Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 01366/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 26 febbraio 2025 della Corte di appello di Palermo, cheha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigentoil 9 gennaio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] G r i go r as in relazione al reato di cui agli artt. 424, primo comma, e 61, primo comma,n. 5, cod. pen., commesso il 25 febbraio 2018; rilevatoche il ricor re nte lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla valutazione de i contr i buti dichiarativ i e d e gli esiti dell’accertamento peritaledisposto dalla Corte di appello; preso atto che alle do g l i a n z e la Corte territoriale ha già fornito adeguata risposta,coerente alle risultanze processuali, ritenendo il ricorrente responsabile del danneggiamento mediante incendio dell ’autoveicolo sull a scorta di una pluralità di dati probatori,enucleati dal riconoscimento operato con certezza dagli investigatorisui filmati che immortalavano l’autore del misfatto , dagli esiti della perizia antropometricae dall’opposizione dell’imputato asottoporsi ai rili e vi tecnici preliminari all’espletamento della perizia,dal sequestro di indumenti dell’imputato compatibili con quelli indossati dall’individuo ripreso dalle telecamere , dal rinvenimento in possesso del [OSCURATO:PERSONA] di un accendino visibilmente danneggiato dalle fiamme; ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitareuna diversa e alternativa lettura , non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601- 01 ; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482 - 01 ) ; consideratoche all a declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il4 dicembre 2025 Il Consigliere Estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2025 della Corte di appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 26 febbraio 2025 della Corte di appello di Palermo, cheha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Agrigentoil 9 gennaio 2023 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] G r i go r as in relazione al reato di cui agli artt. 424, primo comma, e 61, primo comma,n. 5, cod. pen., commesso il 25 febbraio 2018; rilevatoche il ricor re nte lamenta vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alla valutazione de i contr i buti dichiarativ i e d e gli esiti dell’accertamento peritaledisposto dalla Corte di appello; preso atto che alle do g l i a n z e la Corte territoriale ha già fornito adeguata risposta,coerente alle risultanze processuali, ritenendo il ricorrente responsabile del danneggiamento mediante incendio dell ’autoveicolo sull a scorta di una pluralità di dati probatori,enucleati dal riconoscimento operato con certezza dagli investigatorisui filmati che immortalavano l’autore del misfatto , dagli esiti della perizia antropometricae dall’opposizione dell’imputato asottoporsi ai rili e vi tecnici preliminari all’espletamento della perizia,dal sequestro di indumenti dell’imputato compatibili con quelli indossati dall’individuo ripreso dalle telecamere , dal rinvenimento in possesso del [OSCURATO:PERSONA] di un accendino visibilmente danneggiato dalle fiamme; ritenutopertanto che il ricorso è inammissibile, in quanto il criterio di giudizio applicato è corretto e le censure sono manifestamente infondate e/o tese a sollecitareuna diversa e alternativa lettura , non consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601- 01 ; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482 - 01 ) ; consideratoche all a declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché -valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità -al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrent e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il4 dicembre 2025 Il Consigliere Estensore
Sentenza Cassazione n. 01366/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris