detenzione: la droga, appartenente a diverse tipologie, era occultata all'interno di un vaso di ceramica contente fiori di plastica, unitamente ad un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento della sostanza. Dunque, le modalità di presentazione ed occultamento della sostanza, il dato ponderale e la presenza di strumenti per la pesatura, sono stati ritenuti indicativi della destinazione della sostanza alla cessione. Sul punto, va richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione degli indici oggettivi e soggettivi per stabilire se lo stupefacente è destinato o meno ad un uso personale si risolve in un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, se sorretto - come nel caso in esame - da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dal testo della sentenza impugnata o da altri atti del processo specificamente indicati nell'atto di gravame (Sez. 3, n.13655 del 16/02/2024, Antognoli, non mass.; Sez. 4, n. 46839 del 03/10/2023, Chtiwi, non mass.; Sez. 3, n. 24651 del 22/02/2023, Guddemi, Rv. 284842 - 01; Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463 - 01; Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Antognoli, Rv. 204957 - 01). 4. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale del ricorso, il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento delle spese processuali oltre che - apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) -, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità della predetta colpa, appare equo quantificare nella somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
Sentenza Cassazione n. 08391/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris