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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023

Cassazione n. 06167/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15023/2022) proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma, in persona del Procuratore della Repubblica pro –tempore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Ministero della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro –tempore; -intimati - avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, emessa il 19 aprile 2022, a conclusione del procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 iscritto al R.G. n. 49040/2020, comunicata il 27 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 11 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 15023/22 C.C.11/01/2023 Patrocinio a spese dello Stato – Opposizione liquidazione [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 19 aprile 2022, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

L’ordinanza reputava meritevole diaccoglimento l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione, ritenendo che non fosse stato dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 era stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto.

Infatti, dall’estratto storico del procedimento, in relazione al quale era stato emesso il decreto impugnato, risultava che il provvedimento era stato mandato “a visto PM” in data 23 ottobre 2018.

Sosteneva, ancora, che, pur emergendo – dalla nota sottoscritta dal direttore amministrativo dell’Ufficio affari civili del Tribunale – la non necessaria corrispondenza tra le annotazioni rinvenibili nel registro informatico e le date di effettiva presa in carico dei fascicoli da parte della Procura, in ragione della discriminazione, ai fini della comunicazione di cancelleria, tra il momento dell’effettivo perfezionamento – che si realizza quando l’atto perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario – e quello successivo di effettiva conoscenza, nondimeno, l’indicazione risultante dal registro informatico attestava che era stato dato inizio al subprocedimento di comunicazione, poiché l’atto era stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del P.M.

Osservava, inoltre, il provvedimento impugnato che questo sistema di trasmissione fosse perfettamente equipollente alla comunicazione secondo le modalità prescritte dal codice di rito, circostanza avvalorata dal fatto che lo stesso opponente aveva confermato di avere apposto il proprio visto.

Nella specie, dunque, continuava l’ordinanza impugnata, sarebbe stato onere dell’opponente dimostrare quando l’atto fosse effettivamente pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, onere che per̀ non risultava assolto dallo stesso opponente, sul quale effettivamente incombeva, anche in ragione del principio di vicinanza della prova.

Infine, l’ordinanza escludeva che il P.M. potesse essere condannato al rimborso delle spese del giudizio di opposizione, disponendo invece la condanna alle spese a carico del Ministero della Giustizia, quale parte soccombente, avendo nel procedimento sostenuto le tesi del P.M. con le note depositate e specificamente contestato la proposta eccezione di inammissibilità. 2.– Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c.

Al riguardo, l’istante deduce che non avrebbe mai ricevuto una ritualecomunicazione del decreto opposto e che la decisione gravata si sarebbe fondata sulle sole risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, che per̀ non sarebbe stata in grado di attestare che l’atto fosse stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di rito, e ciò sebbene l’Ufficio di Procura si fosse dotato di un indirizzo PEC presso cui effettuare le eventuali comunicazioni. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.

In proposito, l’istante obietta che la decisione gravata non avrebbe preso in alcuna considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’Ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, versata in atti con la memora depositata dinanzi al Giudice dell’opposizione, nella quale si riferivache alcuna comunicazione telematica o cartacea fosse stata effettuata.

L’omessa valutazione di tale attestazione avrebbe indotto il Giudice all’erronea conclusione che l’atto fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità del P.M. ed avrebbe, quindi, determinato la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto sarebbe stato erroneamente onerato il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità, sebbene fosse stato documentato che l’atto non vi era mai pervenuto. 3.–Il ricorso ̀ infondato.

Infatti, è incensurabile la valutazione di inammissibilità per tardività dell’opposizione a suo tempo proposta da parte dell’odierno ricorrente, sia pure sulla scorta di una motivazione in parte differente da quella posta a fondamento dell’ordinanza impugnata.

E ciò perché, in caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, si applica il termine impugnatorio c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento.

Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all’esito di un processo che, ancorché sommario, ̀ idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri, all’applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all’art. 327 c.p.c.

Il Tribunale di Roma ha, infatti, concluso per la tardività dell’opposizione, sul presupposto che, pur essendo stata fornita la dimostrazione della comunicazione del decreto opposto all’Ufficio del Procuratore della Repubblica, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte dal codice di rito – nondimeno da reputarsi equipollenti, in quanto idonee a far pervenire l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario – , l’opponente non aveva dimostrato, pur essendovi tenuto ex art. 2697 c.c., che il ricorso fosse stato proposto nei trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto, secondo quanto prescritto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 106/2016, a mente della quale il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui all’art. 702-quater c.p.c., deve ritenersi parimenti riferito, sia all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all’appello avverso l’ordinanza di cui all’art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti.

I motivi di ricorso, valutati unitariamente, appaiono finalizzati a contestare tale conclusione e sono rivolti a negare la rilevanza che il Giudice dell’opposizione ha assegnato alla trasmissione del fascicolo per il visto del P.M., quale modalità comunicativa sostanzialmente equipollente alla comunicazione prescritta dal codice di rito.

Tuttavia, rileva la Corte che la tardività dell’opposizione va ribadita, a prescindere dalla validità ed effettività della comunicazione del provvedimento opposto, per essere stata l’opposizione avanzata ben oltre il termine lungo di cui all’art.327 c.p.c., termine che deve reputarsi suscettibile di applicazione anche al procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5662 del 21/02/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5660 del 21/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 17624 del 25/08/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 32961 del 13/12/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018).

Tali conclusioni debbono essere tenute ferme anche a fronte della modifica del termine di cui all’art. 327 c.p.c., essendo il termine semestrale ivi stabilito comunque idoneo ad assicurare un congruo spatium deliberandi , atto a permettere al soccombente di informarsi circa l’esito del giudizio che lo riguarda, e dovendo darsi adeguata tutela all’esigenza di certezza dei diritti controversi, tramite la formazione della cosa giudicata.

Ad opinare diversamente, il provvedimento di liquidazione dei compensi, oggetto del presente giudizio, risulterebbe suscettibile di impugnazione senza termine, non solo per la parte contumace nel giudizio cui si riferisce la richiesta di liquidazione, ma anche per la stessa parte richiedente, ove risulti omessa la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, determinandosi, pertanto, proprio quella situazione di impasse che aveva portato a sollevare la questione di legittimità costituzionale, poi disattesa dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 106/2016, la quale – pur avendo affermato l’applicabilità del termine di cui all’art. 702-quater c.p.c. – ̀ , in ogni caso, espressiva dell’esigenza di individuare comunque un termine per la formazione della res iudicata.

Poste tali premesse, si rileva, per quanto ̀ dato cog liere dal ricorso e dall’ordinanza impugnata, che il decreto di liquidazione opposto ̀ stato emesso in data 7 settembre 2018 e depositato in data 23 ottobre 2018 e che il ricorso introduttivo dell’opposizione ̀ stato, invece, depositato in data 29 settem bre 2020 (come sostenuto a pag. 2 del ricorso), risultando, all’esito, evidente che l’opposizione ̀ tardiva rispetto al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis (in ordine a casi analoghi, tra le ultime, Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 37014 del 16/12/2022; Sez. 6-2, Ordinanze n. 34682, n. 34665, n. 34663, n. 34662, n. 34659 e n. 34657 del 24/11/2022; Sez. 6-2, Ordinanze n. 34534, n. 34533, n. 34532, n. 34530, n. 34528, n. 34527, n. 34519, n. 34518, n. 34517, n. 34514, n. 34512, n. 34510, n. 34507, n. 34506, n. 34505, n. 34503, n. 34502, n. 34500, n. 34497, n. 34495, n. 34493, n. 34489, n. 34486 e n. 34480 del 23/11/2022; Sez. 6-2, Ordinanze n. 34369, n. 34355, n. 34351, n. 34350, n. 34349, n. 34348, n. 34347 e n. 34346 del 22/11/2022; Sez. 6-2, Ordinanze n. 34099, n. 34098, n. 34097, n. 34096, n. 34095, n. 34094, n. 34093, n. 34092, n. 34091, n. 34085, n. 34084, n. 34083, n. 34082, n. 34081, n. 34080, n. 34079, n. 34078 e n. 34077 del 18/11/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 30432 del 17/10/2022). 4.–Conseguentemente il ricorso deve essere respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, sia perché il ricorso ̀ stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale ̀ esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 35513 del 19/11/2021; Sez. 1, Sentenza n. 19711 del 02/10/2015; Sez. 1, Sentenza n. 20652 del 07/10/2011; Sez.

U, Sentenza n. 5079 del 09/03/2005; Sez.

U, Sentenza n. 5165 del 12/03/2004), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

Né sussistono i presupposti processuali per il versamento –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente (Pubblico Ministero) , di un ulteriore importo a ti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 15023/2022) proposto da: PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Roma, in persona del Procuratore della Repubblica pro –tempore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Ministero della GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro –tempore; -intimati - avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, emessa il 19 aprile 2022, a conclusione del procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 iscritto al R.G. n. 49040/2020, comunicata il 27 aprile 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio in data 11 gennaio 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 15023/22 C.C.11/01/2023 Patrocinio a spese dello Stato – Opposizione liquidazione [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 19 aprile 2022, dichiarava inammissibile l’opposizione proposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma avverso il provvedimento con il quale lo stesso Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L’ordinanza reputava meritevole diaccoglimento l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’opposizione, ritenendo che non fosse stato dimostrato dall’opponente che il rimedio di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 era stato esperito nei trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento opposto. Infatti, dall’estratto storico del procedimento, in relazione al quale era stato emesso il decreto impugnato, risultava che il provvedimento era stato mandato “a visto PM” in data 23 ottobre 2018. Sosteneva, ancora, che, pur emergendo – dalla nota sottoscritta dal direttore amministrativo dell’Ufficio affari civili del Tribunale – la non necessaria corrispondenza tra le annotazioni rinvenibili nel registro informatico e le date di effettiva presa in carico dei fascicoli da parte della Procura, in ragione della discriminazione, ai fini della comunicazione di cancelleria, tra il momento dell’effettivo perfezionamento – che si realizza quando l’atto perviene nella sfera di conoscibilità del destinatario – e quello successivo di effettiva conoscenza, nondimeno, l’indicazione risultante dal registro informatico attestava che era stato dato inizio al subprocedimento di comunicazione, poiché l’atto era stato indirizzato verso la sfera di conoscibilità del P.M. Osservava, inoltre, il provvedimento impugnato che questo sistema di trasmissione fosse perfettamente equipollente alla comunicazione secondo le modalità prescritte dal codice di rito, circostanza avvalorata dal fatto che lo stesso opponente aveva confermato di avere apposto il proprio visto. Nella specie, dunque, continuava l’ordinanza impugnata, sarebbe stato onere dell’opponente dimostrare quando l’atto fosse effettivamente pervenuto nella sua sfera di conoscibilità, onere che per̀ non risultava assolto dallo stesso opponente, sul quale effettivamente incombeva, anche in ragione del principio di vicinanza della prova. Infine, l’ordinanza escludeva che il P.M. potesse essere condannato al rimborso delle spese del giudizio di opposizione, disponendo invece la condanna alle spese a carico del Ministero della Giustizia, quale parte soccombente, avendo nel procedimento sostenuto le tesi del P.M. con le note depositate e specificamente contestato la proposta eccezione di inammissibilità. 2.– Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero della Giustizia sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 136 c.p.c. Al riguardo, l’istante deduce che non avrebbe mai ricevuto una ritualecomunicazione del decreto opposto e che la decisione gravata si sarebbe fondata sulle sole risultanze della schermata del fascicolo prodotta dal sistema SICID, che per̀ non sarebbe stata in grado di attestare che l’atto fosse stato effettivamente comunicato nelle forme prescritte dal codice di rito, e ciò sebbene l’Ufficio di Procura si fosse dotato di un indirizzo PEC presso cui effettuare le eventuali comunicazioni. 2.– Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. In proposito, l’istante obietta che la decisione gravata non avrebbe preso in alcuna considerazione l’attestazione redatta dal direttore amministrativo dell’Ufficio affari civili della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, versata in atti con la memora depositata dinanzi al Giudice dell’opposizione, nella quale si riferivache alcuna comunicazione telematica o cartacea fosse stata effettuata. L’omessa valutazione di tale attestazione avrebbe indotto il Giudice all’erronea conclusione che l’atto fosse pervenuto nella sfera di conoscibilità del P.M. ed avrebbe, quindi, determinato la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in quanto sarebbe stato erroneamente onerato il Pubblico Ministero di dover dimostrare la data di effettiva entrata dell’atto nella sua sfera di conoscibilità, sebbene fosse stato documentato che l’atto non vi era mai pervenuto. 3.–Il ricorso ̀ infondato. Infatti, è incensurabile la valutazione di inammissibilità per tardività dell’opposizione a suo tempo proposta da parte dell’odierno ricorrente, sia pure sulla scorta di una motivazione in parte differente da quella posta a fondamento dell’ordinanza impugnata. E ciò perché, in caso di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al difensore di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002, si applica il termine impugnatorio c.d. lungo di cui all’art. 327 c.p.c., sia per la parte contumace che per quella costituita, ove non intervenga la comunicazione del provvedimento. Il decreto di liquidazione viene, infatti, emesso all’esito di un processo che, ancorché sommario, ̀ idoneo ad assicurare la tutela dei diritti soggettivi con caratteri di stabilità e definitività e che soggiace, quindi, alla pari degli altri, all’applicazione degli strumenti presenti nel sistema aventi carattere generale, tra cui quello di cui all’art. 327 c.p.c. Il Tribunale di Roma ha, infatti, concluso per la tardività dell’opposizione, sul presupposto che, pur essendo stata fornita la dimostrazione della comunicazione del decreto opposto all’Ufficio del Procuratore della Repubblica, sia pure con modalità diverse da quelle prescritte dal codice di rito – nondimeno da reputarsi equipollenti, in quanto idonee a far pervenire l’atto nella sfera di conoscibilità del destinatario – , l’opponente non aveva dimostrato, pur essendovi tenuto ex art. 2697 c.c., che il ricorso fosse stato proposto nei trenta giorni dalla conoscibilità dell’atto, secondo quanto prescritto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 106/2016, a mente della quale il termine, di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, di cui all’art. 702-quater c.p.c., deve ritenersi parimenti riferito, sia all’opposizione avverso il decreto sulle spese di giustizia, sia all’appello avverso l’ordinanza di cui all’art. 702-ter dello stesso codice, per esigenze di omogeneità del rito, al quale i due (sia pur diversi) comparati procedimenti sono ricondotti. I motivi di ricorso, valutati unitariamente, appaiono finalizzati a contestare tale conclusione e sono rivolti a negare la rilevanza che il Giudice dell’opposizione ha assegnato alla trasmissione del fascicolo per il visto del P.M., quale modalità comunicativa sostanzialmente equipollente alla comunicazione prescritta dal codice di rito. Tuttavia, rileva la Corte che la tardività dell’opposizione va ribadita, a prescindere dalla validità ed effettività della comunicazione del provvedimento opposto, per essere stata l’opposizione avanzata ben oltre il termine lungo di cui all’art.327 c.p.c., termine che deve reputarsi suscettibile di applicazione anche al procedimento di opposizione di cui all’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 5662 del 21/02/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 5660 del 21/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 17624 del 25/08/2020; Sez. 1, Ordinanza n. 32961 del 13/12/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 16893 del 27/06/2018). Tali conclusioni debbono essere tenute ferme anche a fronte della modifica del termine di cui all’art. 327 c.p.c., essendo il termine semestrale ivi stabilito comunque idoneo ad assicurare un congruo spatium deliberandi , atto a permettere al soccombente di informarsi circa l’esito del giudizio che lo riguarda, e dovendo darsi adeguata tutela all’esigenza di certezza dei diritti controversi, tramite la formazione della cosa giudicata. Ad opinare diversamente, il provvedimento di liquidazione dei compensi, oggetto del presente giudizio, risulterebbe suscettibile di impugnazione senza termine, non solo per la parte contumace nel giudizio cui si riferisce la richiesta di liquidazione, ma anche per la stessa parte richiedente, ove risulti omessa la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria, determinandosi, pertanto, proprio quella situazione di impasse che aveva portato a sollevare la questione di legittimità costituzionale, poi disattesa dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 106/2016, la quale – pur avendo affermato l’applicabilità del termine di cui all’art. 702-quater c.p.c. – ̀ , in ogni caso, espressiva dell’esigenza di individuare comunque un termine per la formazione della res iudicata. Poste tali premesse, si rileva, per quanto ̀ dato cog liere dal ricorso e dall’ordinanza impugnata, che il decreto di liquidazione opposto ̀ stato emesso in data 7 settembre 2018 e depositato in data 23 ottobre 2018 e che il ricorso introduttivo dell’opposizione ̀ stato, invece, depositato in data 29 settem bre 2020 (come sostenuto a pag. 2 del ricorso), risultando, all’esito, evidente che l’opposizione ̀ tardiva rispetto al termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis (in ordine a casi analoghi, tra le ultime, Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 37014 del 16/12/2022; Sez. 6-2, Ordinanze n. 34682, n. 34665, n. 34663, n. 34662, n. 34659 e n. 34657 del 24/11/2022; Sez. 6-2, Ordinanze n. 34534, n. 34533, n. 34532, n. 34530, n. 34528, n. 34527, n. 34519, n. 34518, n. 34517, n. 34514, n. 34512, n. 34510, n. 34507, n. 34506, n. 34505, n. 34503, n. 34502, n. 34500, n. 34497, n. 34495, n. 34493, n. 34489, n. 34486 e n. 34480 del 23/11/2022; Sez. 6-2, Ordinanze n. 34369, n. 34355, n. 34351, n. 34350, n. 34349, n. 34348, n. 34347 e n. 34346 del 22/11/2022; Sez. 6-2, Ordinanze n. 34099, n. 34098, n. 34097, n. 34096, n. 34095, n. 34094, n. 34093, n. 34092, n. 34091, n. 34085, n. 34084, n. 34083, n. 34082, n. 34081, n. 34080, n. 34079, n. 34078 e n. 34077 del 18/11/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 30432 del 17/10/2022). 4.–Conseguentemente il ricorso deve essere respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, sia perché il ricorso ̀ stato proposto dalla Procura della Repubblica, in qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale, per il quale ̀ esclusa la condanna al pagamento delle spese processuali, nonostante la soccombenza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 35513 del 19/11/2021; Sez. 1, Sentenza n. 19711 del 02/10/2015; Sez. 1, Sentenza n. 20652 del 07/10/2011; Sez. U, Sentenza n. 5079 del 09/03/2005; Sez. U, Sentenza n. 5165 del 12/03/2004), sia in ragione del mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati. Né sussistono i presupposti processuali per il versamento –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente (Pubblico Ministero) , di un ulteriore importo a ti
Sentenza Cassazione n. 06167/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris