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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 13119/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31903-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale rappresentante, domiciliata “ ex lege ” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] GATTI e MargheritaGATTI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ROSSI , che la rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Improcedibilità del ricorso R.G.N.31903/2021 Cron.

Rep.

Ud.25/1/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 577 /2 1 del la C ote di Appello di PERUGIA , depositata il 12/10/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .

Ritenuto in fatto -che la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) ricorre, sulla base di duemotivi, per la cassazione della sentenza n. 577/21, del 12 ottobre 2021, della Corte di Appello di Perugia, che –accogliendo il gravame esperito, in via incidentale, da lla società [OSCURATO:SOCIETA] av verso la sentenza n. 482/19, del 24 marzo 2019 , del Tribunale di Perugia – ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente – conduttrice in locazione, ad uso diverso da quello abitativo, un bene immobile locatole dalla società [OSCURATO:SOCIETA] – riferi sce esserle stati notificati intimazione di sfratto per morosità, nonché un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva per il pagamento di € 80.877,78, unitamente ad attodi precetto; -che proposta da [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso entrambi tali atti, la stessa– in ragione della mancata costituzione della convenuta –veniva autorizzata a rinnovare la notificazione, ex art. 291 cod. proc. civ.; - che r igettata l’opposizione dal primo giudice (il quale provvedeva a qualificarla come opposizione a decreto ingiuntivo), esperito gravame da entrambe le parti, il giudice di appello accoglieva quello incidentale della locatrice; - che il giudice di seconde cure, infatti, rilevava l’improcedibilità dell’opposizione, in ragione della tardiva costituzione, nel giudizio di primo grado, della già opponente, dato che – avvenuta la notifica dell’atto di opposizione il 25 settembre 2012, ma essendo stato fissato in citazione un termine di comparazione inferiore a 90 giorni (dato che la prima udienza era stata indicata per il 16 novembre 2012) – l’iscrizione a ruolo della causa sarebbe dovuta avvenire non il 5 ottobre 2012, bensì il 30 settembre 2012, operando il termine “dimidiato” di cinque giorni di cui all’art. 165, comma 1, cod. proc. civ.; - che avverso la sentenza della Corte umbra ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto –di due motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ.; - che il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha errato a far decorrere il termine per la costituzione del convenuto dalla prima invalida notificazione dell’opposizione, e non già da quella rinnovata, autorizzata dal primo giudice; - che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1592 cod. civ., assumendo la ricorrente di aver diritto all’indennità prevista da detta norma, in relazione alle addizioni da esso effettuate ed assentite dalla locatrice; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque,rigettata; -che la ricorrente ha depositato memoria; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.

Considerato in diritto -che il ricorso va dichiarato improcedibile;-che la ricorrente non ha provveduto a depositare – a norma dell’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. – la relazione di notificazione della sentenza impugnata, notificazione che si attesta, in ricorso, essere avvenuta il 19 ottobre 2021 (nel medesimoricorso si parla di deposito della copia autentica della sentenza ma non della relata di notifica); -che “il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, cod.proc. c iv ., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione” (Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2019,n. 19695, Rv. 654987-01); - che ad escludere la declaratoria di improcedibilità non può richiamarsi il principio, pure enunciato da questa Corte, secondo cui “il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01); -che, nella specie, la sentenza impugnata risulta pubblicata il 12 ottobre 2021, sicché il perfezionamento della notificazione del ricorso – per [OSCURATO:PERSONA] – risulta avvenuto oltre il termine breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, cod. proc. civ., risalendo al 14dicembre 2021; - che, d’altra parte, neppure ricorrono le due ulteriori condizioni che le Sezioni Unite di questa Corte hanno individuato come ostative alla declaratoria di improcedibilità, ovvero che la relazione di notificazione della sentenza impugnata risulti , comunque, nella disponibilità d i questo giudice di legittimità , per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod.p roc. c iv ., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. c iv .) – mediante l ’ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 6 luglio 2022, n. 21349, Rv. 665188-02); - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; -che in ragione della declaratoria di improcedibilità del ricorso va datoatto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a lla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31903-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del l egale rappresentante, domiciliata “ ex lege ” in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] GATTI e MargheritaGATTI ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ROSSI , che la rappresenta e difende; -controricorrente - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Improcedibilità del ricorso R.G.N.31903/2021 Cron. Rep. Ud.25/1/2023 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 577 /2 1 del la C ote di Appello di PERUGIA , depositata il 12/10/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Ritenuto in fatto -che la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in poi, “[OSCURATO:PERSONA]”) ricorre, sulla base di duemotivi, per la cassazione della sentenza n. 577/21, del 12 ottobre 2021, della Corte di Appello di Perugia, che –accogliendo il gravame esperito, in via incidentale, da lla società [OSCURATO:SOCIETA] av verso la sentenza n. 482/19, del 24 marzo 2019 , del Tribunale di Perugia – ha dichiarato improcedibile l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, l’odiern a ricorrente – conduttrice in locazione, ad uso diverso da quello abitativo, un bene immobile locatole dalla società [OSCURATO:SOCIETA] – riferi sce esserle stati notificati intimazione di sfratto per morosità, nonché un decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva per il pagamento di € 80.877,78, unitamente ad attodi precetto; -che proposta da [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso entrambi tali atti, la stessa– in ragione della mancata costituzione della convenuta –veniva autorizzata a rinnovare la notificazione, ex art. 291 cod. proc. civ.; - che r igettata l’opposizione dal primo giudice (il quale provvedeva a qualificarla come opposizione a decreto ingiuntivo), esperito gravame da entrambe le parti, il giudice di appello accoglieva quello incidentale della locatrice; - che il giudice di seconde cure, infatti, rilevava l’improcedibilità dell’opposizione, in ragione della tardiva costituzione, nel giudizio di primo grado, della già opponente, dato che – avvenuta la notifica dell’atto di opposizione il 25 settembre 2012, ma essendo stato fissato in citazione un termine di comparazione inferiore a 90 giorni (dato che la prima udienza era stata indicata per il 16 novembre 2012) – l’iscrizione a ruolo della causa sarebbe dovuta avvenire non il 5 ottobre 2012, bensì il 30 settembre 2012, operando il termine “dimidiato” di cinque giorni di cui all’art. 165, comma 1, cod. proc. civ.; - che avverso la sentenza della Corte umbra ricorre per cassazione la società [OSCURATO:PERSONA], sulla base – come detto –di due motivi; -che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. –nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 291 cod. proc. civ.; - che il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha errato a far decorrere il termine per la costituzione del convenuto dalla prima invalida notificazione dell’opposizione, e non già da quella rinnovata, autorizzata dal primo giudice; - che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 1592 cod. civ., assumendo la ricorrente di aver diritto all’indennità prevista da detta norma, in relazione alle addizioni da esso effettuate ed assentite dalla locatrice; - che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque,rigettata; -che la ricorrente ha depositato memoria; -che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata. Considerato in diritto -che il ricorso va dichiarato improcedibile;-che la ricorrente non ha provveduto a depositare – a norma dell’art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. – la relazione di notificazione della sentenza impugnata, notificazione che si attesta, in ricorso, essere avvenuta il 19 ottobre 2021 (nel medesimoricorso si parla di deposito della copia autentica della sentenza ma non della relata di notifica); -che “il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369, comma 1, cod.proc. c iv ., copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione” (Cass. Sez. 6-2, ord. 22 luglio 2019,n. 19695, Rv. 654987-01); - che ad escludere la declaratoria di improcedibilità non può richiamarsi il principio, pure enunciato da questa Corte, secondo cui “il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella della notificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dello stesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 10 luglio 2013, n. 17066, Rv. 628539-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 22 settembre 2015, n. 18645, Rv. 636810-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 30 aprile 2019, n. 11386, Rv. 653711-01); -che, nella specie, la sentenza impugnata risulta pubblicata il 12 ottobre 2021, sicché il perfezionamento della notificazione del ricorso – per [OSCURATO:PERSONA] – risulta avvenuto oltre il termine breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, cod. proc. civ., risalendo al 14dicembre 2021; - che, d’altra parte, neppure ricorrono le due ulteriori condizioni che le Sezioni Unite di questa Corte hanno individuato come ostative alla declaratoria di improcedibilità, ovvero che la relazione di notificazione della sentenza impugnata risulti , comunque, nella disponibilità d i questo giudice di legittimità , per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod.p roc. c iv ., ovvero acquisita – nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 cod. proc. c iv .) – mediante l ’ istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 6 luglio 2022, n. 21349, Rv. 665188-02); - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; -che in ragione della declaratoria di improcedibilità del ricorso va datoatto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. PQM La Corte dichiara improcedibile il ricorso, condannando la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere, a lla società [OSCURATO:SOCIETA]., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidandole in € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
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