CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00044/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
17 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 9350/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale unica erede della madre [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procura a margine del ricorso , dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il qual e dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzodi posta elet- tronica certificata indicato, elettivamente domiciliatoin Roma, piazza Ca- vour,n. 17, presso lo studio dell ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta man- dato agli atti, ilquale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le noti- ficazioni relative al presente procedimento all'indirizzodi posta elettronica certificata indicato; 2RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio -controricorrente- avverso la sentenza della Cortedi appello di Catania n. 1967/2019, depo- sitata il 12/9/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2/10/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con atto di citazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (figlia) e [OSCURATO:PERSONA] (madre), proprietarie di fondi siti in [OSCURATO:PERSONA] (Comune di [OSCURATO:PERSONA]), premessoche nel piano di fab- bricazione per gli anni 1977/1978 i terreni di loro proprietà erano stati inseriti nella zona C2 di espansione, deducevano che con suc- cessivo decreto assessoriale n. 199 del 1979 l ' area era stata stral- ciata ai sensi dell'art.2 della legge Regione Sicilia n. 71 del 1978, trattandosi di coltivazioni specializzate, dotate di infrastrutture ed impianti per la coltivazione, con inserimento nella zona rurale E. Precisato inoltre che solo nel PRG dell'anno 2006 le aree erano state inserite tra quelleedificabili , esponevano che c on decreto as- sessoriale del novembre 1987,si era provveduto all'occupazione im- mediata di mq 546 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e di mq 828 di [OSCURATO:PERSONA] mq 546, ai fini del completamento dell'arteria di pene- trazione dell'agglomerato industriale con l'autostrada Messina-Pa- lermo, con occupazione. Il 7/4/1988 aveva avuto luogo l'immissione in possesso dei beni, mentre l'irreversibile trasformazione si era verificatal'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Le attrici, reputando i propri terreni come edificabili, chiedevano al Consorzioper l'area di sviluppo industriale per la provincia di Mes- sina il risarcimento dei danni, da determinarsi in base al valore del terreno -irreversibilmente trasformato - al momento della scadenza 3RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dell'occupazione legittima ([OSCURATO:DATA_NASCITA]),quindi cinque anni dall ' immis- sione in possesso del 7/4/1988. Chiedevano inoltre l ' indennità per l ' occupazione legittima dal 7/4/1988 al 7/4/1993, nonché il risarcimento danni per occupazione illegittima di mq 833,50, di cui mq 471 di proprietà della Joculano e mq 362,5 di proprietà della Donato. Esse deducevano anche di aver subito danni al fondo residuo, per mancata percezione dei frutti, danni per la polvere e da mancata recinzione. 2. Si costituiva il Consorzio per l ' Area di [OSCURATO:PERSONA] (ASI) della provincia di Messina,rilevando, da un lato, che il termine di cui all'occupazione non era scaduto, perché prorogato di un anno dalla legge n.158 del 1991, sicché la domanda dell'attrice era inam- missibile, e dall'altro, la natura agricola dei terreni. 3. Il Tribunale di Messina, con sentenza del 1/5/2004, dopo l'e- spletamento di una CTU affidata all'Ing. [OSCURATO:PERSONA]Andrea (con trerelazioni scritte delle 5/12/1997, del 9/9/1999 e del 20/2/2002) accertava la vocazione edificatoria dei terreni, condannando il Con- sorzioa pagare euro 295.779,04 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed euro 164.333,92 in favore di [OSCURATO:PERSONA], per un totale di euro 460.112,96. Il Tribunale riconosceva, a titolo di occupazione legittima prima del completamento dell'opera, euro 8.700,00 a [OSCURATO:PERSONA] ed euro 4.800,00a [OSCURATO:PERSONA]. Per quel che ancora qui rileva, il valore dei terreni veniva stimato alla data di scadenza dell'occupazione legittima, ossia al 4/12/1996. Veniva conteggiata anche la fascia di rispetto stradale di metri 30, nonché le aree residue rese inutilizzabili, per mq 8.629,73 con riferimento alla Donato e mq 4.796,77 per la Joculano. 4RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] particolare, il CTU proponeva trediverse date per la determi- nazione del valore dei terreni: lire 70.000 mqalla data della irrever- sibile trasformazione, verificatasi l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; lire 90.000 mqin re- lazione alla originaria scadenza dell'occupazione, del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; lire 120.000 mqalla data di eventuale proroga della occupazione di ur- genza, e quindi al 4/12/1996. Per il CTU, poi, le superfici effettivamente occupate erano di mq 2.360, di cui mq 1.650 appartenenti alla Donato e mq 1010 appar- tenenti alla Joculano. La fascia di rispetto stradale di m 30 era costituita da mq 9.650,17, di cui mq 5. 965,86 appartenenti alla Donato e mq 3.684,31 di proprietà della Joculano. I relitti inutilizzabili appartenevano per mq 1.013,87 alla Donato e mq 101,96 alla Joculano. 4. Avverso tale sentenza proponeva appello principale il Consor- zio deducendo: l ' ultrapetizione del T ribunale, in relazione ai danni relativi ai terreni residui; la non spettanza delrisarcimento del danno relativo ai vincoli gravanti sulle aree occupate (aree di rispetto stra- dale e aree residue inutilizzabili); l'errata valutazione dell'immobile, non edificabile; l'irrilevanza della edificabilità di fatto; l'errata valu- tazione delle indennità per l'occupazione illegittima; la non spettanza della rivalutazione. 5. Proponeva appello incidentale [OSCURATO:PERSONA], unica erede della propria madre [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo di impugnazione incidentale, per quel che ancora qui rileva, deduceva la sussistenza di una occupazione usurpativa, per totale assenza di potere ablativo(violazione dell' art. 20 della legge n. 865 del 1961, dovendo l ' esecuzione dell ' occupa- zione di urgenza avvenire entro tre mesi) , con richiesta di risarci- 5RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio mento dei danni in base al pieno valore di mercato al momento dell'illecito, quindi nel 1988. Si trattava, dunque, di occupazione usurpativa e non di occupa- zione acquisitiva. 5.2. In via subordinata, l'appellante incidentale deduceva che l'occupazione era divenuta illegittima alla scadenza della proroga di legge, quindi al 4/12/1996. 5.3. Il valore del terreno doveva essere calcolato alla data del 4/12/1996. 6. Il giudizio veniva dichiarato estinto dalla Corte d ' appello in data 23/6/2014. In precedenza,La Corte d ' appello aveva dispo sto nuova CTU , af- fidata all'Ing. [OSCURATO:PERSONA], che aveva depositato la relazione il 25/5/2012, rilevando trattarsi di aree bianche, non normate. 7. [OSCURATO:PERSONA] cassazione, con sentenza n. 11173 del 2016, ac- coglieva il ricorso,ritenendo erroneamente dichiarata la interruzione del giudizio di secondo grado e la sua estinzione. 8. La Corte d ' appello di Catania, con sentenza del 12/9/2019, dopo aver disposto nuova CTU del 15/2/2018, affidata all'Ing. Al- berto Meli, accoglieva in parte l'appello principale del Consorzio. Rigettava il primo motivo di appello principale, non reputando sussistente il vizio di ultrapetizione.Era stato chiesto, infatti, il risar- cimento anche per le altre parti del fondo rimaste nella disponibilità delle attrici. 8.1. Accoglieva, invece, il secondo motivo di impugnazione prin- cipale, reputando non spettante il risarcimento relativo alle fasce di rispetto stradale, trattandosi di potere conformativo della P.A.Il vin- colo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale, infatti, si traduceva in un divieto assoluto di edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rendeva legalmente inedifi- 6RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio cabili. Ciò riguardava la generalità dei cittadini proprietari di deter- minati beni. Quanto agli ulteriori terreni attorei, non si trattava di terreni di piccole dimensioni, in quanto «[l]o stesso giudice ne indica, peraltro, le estensioni rispettivamente di “metri quadrati 8629,73 per quanto riguarda l'attrice Donato e metri quadri 4796,27 per l'attrice Jocu- lano Giuseppa”». Del resto, i terreni potevano essere sfruttati in base alla loro de- stinazione agricola, riscontrata al momento dell'immissione in pos- sesso, come attestato dai verbali degli stati di consistenza dei lavori del 2/3/1988. Non si era verificata alcunainterclusione dei fondi. Peraltro,l'estensione complessiva di terreni occupati era di mq 1.010 con riferimento alla proprietà Joculano e di mq 1.650 con ri- ferimento alla proprietà Donato. La somma veniva determinata in euro 4,5 mqe moltiplicata per i mq 2.360, per un importo complessivo di euro 11.970,00. 8.2. Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corteterritoriale ac- certava la natura non edificabile dei terreni, come si desumeva dal certificato di destinazione urbanistica del 26/5/2000, che inseriva i terreni nella zona rurale E, come del resto emergeva dalla CTU svolta in sede di giudizio di rinvio. Nella prima stesura del programma di fabbricazione, per gli anni 1977 e 1978, i terreni si trovavano nella zona C2 di espansione; successivamente, però, con decreto assessoriale n.199 del 1979, si era provveduto ad uno stralcio, a seguito della legge regionale n.71 del 1978, sicché i terreni non potevano essere destinati ad usi extra agricoli. Solo con il PRG del 2006 i terreni erano divenuti edificabili ed inseriti in zona D (industriale). 7RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] si trattava di aree bianche, a fronte dello stralcio, sicché non si poteva valutare l'edificabilità di fatto, trattandosi di zona E, rurale. L'indennità per occupazione legittima riguardava solo i terreni occupati. 8.3. In relazione al quintomotivo di appello principale, la Corte reputava spettare invece la rivalutazione, trattandosi di debito di va- lore. 9. [OSCURATO:PERSONA] riteneva, poi, inammissibile, per sopravve- nuta carenza d'interesse,il primo motivo di appello incidentale, re- lativo alla qualificazione dell'occupazione come usurpativa anziché come acquisitiva, per la totale assenza di potere ablatorio. Ed infatti,la determinazione del risarcimento del danno doveva riguardare il valore integrale del bene, essendo ormai intervenuta la sentenza della Cortedi cassazione, a Sezioni Unite, n. 735 del 2015, che aveva ritenuto che il risarcimento per equivalente dovesse es- sere sempre computato al reale valore venale del bene. 9.1. Era fondato, invece, il secondomotivo d'appello incidentale, in quanto l'indennità da occupazionelegittima spettava non fino al marzo 1989, al momento del completamento dell'opera, ma fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], per effetto di proroghe legali. L'irreversibile trasformazione del bene non produceva più l'acqui- sizione della proprietà in favore della [OSCURATO:PERSONA]. 9.2. Gli interessi dovevano essere valutati, in ordine alle inden- nità di occupazione legittima, non dalla data di scadenza della stessa, erroneamente indicata dal primo Giudice nel marzo 1989 , ma dalla scadenza di ciascuna annualità. 10. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attrice, depositando anche memoria scritta. 11. Ha resistito con controricorso il Consorzio. 8RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione preliminare sollevata dal Consorzio controricorrente per cui, poiché il difensore del Con- sorzio,nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello, aveva indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale eseguire le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento («[OSCURATO:EMAIL]»), il ricorso per cassazione non poteva essere notificato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio UNEPdella Corte d ' appello di Messina, al Consorzio ASI di Messina presso lo studio del procuratore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in via [OSCURATO:PERSONA], n. 25, in Messina. Esistendo dunque un domicilio digitale ai sensi dell'art.16-sexies del decreto-legge n.179 del 2012, non sarebbe stato possibile effet- tuare la notificazione presso il domicilio eletto del Consorzio. In realtà, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione della sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l'introduzione, da parte dell'art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall'art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), della notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo (Cass., sez. L, 11/2/2021, n. 3557). L'art.16-sexies del decreto - legge n. 179 del 2012 stabilisce in- fatti che «[s]alvo quanto previsto dall'art. 366 del codice di proce- dura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'art. 9RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 6-bisdel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giusti- zia». Il dato testuale attesta in modo chiaro ed inequivoco che la di- sposizione ha depotenziato la domiciliazione ex lege presso la c an- celleria dell'ufficio giudiziario, imponendo alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo pec. È stata ridimensionata la sfera di applicazione dell'art.82 del re- gio decreto n. 37 del 1934, ormai limitato nella sua applicazione al caso in cui la notificazione a mezzo pec non sia possibile per causa imputabile al destinatario della stessa. Tale prescrizione prescinde dalla stessa indicazione dell'indirizzo di posta elettronica propria del difensore. La domiciliazione ex lege presso la cancelleria è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni ele notificazioni della cancelleria o delle parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per cause imputabili al destinatario (Cass., n. 14149 del 2019). Tuttavia, deve escludersi che il regime normativo concernente l'identificazione del domicilio fiscale abbia soppresso la prerogativa processuale della parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento,eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass., 11/2/2021, n. 3557; Cass., sez. 3, 20/12/ 2021, n. 40758). 2. Va rigettata anche l'ulteriore eccezione,sollevata dal Consor- ziocontroricorrente, d'inesistenza della notifica del ricorso per cas- sazione, per violazione degli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959, in ordine alla competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario notificante. 10RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] specie, la notifica sarebbe stata richiesta dalla ricorrente all'ufficiale giudiziario addetto all'ufficio UNEP presso la Corte d ' ap- pello di Messina e da questi, come richiesto dalla notificante, notifi- cato a mani proprie presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Messina, a mani di tale [OSCURATO:PERSONA]. Per il controricorrente, la competenza a notificare il ricorso per cassazione è promiscua, nel senso che appartiene sia all'ufficiale giu- diziario di Roma sia a quello del luogo in cui risiede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, nella specie quindi all'ufficiale giudiziario di Catania (la sentenza è stata emessa dalla Corted ' ap- pello di Catania). Non si tratterebbe di semplice irregolarità del comportamento dell'ufficiale giudiziario. 2.1. In realtà, per questa Cortela competenza a notificare il ri- corso per cassazione è promiscua, nel senso che appartiene, alter- nativamente, sia all'ufficiale giudiziario di Roma sia a quello del luogo in cui siede il giudice "a quo" (art. 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229). Ma non si tratta di una competenza esclusiva, poiché si af- fianca a quella che primariamente e principalmente, a norma dell'art. 106 del citato d.P.R., appartiene all'ufficiale giudiziario, relativa- mente agli atti da compiere nell'ambito del circondario al quale è addetto(Cass., sez. 2, 27/3/2000, n. 3632). Trattasi infatti di un profilo secondario e accessorio alla compe- tenza degli ufficiali giudiziari, i quali sono abilitati ad eseguire fuori della loro circoscrizione territoriale, per mezzo del servizio postale, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle auto- rità giudiziarie della sede alla quale sono addetti. Proprio con riguardo a tale precipua funzione è stata ritenuta promiscua la competenza a notificare il ricorso per cassazione, nel senso che appartiene, alternativamente, sia all'ufficiale giudiziariodi 11RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sia a quello del luogo in cui siede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Tuttavia, come detto, si tratta di una competenza non esclusiva, perché si affianca a quella che primariamente e principalmente, a norma dell'art. 106 del d.P.R. n. 1229 del 1959, appartiene all ' uffi- ciale giudiziario, relativamente agli atti da compiere nell'ambito del circondario al quale è addetto («l'ufficiale giudiziario compie con at- tribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del man- damento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, salvo quanto dispo- sto dal secondocomma dell'articolo seguente»). Il secondo comma dell'art. 107 del medesimo d.P.R. stabilisce, infatti, che «[t]utti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione de- gli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all'art. 492 - bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali». Peraltro, trattandosi, in ipotesi, non certo di inesistenza, ma solo di nullità relativa, la costituzione della parte ha sanato il vizio per raggiungimento dello scopo (Cass., n. 3632 del 2000; Cass., sez. 1, 7/3/1996, n. 1813; Cass., sez. 2, 11/8/1982, n. 4544). 3. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di legge (dell'art. 2043 c.c., dell'art. 55 del d.P.R. n. 327/2001 così come modificato dall ' art. 2, comma 89, della legge n. 244/2007, dell ' art. 37 del d.P.R. n. 327/ 2001, dell'art. 42 - bis dello stesso d.P.R. n. 327/2001, dell ' art. 113 c.p.c.), con riferimento all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». In particolare, l'attrice chiarisce che la doglianza «riguarda la non corretta applicazione dei criteri legali nel procedimento di qualifica- zione della natura del terreno, ritenuta non edificabile in conse- 12RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio guenza dell'erronea individuazione del momento al quale fare riferi- mento per la valutazione delle possibilità legali». In sostanza, la natura edificabile o meno del terreno, dopo la sentenza della Cortedi cassazione, a Sezioni Unite, n. 735 del 2015, deve essere individuata, non più con riferimento alla data della fine della occupazione legittima, nella specie avvenuta il 4/12/1996, ma dal momento in cui il privato compie la scelta di dismettere il proprio immobile e di chiedere il ristoro in forma equivalente. Tuttavia, ad avviso della ricorrente, tale scelta poteva essere consapevolmente compiuta esclusivamente dopo la pronuncia della Cortedi cassazione n. 735 del 2015, dovendosi fa riferimento alla data della riassunzione del giudizio, a seguito della pronuncia della Cassazione che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di estin- zione del giudizio, in data 21/9/2016. 4. Il motivo è infondato. 4.1. Effettivamente, con la sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n.735 del 2015, si è superata definitivamente la figura della occupazione acquisitiva. 4.2. A partire dal la sentenza di questa Corte del 1983 (Cass., Sez. U, 26/2/1983, n. 1464; in precedenza Cass., 8/6/1979, n. 3243; successivamente Cass., Sez.U, 10/6/1988, n. 3940), infatti, si era ritenuto che, in caso assenza di provvedimento autorizzativo all'occupazione o di occupazione protrattasi oltre i termini previsti di occupazione legittima, e di mancato intervento nei termini del de- creto di esproprio, ove si fosse verificata l'irreversibile trasforma- zione del bene, la proprietà sarebbe passata in capo alla [OSCURATO:PERSONA], generandosi il fenomeno della occupazione appro- priativao acquisitiva. Pertanto, nelle ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] (o un suo concessionario) avesse occupato un fondo di proprietà privata 13RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio per la costruzione di un'opera pubblica e tale occupazione fosse ille- gittima, per totale mancanza di provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini in relazione ai quali l'occupazione si configurava come legittima, la radicale trasformazione del fondo, con l'irreversi- bile sua destinazione al fine della costruzione dell'opera pubblica, comportaval'e stinzione del diritto di proprietà del privato e la con- testuale acquisizione a titolo originario della proprietà in capo all'ente costruttore, ed inoltre costituivaun fatto illecito (istantaneo, sia pure con effetti permanenti) che abilitavail privato a chiedere, nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento della trasformazione del fondo nei sensi indicati, la condanna dell'ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma parial valore che il fondo aveva in quel momento, con la rivalutazione per l'eventuale diminuzione del potere di acquisto della moneta fino al giorno della liquidazione, con l'ulte- riore conseguenza che un provvedimento di espropriazione del fondo per pubblica utilità, intervenuto successivamente a tale momento, avrebbe dovuto considerarsi del tutto privo di rilevanza, sia ai fini dell'assetto proprietario, sia ai fini della responsabilità da illecito (Cass., Sez.U, n. 1464 del 1983). Pertanto, la proprietà si trasferiva in capo alla P.A.a seguito di una condotta illecita di quest'ultima. Si trattava, peraltro, di un illecito istantaneo, sia pure con effetti permanenti, che si consumava nel momento in cui la trasformazione del bene univocamente rivelava la sua irreversibile destinazione ad opera pubblica. Diveniva in tal modo irrilevante l'emanazione di un decreto di espropriazione per pubblica utilità verificatasi in epoca posteriore al momento della irreversibile trasformazione. 14RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 5. Con pronunce successive,questa Corte aveva distinto due ti- pologie diverse di occupazione illegittima: l'occupazione acquisitiva el'occupazione usurpativa. 5.1. Si era in presenza di occupazione appropriativa (acquisitiva, accessione invertita o espropriazione indirett a ) quando vi era tra- sformazione irreversibile del fondo, con destinazione a opera pub- blica o ad uso pubblico, in assenza di decreto di esproprio, con ca- rattere di illecito, che si consumavaalla scadenza del periodo di oc- cupazione legittima, se nel frattempo l'opera pubblica era stata rea- lizzata, ovvero al momento della trasformazione, nel caso in cui l'in- gerenza della proprietà privata avesse già carattere abusivo o se essa acquistato tale carattere perché la t rasformazione medesima era intervenuta dopo la scadenza del periodo di occupazione legit- tima; e ciò sempre che vi fosse una dichiarazione di pubblica utilità che attestassela destinazione pubblicistica dell'opera (Cass., Sez. U, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6853; Cass., sez. 1, 3/7/2024, n. 18222; Cass., sez. 1, 23/5/2018, n 12846). In materia di occupazione acquisitiva sono intervenute numerose pronunce della Cortecostituzionale (Corte cost., n. 148 del 1999; n. 369 del 1995; n. 188 del 1995; n. 486 del 1991), oltre a varie pro- nunce della CEDU (Corte EDU, 5/9/2024, causa Giuffrè c. Italia; CorteEDU, 30/5/2000, Belvedere alberghiera c. Italia; Corte EDU; 9/2/2017, Messana c. Italia; Corte EDU, 28/6/2011, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia), le quali hanno affermato che l'acquisizione del diritto di proprietà non può mai conseguire da un illecito (Cass., Sez.U, n., 735 del 2015 che richiama la giurisprudenza CEDU). Pertanto, le caratteristiche principali dell'occupazione appropria- tiva erano: l'esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità; l'avvenuta irreversibile trasformazione del fondo; l'assenza del de- creto espropriativo; il trasferimento della proprietà in via automatica 15RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio al momento della irreversibile trasformazione del fondo; l'esclusione della possibilità per il privato di chiedere la restituzione del fondo una volta che quest'ultimo fosse stato irreversibilmente trasformato; ini- zialmente, l'inferiorità del valore del bene rispetto a quello di mer- cato; successivamente, l'equiparazione ditale valore a quello pieno di mercato; la natura istantanea dell'illecito, con effetti permanenti. Tra l'altro, ove l'irreversibile trasformazione fosse avvenuta all'in- terno del periodo di occupazione legittima, il dies a quo per il com- puto della prescrizione decorreva dal terminedell'occupazione legit- tima, mentre, se l ' irreversibile trasformazione era interve nuta dopo il termine dell'occupazione legittima, il termine di prescrizione de- correva dal momento dell'intervenuta trasformazione. 5.2. L'occupazione era invece usurpativa nell'ipotesi in cui la di- chiarazione di pubblica utilità mancasseovvero dovesse ritenersi giu- ridicamente inesistente, come nei casi in cui essa fosse stata annul- lata dal Giudice amministrativo (espropriazione spuria) o fosse ca- rente dei suoi caratteri tipici, fra i quali la previsione dei termini ri- chiesti dall'art. 13 della legge n. 2359 del 1865, o ancora fosse di- venutainefficace, configurandosi in tal caso solo una mera occupa- zione-detenzione illegittima dell'immobile privato, inquadrabile nella responsabilità ex art. 2043 c.c., con le necessarie implicazioni in punto di esperibilità delle azioni reipers e cutorie a tutela della non perduta proprietà del bene, con gli unici limiti insiti negli articoli 2058, 2º comma c.c. e 2933, 2º comma c.c. (Cass., Sez.U, 16/5/ 2003, n. 7643; 21/9/2004, n. 18916; Cass., sez. 1, 27/7/2017, n. 18651). Siaveva peraltro occupazione usurpativa anche per i terreni nei quali nel corso dell'esecuzione dell'opera pubblica si fosse verificato uno sconfinamento da ar e e legittimamente occupate, con un com- portamento di mero fatto da parte dell'Amministrazione (Cass., 13/ 16RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio 1/2010, n. 397; Cass., Sez.U, 16/3/2025, n. 7008; Cass., Sez. U, 19/2/2007, n. 3723). In questo caso: mancavao era invalida la dichiarazione di pub- blica utilità; il privato aveva sempre diritto alla restituzione del bene; il valore del bene era quello venale e di mercato; l'illecito aveva ca- rattere permanente, ai fini della prescrizione.Peraltro, in caso di oc- cupazione usurpativa, la perdita della proprietà da parte del privato non era conseguenza dell'accessione invertita; era, invece, l'opzione del proprietario per una tutela risarcitoria, in luogo della pur possibile tutela restitutoria, a comportare un'implicita rinuncia al diritto domi- nicale sul fondo irreversibilmente trasformato, senza che da ciò con- seguisse, quale effetto automatico, l'acquisizione della proprietà del fondo da parte dell'ente pubblico (Cass., sez. 1, 3/5/2005, n. 9173). 6. Questa ricostruzione, posta in discussione dalla giurisprudenza CEDU, è stata da ultimo superata con la sentenza di questa Corte, sempre a Sezioni Unite, n.735 del 2015. Tenendo conto della giurisprudenza CEDU, è caduto infatti il pre- supposto della possibilità di affermare in via interpretativa che da un'attività illecita della P.A.potesse derivare la perdita del diritto di proprietà da parte del privato. Venuto meno tale presupposto, è divenuto applicabile lo schema generale di cui agli artt. 2043 e 2058 c.c., il quale non solo non con- sente l'acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma at- tribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare ap- prestata nei confronti di qualsiasi soggetto dell'ordinamento (resti- tuzione, riduzione in pristino stato dell'immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione), oltre al consueto risarci- mento del danno, ancorato ai parametri di cui all'art.2043 c.c., esat- tamente come ritenuto per l'occupazione usurpativa(Cass., Sez. U, n. 735 del 2015). 17RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], le norme speciali che, ad una prima interpretazione, po- tevano sembrare di conforto alla tesi della occupazione acquisitiva, con impossibilità di ritrasferimento al privato dell'immobile irreversi- bilmente trasformato dalla P.A., si prestavano anche a differenti let- ture: art.3, comma 1, della legge n. 458/1988, in relazione all ' edi- lizia residenziale pubblica, ove si esclude la retrocessione del bene al privato; art.11, commi 5 e 7, della legge n. 413/1991, in relazione alla base imponibile per il reddito con riferimento alle plusvalenze conseguenti alla percezione di somme dovute per effetto di acquisi- zione coattiva e del risarcimento del danno da occupazione acquisi- tiva; art.5-bis, comma 7 - bis , del d.l. n. 333/1992; art. 55, comma 1, del d.P.R.n. 327 del 2001. Nessuna di tali norme era però sufficiente a giustificare l'istituto dell'occupazione acquisitiva, creato dalla giurisprudenza. Pertanto, anche i n caso di occupazione acquisitiva il trasferi- mento della proprietà dal privato alla P.A. ha luogo soltantonel mo- mento in cui il privato chieda il risarcimento del danno, in tal modo rinunciando al proprio diritto di proprietà. Nell'ipotesi in cui il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l'occupazione e la manipolazione del bene immo- bile di un privato da parte della P.A.si configurano, «indipendente- mente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica uti- lità», comeun illecito di diritto comune, che determina non il trasfe- rimento della proprietà in capo all'Amministrazione, ma la responsa- bilità di questa per i danni (Cass., Sez.U, n. 735 del 2015). In particolare, con riguardo alla occupazione acquisitiva, «viene meno la configurabilità dell'illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. oc- cupazione usurpativa», e se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare «solo per effetto della restituzione, 18RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio di un accordo transattivo, della compiuta usucapione da parte dello occupante che lo ha trasformato, ovvero della rinunzia del proprie- tario al suo diritto,implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente». Si deve dunque escludere che il proprietario perda il diritto di ottenere il controvalore dell'immobile rimastonella sua titolarità; in- fatti, in alternativa alla restituzione, «al proprietario è sempre con- cessa l'opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato». Tale rinuncia ha carattere abdicativo e non traslativo: da essa, perciò, non consegue, quale effetto automatico, l'acquisto della pro- prietà del fondo da parte dell'Amministrazione. 6.1. Deve aggiungersi che, per questa Corte, a Sezioni Unite, la rinuncia alla proprietà immobiliare èatto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione della facoltà di disporre della cosa accordata dall'art. 832 c.p.c. realizza trice dell ' interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assolutadi attribu- zione, producendosi ex legel'effetto riflesso dell' acquisto dello Stato a titolo originario, in forza dell'art.327 c.c., quale conseguenza della situazione di fatto della vacanza del bene (Cass., Sez. U, 11/8/2025, n. 23093). 7. Premesso tale quadro normativo, deve reputarsi, come asse- rito nel controricorso, che sulla questione relativa alla data in cui deve essere valutato il valore venale del bene, si sia formato nella specie il giudicato interno. Ed infatti, il Tribunale di Messina, con la sentenza del 1/5/2004, pur reputando il terreno come edificabile, ha individuato il valore del terreno alla data di scadenza dell'occupazione legittima, ossia al 4/12/1996. 19RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], nell'appello principale, ha dedotto, tra l'altro, la na- tura agricola del terreno, senza contestazione alcuna sulla data in cui operare il computo del valore dei terreni, concordando dunque con quanto stabilito dal Tribunale, ed ha individuato tale data nel 4/12/1996, data di scadenza dell'occupazione legittima. Con l'appello incidentale l'attrice, unica erede, dopo aver dedotto l'esistenza di una occupazione usurpativa, per totale assenza del po- tere ablativo, con richiesta dunque di risarcimento danni pari al va- lore di mercato, e quindi pieno, dell'immobile, ha chiesto, in subor- dine, dichiararsi che l'occupazione era divenuta illegittima alla sca- denza della proroga di legge, del 4/12/1996 e che il valore del ter- reno fosse computato alla data del 4/12/1996. Pertanto, tale data, ossia quella del 4/12/1996, costituisce or- mai, quale giudicato interno, il termine al quale va parametrato il valore dei terreni, ai fini risarcimento del danno. Perde consistenza, quindi, l'ulteriore giurisprudenza di legitti- mità, citata nel ricorso per cassazione, in base alla quale spetta d'uf- ficio al giudice verificare, in tema di procedure espropriative, i criteri per il computo del valore degli immobili oggetto di espropriazione (Cass., sez. 6-1, 9/4/2018, n. 8645; Cass., sez. 1, 13/7/2004, n. 12966; Cass., sez. 1, 25/6/2020, n. 12619; Cass., sez. 1, 1/8/2013, n. 18435). Inoltre, vale, ai fini della individuazione del momento di rinuncia alla proprietà attraverso la richiesta di risarcimento del danno, la data di proposizione dell'atto originario di citazione, e non certo la data di riassunzione, costituendo la riassunzione una mera prosecu- zione dell'originario giudizio. La pronuncia della Corte di cassazione n. 735 del 2015 non può essere considerata fonte del diritto, sicché solo a decorrere da tale 20RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio pronuncia era possibile rinunciare al proprio diritto di proprietà at- traverso la domanda di risarcimento dei danni. 7. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della «violazione e/o falsa applicazione di legge (dell'art.2043 c.c., degli artt.37 e 55 del d.P.R. n. 327/2001, come modificati dall ' art. 2, commi 89 e 90,della legge n. 244/2007; degli artt. 50, 51, 52 e 53 del d.P.R. 6/3/1978, n. 218, in relazione con l ' art. 5 della legge n. 1150 del 17/8/1942 e con l'art. 27 della legge n. 865 del 1971; degli artt. 18,19 e 21 della legge Regione Sicilia 4/1/1984, n. 1, con riferimento all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». In via subordinata, anche ove la Corte d ' appello avesse dovuto fareriferimento alla data del 4/12/1996 per la valutazione delle pos- sibilità legalidi edificazione, comunque avrebbe dovuto riconoscere carattere edificabile al terreno, restando del tutto irrilevante la erro- nea risultanza come agricola del certificato di destinazione urbani- stica rilasciato nel 2000. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe considerato che l'opera realiz- zata dal Consorziosi inserisce in un piano di zona, quale è il piano di industrializzazione del Tirreno, idoneo ad imprimere carattere edifi- cabile all'area (si cita Cass. n. 21434 del 2007). In sostanza, la inedificabilità dell'opera si ricava dall'approva- zione del piano ASI e dalla sua adozione a livello regionale, come sarebbe dimostrato dal decreto assessoriale del 4/11/1987, con il quale il Consorziosi era immesso in via temporanea e d'urgenza nel possesso del terreno. L'approvazione da parte dell'Assessorato regionale del progetto delle opere che venivano finanziate comportava la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera,costituendo anche variante allo strumento urbanistico. 21RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] diversa previsione come agricolo del terreno, in base allo stralcio non normato, non potrebbe impedire la connotazione del ter- reno come edificabile, sia pure per usi industriali. Tale destinazione, infatti, ha avuto luogo con l'approvazione del PRG del 2006. Ad avviso della ricorrente, l'inclusione di un'area in un piano re- golatore delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ne impliche- rebbe l'acquisizione della proprietà creativa di edificabilità, non di- versamente dall'inserimento in un piano di zona per edilizia econo- mica e popolare, anche ove l'originaria zonizzazione del piano rego- latore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo. Troverebbero applicazione gli artt. 18,19 e 21 della legge regio- nale della Sicilia n. 1 del 1984, concernente i piani regolatori dei consorzi, la loro approvazione e le procedure di espropriazione. Si tratterebbe di norme che richiamano le procedure di forma- zione previste dagli artt. 50,51, 52 e 53 del d.P.R. n. 218 del 19 78, contenentila espressa previsione di attuazione da parte dell ' A sses- sorato all'industria. Il decreto assessoriale che ha autorizzato l'occupazione avrebbe costituito la conferma formale dell'inserimento del terreno nel piano industriale. Sarebbe stata riconosciuta l'edificabilità legale delle aree. Nessuna incidenza negativa si potrebbe riconoscere alla «parti- colare destinazione che in quel piano era stata attribuita aiterreni in questione (strade)», in quanto la diversa distribuzione, «nell'ambito di un medesimo piano (industriale o di edilizia economica e popolare) delle opere in esso ricadenti» non potrebbe avere valenza discrimi- nante in sede di valutazione dell'area del piano medesimo. La strada di completamento del raccordo dell'arteria di penetra- zione dell'agglomerato industriale di Milazzo sarebbe stata costruita 22RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio dal Consorzio ASI in esecuzione del piano per la industrializzazione del terreno. L'opera realizzata dal Consorzio avrebbe una valenza attuativa del piano ASI. 8. Il motivo è inammissibile. In realtà, la ricorrente chiede di tener conto della circostanza che il terreno si trova «in un piano di zona,quale è il piano di industria- lizzazione del terreno»; richiama poi la complessa procedura di ap- provazione del piano ASI, indicando le norme sia regionali che na- zionali. Tuttavia, non trascrive in alcun modo il contenuto di tali atti, in modo da far comprendere al Collegio l'effettiva portata degli stessi. 8.1. Va rimarcato che, ai sensi dell'art.51 del d.P.R. n. 218 del 1978 (Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale), «[i] piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono redattia cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n.1150». Si prevede anche che i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei compe- tenti organi regionali e che i piani approvati producono gli stessi ef- fetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge n.1153 del 1942. L'art.1, comma 1 , della legge Regione Sicilia n. 1 del 1984 (Di- sciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione della Sicilia) stabilisce, al comma 2, che «[s]u proposta dell'Assessore regionale per l'industria, di concerto con gli Assessori regionali per il territorio e per l'ambiente e, per i lavori pubblici, sentita la competente commissione legislativa dell'Assem- blea regionale siciliana, con decreto del Presidente della Regione, 23RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio possono essere istituiti nuovi agglomerati industriali che saranno re- golati dalle disposizioni della presente legge». In particolare, l'art. 19 della Regione Sicilia n. 1 del 1984 (Ap- provazione dei piani regolatori e misure di salvaguardia) sancisce che «[f]erma restando la procedura di formazione prevista dall'art. 51 del testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 […] i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, ivi com- presi quelli già previsti dall'art.21 della legge 29 luglio 1957, n. 334, e dall'art.12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, sono ap- provati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio dell'am- biente, sentito il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica, entro 6 mesi dalla loro presentazione». Nella specie, però, non risulta trascritto il decreto assessoriale intervenuto nel 1987 con cui è stata autorizzata l'occupazione im- mediata di mq 546 del terreno. Per questa Corte(Cass. n. 20391 del 2017), peraltro, la proce- dura di approvazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale redatti dei consorzi costituiti da comuni, pro- vince, camera di commercioed altri enti interessati, si snoda in varie fasi, individuate dal d.P.R.n. 218 del 1978: a) redazione del piano a cura del consorzio; b) adozione e pubblicazione del piano nei comuni interessati, con termine per proporre osservazioni;c) approvazione da parte della regione; d) pubblicazione per estratto nella GA e nel BU regionale. Tali piani hanno effetti indiretti nei riguardi dei piani regolatori generali, che sotto tale profilo ne costituiscono l'attuazione e che ad essi si devono conformare, ed effetti diretti, potendo contenere pre- visioni direttamente efficaci verso la proprietàprivata, tra l'altro, in- dividuando e delimitando le zone destinate allo sviluppo industriale e imponendo vincoli conformativi che, tuttavia, non discendono di- 24RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio rettamente dal piano del consorzio, anche se approvato dal Comune, ma solo dalle consequenziali modifiche al PRG (Cass., n. 20391 del 2017). Si è dunque richiamato il principio di diritto per cui,in tema di espropriazione per pubblica utilità,i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, che sono redatti seguendo (in quanto applicabili) i criteri e le direttive indicati dall'art. 5, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 per i piani territoriali di coordi- namento, contengono l'individuazione e la delimitazione delle zone da destinare a sviluppo industriale ed implicano vincoli di carattere conformativo che non discendono direttamente dal piano del Con- sorzio, quantunque approvato dal Comune, ma dalla concreta attua- zione data al piano dallo stesso Comune, mediante adozione delle consequenziali modifiche del piano regolatore generale, le quali sol- tanto sono idonee a fornire la qualificazione urbanistica della zona, costituente il parametro della determinazione dell'indennità di espro- priazione(nella specie, la S.C., nell'enunciare il suddetto principio di diritto, ha precisato che ad escludere l'edificabilità legale dell'area, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, non è suffi- ciente la sola previsione dell'iniziativa pubblica per l'attuazione del piano di zona mediante costruzione di edifici industriali)(Cass., sez. 1, n. 7616 del 2009; Cass. n. 9915 del 2017). Del resto, si è aggiunto chel'inclusione di un'area in un piano per insediamenti industriali (p.i.p.) ne implica l'acquisizione della prero- gativa di edificabilità, non diversamente dall'inserimento in un piano di zona per l'edilizia economica e popolare (p.e.e.p.), anche ove l'o- riginaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo: l'acquisto del carattere di edi- ficabilità avviene in virtù della variante introdotta dal piano attuativo, che in tale parte va considerato strumento programmatorio e con- 25RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio formativo (Cass., sez. 1, 6/9/2006, n. 19128 ; Cass., sez. 1, 9/2/ 2017, n. 3459). Nella controversia in esame, però, non è stato allegato né dimo- strato in alcun modo che il Comune abbia adottato le consequenziali modifiche del PRG, a seguito dell'approvazione del piano consortile. 9. Il terzomotivo è inammissibile. La ricorrente chiede, in realtà, una nuova valutazione degli ele- menti istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corted'appello, non consentita in questa sede. La Corte di merito, infatti, ha con chiarezza affermato che, pur nell'ambito di una destinazione urbanistica dei fondi inerente al Con- sorzio ASI, tuttavia era presente uno stralcio dal quale emergeva che i terreni dell'attrice si trovavano in zona destinata esclusivamente all'agricoltura. Solo, infatti, con le modifiche al PRG del 2006 i terreni erano stati considerati edificabili, come zona industriale D. [OSCURATO:PERSONA] è partita dal certificato di destinazione urba- nistica, allegato alla relazione del CTU, datato 26/5/2000, «ove è specificato che essi [i terreni]ricadono in zona E rurale». La Corte d ' appello ha anche indicato il decreto assessoriale n. 199 del 1979, ove era ricompreso proprio lo stralcio delle aree di proprietà dell'attrice, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 71 del 1978. Ed infatti, ai sensi dell'art.2 della legge regionale siciliana n. 71 del 1978 «[n]ella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per col- ture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a sup- porto dell'attività agricola, se non in via eccezionale, quando man- chino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative». 26RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha anche confutato la tesi di parte attrice, per cui, a fronte dello stralcio disposto con decreto assessoriale, i terreni dovevano qualificarsi come aree bianche, con conseguente possibi- lità di rilevanza dell'edificabilità di fatto delle stesse. In realtà, però, la Cortedi merito ha chiarito che «il Programma di Fabbricazione del Comune di [OSCURATO:PERSONA], come appro- vato dal Decreto Assessoriale suindicato, di cui il CTU ha allegato uno stralcio, colloca nella [OSCURATO:PERSONA] E testualmente “tutti i terreni a carattere agricolo non compresi nelle zone specificate per altra de- stinazione”, specificando a pagina 59 come “la zona agricola va ri- guardata come un sottofondo continuo da cui emergono tutte le altre zone a diversa destinazione”». 10. Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «viola- zione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all'art.41 - septies legge [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1150 (come modificato dall ' art. 19 legge 6/8/ 1967 n.765 e dal D.M. 1 aprile 1968, nonché dall'art. 9 legge 24/7/ 1961, n. 729), all ' art. 2043 c.c., all ' art. 42 - bis e 55 d.P.R. n. 327/ 2001 e successive modificazioni di cui all'art. 1 d.lgs. n. 302/2002 , comma 89 dell'art.2, legge n. 244/2007, con riferimento all ' art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.». Sarebbe erronea la decisione d'appello che ha escluso il risarci- mento del danno per la costituzione delle fasce di rispetto stradale. [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, escluso il risarcimento del danno sia per la mera costituzione delle fasce di rispetto, sia per le aree residue. Con riguardo alle fasce di rispetto ha richiamato una pronuncia della Cortedi cassazione (sentenza n. 27114 del 2013) nella quale si affermava che il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto assoluto di edifica- 27RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio zione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rende legalmente inedificabili. Tuttavia, ad avviso della ricorrente, sarebbe stato richiamato un caso del tutto diverso da quello in oggetto. In quella sede, infatti, i vincoli di inedificabilità, relativialle fasce di rispetto stradale, erano preesistenti, mentre nella specie costitui- scono solo la diretta conseguenza dell'opera stradale realizzata nel terreno delle attrici. Inoltre, la sentenza della Cortedi cassazione n. 27114 del 2013, citata dalla Corted'appello, si riferisce al diverso caso regolato dallo art.46 della legge n. 2359 del 1865, oggi riprodott o nell ' art. 44 del d.P.R.n. 327 del 2001. L'attrice chiede dunque il risarcimento anche per la diminuzione di valore subita dal terreno nella parte in cui è ricaduta la fascia di rispetto, con i conseguenti vincoli che ne derivano. Tale fascia di ri- spetto non era preesistente, ma costituiva diretta conseguenza della realizzazione dell'opera pubblica. Tra l'altro, in caso di allargamento di strade, se per le aree già soggette al vincolo non è possibile riconoscere la edificabilità delle stesse, il vincolo medesimo va a spostarsi dall'area su cui grava ori- ginariamente a quella contigua. 11. Il motivo è infondato. 11.1. Va ribadito il principio giurisprudenziale per cuiil vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale, ai sensi dell'art. 41-septiesdella legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765, dal d.m. 1 aprile 1968, nonché dall'art. 9 della legge 24 luglio 1961, n. 729, si traduce in un divieto assoluto di edificazione delle fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rende legalmente inedificabili. Tali limitazioni, costituzionalmente legittime, in quanto concernenti 28RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio la generalità dei cittadini proprietari di determinati beni individuati "a priori" per categoria e localizzazione, non sono indennizzabili, in quanto espressione del potere "conformativo" della P.A. (ex art. 42 Cost.) e, dunque, "a fortiori" il diritto all'indennizzo non compete per gli edifici costruiti in assenza di concessione edilizia, in quanto, agli effetti dell'art. 46 della legge 26 giugno 1865, n. 2359, la legittimità urbanistica del manufatto rappresenta il presupposto del pregiudizio indennizzabile, tanto più che, in tale ipotesi, trova applicazione la previsione di cui all'art. 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che esclude la possibilità di sanatoria delle opere realizzate in contrasto con ogni vincolo di inedificabilità imposto in epoca anteriore alla ese- cuzione (Cass., sez. 1, 4/12/2013, n. 27114 ; Cass., sez. 1, 6/6/ 2018, n. 14632; Cass., sez. 1, 25/1/2022, n. 2127). Invero, si trattava, in quella fattispecie (Cass. n. 27114 del 2013), di espropriazione larvata, ex art. 46 della legge n. 2359 del 1865, riferendosi i danni lamentati dall'attore a quelli arrecatigli dalla costruzione di un viadotto stradale, in ordine alla sua attività com- merciale, ma le considerazioni giuridiche fatte palesi in tale decisione sono riversabili in questa sede. Il fabbricato, in quel caso, era stato costruito a soli 17 m dal viadotto stradale, e quindi all'interno della fascia di rispetto. Tuttavia, questa Corteha riconosciuto l'incidenza negativa di vin- coli determinanti l'inedificabilità imposti dalle leggi al regime di go- dimento di intere categorie di immobili per la loro vicinanza a beni demaniali o a particolari opere pubbliche; tra essi ha incluso proprio le distanze da osservarsi dalle strade ed autostrade poste fin dall'art. 41-septies della legge urbanistica, che rendono assolutamente ine- dificabili le fasce comprese nella zona asservita dalla legge. La preclusione, dunque, dello sfruttamento edificabile dell'area non può comportare al proprietario alcun deprezzamento del quale 29RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio debba tenersi conto in sede di determinazione del valore dell'immo- bile. Si è anche chiarito che si tratta di una disciplina assolutamente inderogabile,sicché non può neppure ipotizzarsi una bipartizione di tali aree rientranti nelle fasce di rispetto a seconda che si trovino all'interno di zone classificate come edificatorie dallo strumento ur- banistico, ovvero nell'ambito di zone inedificabili; ciò in quanto è proprio il presupposto su cui si fonda la costruzione ad essere errato, dato che la disposizione legislativa precede logicamente (e gerarchi- camente) la classificazione urbanistica del suolo, precludendole qual- siasi valutazione difforme. Tali limitazioni o menomazioni alla edificabilità di fatto della su- perficie inserita in una fascia di rispetto risultano del tutto irrilevanti ai fini indennitari, ed allo stesso modo agli effetti della espropriazione larvata ex art.46 della legge n. 2359 del 1865. La questione avrebbe potuto essere affrontata solo nell'ipotesi in cui l'attrice si fosse lamentata della diminuzione di valore per i terreni residui, determinata dalla fascia di rispetto(Cass., 17/12/2012, n. 23210), mentre la domanda dell'attrice si è rivolta esclusivamente alla porzione occupata dall'espropriazione. Infatti, nell'ipotesi di opera pubblica realizzata senza la previa emanazione di un regolare provvedimento espropriativo il danno ri- sarcibile deve essere commisurato all'intera perdita patrimoniale su- bita dal proprietario del fondo occupato e pertanto, nei casi in cui l'opera pubblica realizzatasia un ' opera stradale, deve comprendere anche la diminuzione di valore della residua proprietà derivante dal vincolo di inedificabilità (Cass., sez. 1, 20/7/1999, n. 7771). Allo stesso modo,nell'ipotesi di espropriazione parziale di un fondo per l'ampliamento di una strada pubblica, il preesistente vin- colo di inedificabilità (relativo all'obbligo di osservanza delle distanze 30RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio previste per le costruzioni rispetto al ciglio stradale), gravante sull'a- rea espropriata o su parte di essa, si sposta dall'area su cui gravava originariamente a quella contigua, che diviene perciò, nella stessa misura, inedificabile, con la conseguenza che, in questo caso, l'e- sproprio colpisce un'area edificatoria, resa inedificabile nella parte in cui va a sostituire quella precedentemente destinata a zona di ri- spetto stradale (Cass., sez. 1, 24/6/2011, n. 13970; anche Cass., 17/12/2012, n. 23210). 11.2. Va poi aggiunto chepoiché il sistema indennitario creato dall'art. 5-bis legge 8 agosto 1992 n. 359 distingue rigorosamente aree edificabili ed aree agricole, alle quali sono rispettivamente ap- plicabili i criteri di cui al primo comma della stessa disposizione, e al titolo II della leggen. 865 del 1971, l ' eventuale (limitata) edificabi- lità dei suoli agricoli è del tutto irrilevante ai fini indennitari, posto che i criteri di liquidazione sono impostati esclusivamente sul para- metro del valore agricolo in rapporto alle colture praticate. Tale prin- cipio, cui va riconosciuto carattere generale, è applicabile in qualsiasi ambito indennitario connesso all'espropriazione, anche agli effetti dell'art. 46 legge 2359 del 1865, ove si lamenti il deprezzamento di fondi agricoli a causa della realizzazione di un'autostrada, in quanto la fascia di rispetto non preclude la coltivazione del suolo interessato, e quindi l'utilizzazione conforme alla sua natura (Cass., sez. 1, 14/5/1998, n. 4848). Nella specie, si tratta proprio di aree agricole che, come tali, sono state coltivate nel corso degli anni. [OSCURATO:PERSONA], infatti, ha accertato che «tali terreni pote- vano ancora essere sfruttati come già in passato secondo la loro de- stinazione agricola, destinazione agricola di fatto riscontrata al mo- mento dell'immissione in possesso». 31RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], negli stati di consistenza, allegati aiverbali di immissione in possesso del 2/3/1988, venivano descritti tali terreni come agri- coli. Con riferimento ai terreni della Joculano, nel verbale di immis- sione in possesso «si specificava che l'intero appezzamento era col- tivato con piante di pesco in ottimo stato di vegetazione e fioritura», tanto che sul luogo veniva rinvenuto tale [OSCURATO:PERSONA], che di- chiarava di essere il colono. In relazione ai terreni della madre [OSCURATO:PERSONA], di maggiore estensione, la particella era coltivata ad orto «con coltivazioni di pi- selli e fave e qualche albero sparso di pesco, mentre un'altra parti- cella era coltivata interamente a frutteto con alberi di pesco. Anche qui venne trovato un colono, tale [OSCURATO:PERSONA]». 12. Con il quinto motivo di impugnazione si deduce «omesso esame di un fatto decisivo (consistente nella effettiva superficie dei relitti residui inutilizzabili) ex art.360, primo comma, n. 5, c.p.c.». [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente escluso il risarcimento del danno per i terreni relitti inutilizzabili. Tuttavia, la Corteterritoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'estensione dei terreni residui fosse di mq 8.629,73, in relazione all'attrice [OSCURATO:PERSONA], e di mq 4.796,27 per l'altra attrice [OSCURATO:PERSONA]. Per la Corte d ' appello non si trattava di terreni di modeste di- mensioni, che potessero rimanere utilizzati. Per la ricorrente, però, sarebbe erronea la premessa del ragio- namento. In realtà, i relitti erano di dimensioni molto minori, e se- gnatamente di mq 1.013,86, per quanto riguardava [OSCURATO:PERSONA], e mq 101,96 per quanto riguardava [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale aveva indicato le aree residue rimase inutilizzabili in mq 8.629,73 e mq 4.796,27. 32RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], le suddette estensioni non si riferivano solo a i relitti, ma costituivano la sommatoria delle trecategorie di terreno: terreno occupato dal tracciato stradale; fascia di rispetto; relitti. Le superfici occupate dalla strada eranodi mq 1.650 per la ditta Donato e mq 1.010 per la ditta Joculano; le superfici costituenti la fascia di rispetto eranodi m 30; di qui mq 5. 755,86 per la ditta Do- nato e mq 36.84,31 per la ditta Joculano; le superfici costituenti re- litti inutilizzabili erano invece di mq 1.013,87 per la ditta [OSCURATO:PERSONA]- ria e di mq 101,96 per la ditta [OSCURATO:PERSONA]. 13. Il quintomotivo è inammissibile. In sostanza, anche in questo caso, la ricorrente chiede una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Cortedi merito, non consentita in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad esprimere un giudizio di puro merito, reputando che la consistenza delle superfici di terreno resi- due non fosse di minima estensione, sicché ben potevano essere uti- lizzate. Si è sottolineato che «non si tratta» di terreni «di piccole esten- sioni». Per la Corted'appello, infatti, «lo stesso giudice ne indica, peral- tro, le estensioni rispettivamente di mq 8.629,73 per quanto ri- guarda l'attrice Donato e mq 4.796,27 per l'attrice [OSCURATO:PERSONA]- seppa». Per tale ragione, tali superfici non potevano costituire relitti inu- tilizzabili. Tra l'altro, ha aggiunto la Corteterritoriale che era del tutto con- divisibile l'affermazione dell'appellante principale (Consorzio), per il quale «tali terreni potevano ancora essere sfruttati come già in pas- sato secondo la loro destinazione agricola, destinazione agricola di fatto riscontrata al momento dell'immissione in possesso». 33RG 9350/2020 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], risulta superata la tesi della inutilizzabilità. 14. Con il sestomotivo di impugnazione si deduce