CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 00673/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BOSNIA-ERZEGOVINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 febbraio 2020 (dep. il 12 marzo 2020) la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] HADZOVIC, ha confermato la pronuncia resa il 18 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Sondrio aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per quattro ipotesi di furto aggravato in concorso e, unificati i fatti sotto il vincolo della continuazione, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione ed euro 1000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e alle I conseguenti statuizioni civili in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. (in relazione al reato descritto al capo h. della rubrica). 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] HADZOVIC, denunciando - con un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) - la violazione della legge penale e il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.), indicando quali norme violate gli artt. 24 e 111 Cost., 604, comma 5-bis, e 420-quater cod. proc. pen., e l'art. 6 Carta EDU, in quanto, nonostante l'esistenza di un legittimo impedimento dell'imputato durante il giudizio innanzi al Tribunale, il processo non è stato «rimesso in primo grado». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La difesa ha dedotto: - di aver documentato innanzi alla Corte territoriale che, durante il giudizio di primo grado, l'imputato fosse in stato di detenzione in Francia; - che, pertanto, non era stato possibile esercitare effettivamente il diritto di difesa, nonostante il Tribunale di Sondrio avesse correttamente dichiarato l'assenza dell'imputato (alla luce della nomina del difensore di fiducia e dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore); - che, nonostante allo stesso difensore fosse già noto lo stato di detenzione all'estero, rappresentato informalmente al Giudice di primo grado e che, tuttavia, non era stato dimostrato, pur essendosi la difesa adoperata in tal senso (mediante richieste presentate al Ministero della giustizia, al Ministero degli affari esteri, all'Amministrazione penitenziaria e all'Interpol), la stessa difesa ha avuto conoscenza dell'atto di polizia giudiziaria comprovante quanto asserito solo successivamente al deposito di esso in data 10 aprile 2019 («nel procedimento parallelo pendente presso il Tribunale di Verbania») e in occasione dell'udienza successiva al deposito medesimo, ossia in prossimità dell'udienza innanzi alla Corte territoriale cui ha potuto offrirlo soltanto dopo la proposizione del gravame (in particolare, all'udienza del 4 febbraio 2020); - erroneamente e contrariamente a quanto esposto nel detto atto di polizia, la Corte territoriale ha assunto che durante il giudizio di primo grado l'imputato constava essere detenuto presso la Casa circondariale di Vercelli e non detenuto all'estero (non ritenendo che il soggetto ristretto in Francia e indicato come [OSCURATO:PERSONA] ADZOVIC e non come [OSCURATO:PERSONA] HADZOVIC, e i cui dati anagrafici corrispondono a quelli dell'imputato, non fosse quest'ultimo); - inoltre, pure erroneamente la Corte di appello avrebbe attribuito alla difesa l'onere di dimostrare la conoscenza del legittimo impedimento nel corso del primo grado, dovendosi invece avere riguardo ai princìpi posti da questa Sez. 5, n. 37185 del 01/07/2019, Della Torre, Rv. 277339 - 01 e, di conseguenza, ravvisare nella specie una nullità «soggett[a], quanto alla possibilità di essere eccepit[a] o rilevat[a], ad un regime equiparabile a quello delle nullità assolute». 3. L'allegazione difensiva è manifestamente infondata. Questa Corte ha già chiarito - e il Collegio intende ribadire tale principio - che «la detenzione all'estero, anche per reato diverso da quello oggetto del giudizio, costituisce legittimo impedimento a comparire in dibattimento, purché risultante dagli atti» (Sez. 6, n. 14788 del 23/01/2020, Traina, Rv. 278760 - 01; Sez. 4, n. 47497 del 03/11/2011, Gasi, Rv. 251740; Sez. 2, n. 24535 del 29/05/2009, Volpe, Rv. 244252). Nel caso in esame: - il difensore ha asserito di aver esposto al Tribunale «informalmente», dato del tutto irrilevante (oltre che non documentabile), che l'imputato nel corso del giudizio di primo grado era detenuto all'estero; e ha assunto peraltro in maniera del tutto generica e senza neppure documentare alcunché di essersi adoperato per dimostrare tale asserto (indicando soltanto gli Uffici destinatari di richieste non specificate né collocate nel tempo); - risulta che, solo all'udienza del 4 febbraio 2020 innanzi alla Corte di appello, egli ha dedotto che [OSCURATO:PERSONA] HADZOVIC era detenuto in Francia, come si trae dall'atto offerto in produzione in quella sede e compiegato al ricorso, dal giorno 9 febbraio 2018 al giorno 8 agosto 2019 (indicato come data di fine pena). Dunque, consta che soltanto nel corso del giudizio di appello, quando l'imputato comunque risultava già libero, è stato dato conto alla Corte distrettuale del suo stato di detenzione e del suo impedimento a comparire innanzi al Tribunale che, invece, non risulta averne avuto contezza. Si rileva, infine, che «l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d'ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato ex art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del motivo di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso