CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33365/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09270/2016R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentat a e difesa dall’Avv ocature Generale dello Stato , elettivamente domiciliat a in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’impresa Bar-[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatopresso la Corte di Cassazione –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributariaregionale della Sicilia, sez. staccata di Catania n.4154/18/15 depositata il 5 ottobre 2015 ; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 6 novembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Iva la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso due avvis i di accertamento (n. TYZO1C301069 per l’anno di imposta 20 1 0 e n. TYZ01C30166 per l’anno di imposta 2009 ) riguardante l’Irpef, con i quali l’Agenzia delle Entrate (d’ora in poi ricorrente) ha contestato a Salvatore A gricola (d’ora in poi controricorrente) di non avere assoggettato ad imposta nell’anno 2009 un imponibile di € 70.3106,03 e nell’anno 2010 un imponibile di € 39.996,61; la CTP, dopo avere riunito i giudizi relativi alle due distinte impugnazioni degli avvisidi accertamento, ha accolto il ricorso relativo all’anno diimposta 2009 e rigettato quello relativo al 2010; la CTRha rigettato gli appelli proposti da entrambe le parti; laricorrente propone ricorso fondato su tre motivi , presenta istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere,deposita nota con allegata documentazione, nonché memoria illustrativa , il controricorrente si costituisce con controricorso e propone ricorso incidentalefondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 5 , c od. p roc . c iv . , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre1973, n. 600, dell’art. 2727 cod. civ. e dell’art. 2729 cod.civ. 2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5 , cod. proc. civ., l’omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, riguardante la circostanza relativa all’eccepita avvenuta valutazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della pluralità delle attività commerciali che compongono l’esercizio dell’attuale controricorrente.3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. attuazione, cod. proc. civ., degli artt. 1, comma 2, 36, comma2, nn. 2 e 4, 49 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. 4. Con il primo motivo del ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché degli artt. 2727 e 2729 cod. proc. civ. 5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale il controricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.,l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti , riguardante la determinazione del valore della ricarica applicata all’accertamento del 2010, effettuata sulla base del costo complessivo delle merci vendute in u n periodo diverso dall’esercizio di riferimento e in violazione del criterio della cd. ricaricamedia ponderata. 6. Deve preliminarmente essere esaminata l’istanza di dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Dalla documentazione agli atti risulta che il controricorrente ha aderito alla definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 e ha provveduto al versamento di quanto previsto per il perfezionamento della definizione, in data 28maggio 2019, sia per l’anno 2009, sia per l’anno 2010. 7. Ai sensi dell’art. 6, comma 10: « Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo e' sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020». Il comma 12 del predetto articolo prevede che: «L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine». Ai sensi del comma 13 dello stesso articolo è previsto che: « In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo e' dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Il comma 13 del citato articolo prevede, infine, che: «Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale».Nella fattispecie non è stata presentata istanzadi trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato il diniego alla definizione entro il 31 luglio del 2020. Laricorrente nulla ha opposto al riguardo. Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, sopra riportato, e non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (Cass.Sez. 5, n. 21826/2020, Rv. 659298 - 01). p.q.m. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessata ma