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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021

Cassazione n. 02816/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 020AG34) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27362/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze riformava parzialmente (limitatamente alla revoca dell'espulsione e della confisca di tre cellulari) la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la risalenza dei precedenti, l'occasionalità del comportamento e il ruolo di mero esecutore svolto nella vicenda; che le doglianze sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alle pregresse violazioni di norme penali e alle modalità ben organizzate della detenzione dello stupefacente in luogo diverso dall'abitazione a fronte dei quali non assume valore la generica ammissione di avere detenuto la sostanza, trattandosi di un dato ormai acquisito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 020AG34) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 27362/21 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Firenze riformava parzialmente (limitatamente alla revoca dell'espulsione e della confisca di tre cellulari) la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di anni sei di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la risalenza dei precedenti, l'occasionalità del comportamento e il ruolo di mero esecutore svolto nella vicenda; che le doglianze sono generiche, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, facendo riferimento alle pregresse violazioni di norme penali e alle modalità ben organizzate della detenzione dello stupefacente in luogo diverso dall'abitazione a fronte dei quali non assume valore la generica ammissione di avere detenuto la sostanza, trattandosi di un dato ormai acquisito; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 02816/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris