Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 604/2025

ECLI:EU:C:2025:801
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CC0458

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 16 ottobre 2025 ( 1 ) Causa C‑458/24 [Daraa] ( i ) DO contro Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – [OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa in carico dei richiedenti asilo – Assenza di rischio di trattamento inumano o degradante derivante da carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza – Portata degli obblighi dello Stato membro che ha chiesto la presa in carico del richiedente e che intende procedere al trasferimento di quest’ultimo – Mancata esecuzione del trasferimento del richiedente entro il termine impartito – Trasferimento di competenze»

I. Introduzione

1. Il sistema europeo comune di asilo si basa sull’approccio secondo cui, in linea di principio, un solo Stato membro è competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide nel territorio di uno Stato membro.

Il regolamento (UE) n. 604/2013 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] III») prevede a tal fine, da un lato, una serie di criteri di designazione e, dall’altro, come regola generale, il trasferimento verso lo Stato membro competente se la domanda è presentata altrove nell’Unione europea ( 3 ).

2. Tale sistema è fondato sul principio della fiducia reciproca, in forza del quale si presume che il trattamento riservato ai richiedenti protezione internazionale in ciascuno Stato membro sia conforme, in particolare, ai requisiti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 4 ).

3. Dopo la sentenza N.S. e a. ( 5 ), che è stata codificata dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III ( 6 ), un’eccezione a tale principio di fiducia reciproca e, di conseguenza, al trasferimento allo Stato membro designato come competente si applica qualora sussistano, in tale Stato membro, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta.

4. La presente causa solleva la questione se tale eccezione si applichi anche qualora, al pari della Repubblica italiana, uno Stato membro designato come competente abbia sospeso unilateralmente la presa e la ripresa in carico di tali richiedenti, impedendo così l’esecuzione dei trasferimenti verso il suo territorio.

5. Sulla scia della sentenza Tudmur ( 7 ), il presente rinvio pregiudiziale dà alla Corte l’occasione di chiarire le conseguenze giuridiche di tale situazione nell’ambito dell’interpretazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III.

II. Contesto normativo A.

[OSCURATO:PERSONA] III

6. I considerando 4 e 5 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III enunciano quanto segue: «(4) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo. (5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia per le persone interessate.

Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale».

7. L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito.

Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.

2. Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [Carta], lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente».

8. Il capo III di detto regolamento, che comprende gli articoli da 7 a 15, stabilisce i criteri relativi alla determinazione dello Stato membro competente, tra i quali figura quello del primo paese di ingresso, sancito all’articolo 13, paragrafo 1.

9. L’articolo 18 del medesimo regolamento, contenuto nel capo V di quest’ultimo, riguarda gli obblighi dello Stato membro competente e prevede, al paragrafo 1, lettera a), che «[l]o Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro».

10. Il capo VI del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III riguarda le procedure di presa e di ripresa in carico dei richiedenti e comprende gli articoli da 20 a 33 di tale regolamento.

11. L’articolo 29 di detto regolamento, intitolato «Modalità e termini», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.

Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo

3. (...)

2. Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.

Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito».

B. [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1560/2003

12. L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo ( 8 ), intitolato «Cooperazione ai fini del trasferimento», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Lo Stato membro competente è tenuto a permettere quanto prima il trasferimento del richiedente e a fare in modo che nulla osti al suo ingresso. (...)».

13. Ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento, rubricato «Rinvio e ritardi di trasferimento»: «1.

Lo Stato membro competente è informato senza indugi della decisione di rinviare il trasferimento qualora siano promossi un ricorso o una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero sussistano motivazioni materiali quali lo stato di salute del richiedente, l’indisponibilità del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto all’esecuzione del trasferimento. 1 bis .

Qualora un trasferimento sia ritardato su richiesta dello Stato membro che provvede al trasferimento, quest’ultimo e gli [OSCURATO:PERSONA] membri competenti devono riprendere i contatti al fine di consentire l’organizzazione di un nuovo trasferimento quanto prima possibile, conformemente all’articolo 8, e non oltre due settimane dal momento in cui le autorità vengono a conoscenza della cessazione delle circostanze che hanno causato il ritardo o il rinvio.

In tal caso, prima che sia eseguito il trasferimento viene inviato un modulo standard aggiornato per il trasferimento dei dati prima di un trasferimento, di cui all’allegato VI.

2. Lo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico dell’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, per uno dei motivi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III], ne informa lo Stato membro competente prima dello scadere del termine.

In mancanza di ciò, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale e le altre obbligazioni a norma del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III] ricadono sullo Stato membro richiedente, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento. (...)».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

14. Il ricorrente nel procedimento principale, cittadino siriano, è entrato in [OSCURATO:PERSONA] il 18 aprile 2023 e ha presentato una domanda di asilo il 26 aprile 2023.

Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati Eurodac, la Repubblica italiana è stata identificata come lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda.

15. Il 27 aprile 2023 il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ([OSCURATO:PERSONA] per l’immigrazione e i rifugiati, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») ha quindi presentato alla Repubblica italiana una richiesta di presa in carico del ricorrente nel procedimento principale ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, richiesta alla quale le autorità italiane non hanno risposto.

16. Con decisione del 18 luglio 2023, l’[OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di asilo del ricorrente nel procedimento principale in quanto irricevibile, con la motivazione che la Repubblica italiana era competente per l’esame di tale domanda e ha ordinato l’allontanamento di quest’ultimo verso l’Italia.

17. Il 27 luglio 2023 il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il quale, con decisione del 26 ottobre 2023, ha disposto l’effetto sospensivo del ricorso.

18. Con due circolari datate 5 e 7 dicembre 2022, l’unità «[OSCURATO:PERSONA]» italiana, l’autorità competente facente capo al Ministero dell’Interno italiano, ha informato tutte le altre unità «[OSCURATO:PERSONA]» del fatto che, provvisoriamente e salvo eccezioni, la Repubblica italiana non accettava più trasferimenti di richiedenti la protezione internazionale verso l’Italia in applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III.

19. Secondo il giudice del rinvio, è necessario stabilire se, a causa di tale rifiuto di presa in carico, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sia divenuta lo Stato membro competente in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. La decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi illegittima.

20. Tale giudice ritiene che un siffatto rifiuto costituisca una «rottura del sistema» del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. Questo regolamento partirebbe dalla premessa, fondata sulla fiducia reciproca, secondo la quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri prendono in carico i richiedenti che hanno presentato una domanda di protezione internazionale il cui esame rientra nella loro competenza.

Tenuto conto di tale premessa e dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande, la disposizione dello Stato membro competente a prendere in carico i richiedenti sarebbe una «condizione di applicazione non scritta» dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento.

Pertanto, un rifiuto di presa in carico costituirebbe una violazione di tale disposizione, e ciò indipendentemente dalle condizioni di accoglienza nello Stato membro competente.

Detta disposizione potrebbe quindi condurre ad un trasferimento della competenza alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa.

21. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafo 2, del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III], e rispettivamente il regolamento (UE) 604/2013 (regolamento [OSCURATO:PERSONA] III) in quanto tale, debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro che verifica la competenza deve parimenti proseguire il suo esame dei criteri di cui al capo III e diviene esso stesso competente qualora lo Stato membro competente in forza di siffatti criteri non sia disposto a prendere in carico rimpatriati in base al sistema [OSCURATO:PERSONA]. 2) Se tale obbligo dello Stato membro che verifica la competenza di proseguire il suo esame dei criteri di cui al capo III sussista anche qualora nello Stato membro non disposto alla presa in carico non siano presenti carenze sistemiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III] che comportano il rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della [Carta]. 3) Se l’articolo 33, paragrafo 1, della [direttiva 2013/32/UE ( 9 )] debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, ai sensi della quale una domanda di asilo deve essere parimenti respinta in quanto inammissibile qualora lo Stato membro competente ai sensi del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III] non sia disposto alla presa in carico. 4) Se lo Stato membro che verifica la competenza debba partire dal presupposto del rifiuto di presa in carico dello Stato membro competente ai sensi del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III] qualora il ministero dell’Interno dello Stato membro competente dichiari per iscritto che non verranno provvisoriamente presi in carico rimpatriati in base al sistema [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro competente impedisca susseguentemente la presa in carico di rimpatriati in base al sistema [OSCURATO:PERSONA]. 5) Se il rifiuto dello Stato membro competente di prendere in carico rimpatriati in base al [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III] violi, già di per sé e indipendentemente da un conseguente rischio ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, diritti soggettivi dell’interessato.

Se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 604/2013 (regolamento [OSCURATO:PERSONA] III) preveda anche per siffatta violazione di diritti soggettivi un ricorso giurisdizionale effettivo».

22. Hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente nel procedimento principale, i governi danese, francese, italiano, austriaco e finlandese, nonché la Commissione europea.

All’udienza del 18 giugno 2025 hanno partecipato i governi danese, tedesco, francese, italiano e finlandese, nonché la Commissione.

23. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi della prima e della seconda questione pregiudiziale.

IV. Analisi A. Osservazioni preliminari sulla formulazione delle questioni pregiudiziali e sulla struttura dell’analisi

24. Poiché la prima e la seconda questione pregiudiziale vertono entrambe sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III in caso di sospensione dei trasferimenti verso lo Stato membro designato come competente, ritengo che occorra trattarle congiuntamente.

25. Al riguardo, osservo che, sebbene la prima questione pregiudiziale riguardi indistintamente l’interpretazione di tale disposizione o del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III «in quanto tale», risulta tuttavia dalla sua lettura congiunta con la seconda questione che i dubbi del giudice del rinvio vertono, più precisamente, sul secondo e sul terzo comma di detta disposizione, nella misura in cui esso desidera sapere, per quanto riguarda gli obblighi dello Stato membro che procede all’esame dei criteri di competenza, quali siano le conseguenze di una sospensione unilaterale delle prese in carico da parte dello Stato membro competente.

26. Si deve osservare che il primo comma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, che riguarda la situazione in cui nessuno Stato membro competente può essere designato sulla base dei criteri elencati da tale regolamento, non è pertinente ai fini della presente analisi.

Infatti, il giudice del rinvio indica che le autorità tedesche hanno identificato la Repubblica italiana come Stato membro competente quale primo paese d’ingresso ( 10 ).

27. Inoltre, rilevo che la prima e la seconda questione pregiudiziale menzionano unicamente la sospensione della presa in carico dei richiedenti protezione internazionale.

Orbene, dalla decisione di rinvio nonché dalla sentenza Tudmur ( 11 )risulta che la Repubblica italiana ha sospeso sia la presa sia la ripresa in carico dei richiedenti.

Nella misura in cui l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non li distingue, la mia analisi si applica a queste due situazioni ( 12 )riferendosi unicamente alla presa in carico. 28.

Alla luce di quanto precede, ritengo che la prima e la seconda questione pregiudiziale debbano essere intese nel senso che, con esse, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, o addirittura diviene esso stesso competente, qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri non sia disposto a prendere in carico persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento e qualora non esistano, in quest’ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportano un rischio di trattamento inumano o degradante a norma dell’articolo 4 della Carta.

29. Per fornire una risposta utile e completa al giudice del rinvio, ritengo che occorra esaminare anche l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, secondo il quale, in caso di mancata esecuzione del trasferimento del richiedente protezione internazionale entro il termine impartito, lo Stato membro richiedente assume la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale.

Tale disposizione è stata menzionata da varie parti interessate, nelle loro osservazioni scritte, ed è stata oggetto di discussioni approfondite in udienza.

30. Pertanto, al fine di rispondere alla prima e alla seconda questione, presenterò in un primo tempo (B) un breve richiamo delle condizioni di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III nonché degli insegnamenti tratti dalla sentenza Tudmur, trasponibili al caso di specie.

In un secondo tempo (C), mi occuperò del rapporto tra tale disposizione e l’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento.

B. Sulle condizioni di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III

1. Osservazioni di carattere generale

31. Si ricorda che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III codifica la giurisprudenza relativa al regolamento (CE) n. 343/2003 ( 13 ) (in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] II»), secondo la quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, in forza dell’articolo 4 della Carta, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente qualora non possano ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di quest’ultima disposizione ( 14 ).

32. L’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III precisa che, in una situazione del genere, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente diviene responsabile dell’esame della domanda di protezione internazionale se constata, dopo la prosecuzione dell’esame dei criteri di cui al capo III di detto regolamento, che è impossibile trasferire il richiedente verso uno Stato membro designato sulla base di tali criteri o verso il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata ( 15 ).

33. La genesi giurisprudenziale di tale disposizione attesta che essa è stata concepita come un meccanismo eccezionale, ma necessario, al fine di evitare un’attuazione assoluta dei criteri di determinazione dello Stato membro competente e di consentire così all’Unione e ai suoi [OSCURATO:PERSONA] membri di rispettare i loro obblighi relativi alla protezione dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo ( 16 ).

34. Nel corso degli anni, la Corte ha confermato gli elevati requisiti per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. Pertanto, solo le «carenze sistemiche» che «implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [Carta]» rendono impossibile il trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente, e queste due condizioni sono quindi cumulative ( 17 ).

35. Da quanto precede risulta chiaramente che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non può essere applicato a situazioni diverse da quelle contemplate in tale disposizione.

Come dichiarato dalla Corte nella sentenza N.S. e a. ( 18 ), per quanto riguarda tale regolamento, sarebbe contrario agli obiettivi e al sistema di quest’ultimo che la minima violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di diritto di asilo sia sufficiente per impedire qualunque trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro di regola competente.

2. Applicazione al caso di specie

36. La Corte ha confermato, nella sentenza Tudmur, che le due condizioni cumulative di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non possono essere considerate soddisfatte per il solo motivo che lo Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di tale regolamento ha sospeso unilateralmente la presa in carico dei richiedenti.

Pertanto, una siffatta sospensione unilaterale non dispensa lo Stato membro adito dal verificare l’esistenza di carenze sistemiche e di un rischio di violazione dell’articolo 4 della Carta al termine di un’analisi concreta, fondata su elementi oggettivi, affidabili, precisi e opportunamente aggiornati ( 19 ).

37. La Corte è giunta a questa conclusione basandosi sugli obiettivi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, che mira in particolare a stabilire un metodo chiaro e operativo per determinare lo Stato membro competente e a prevenire i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 20 ).

Secondo la Corte, se lo Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di tale regolamento potesse sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di quest’ultimo, ciò porterebbe a violare tali criteri e rischierebbe di mettere così a repentaglio il buon funzionamento del sistema istituito da detto regolamento ( 21 ).

38. Poiché, come ho indicato ( 22 ), la situazione oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Tudmur riguardava, come nel caso di specie, la sospensione da parte della Repubblica italiana, a partire dal 2022, delle prese in carico, non vedo alcun motivo per discostarsi da tale interpretazione, che conferma il precedente approccio della Corte quanto alla soglia di applicazione rigorosa dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III.

39. Peraltro, la Corte ha ricordato in tale sentenza che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, spetta al giudice competente esaminare i rischi in cui incorre l’individuo interessato al momento stesso del trasferimento , durante la procedura di asilo o al termine di quest’ultima ( 23 ).

40. Pertanto, detta sentenza conferma, a mio avviso, che la ragione per la quale l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non può applicarsi a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale attiene non già alla distinzione, suggerita dal giudice del rinvio, tra la procedura «[OSCURATO:PERSONA]» e la «procedura di asilo», bensì all’assenza di carenze sistemiche che comportino un rischio di trattamento inumano o degradante del richiedente.

In proposito, detto giudice ritiene che tale disposizione riguardi unicamente la procedura di esame della domanda di protezione internazionale, mentre la sospensione delle prese in carico di cui trattasi si limita alla procedura preliminare di esame dei criteri di determinazione dello Stato membro competente previsti da tale regolamento.

Orbene, questo ragionamento contrasta con il carattere generale e assoluto del divieto previsto all’articolo 4 della Carta, dal quale la Corte ha dedotto che il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro competente è escluso in tutte le situazioni in cui esistano motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di trattamento inumano o degradante, ai sensi di tale disposizione, in occasione del suo trasferimento o a seguito di questo ( 24 ).

41. Alla luce di quanto precede, osservo che, in questa fase, la prima e la seconda questione pregiudiziale richiederebbero una risposta negativa.

42. Tuttavia, occorre ancora esaminare, come avevo annunciato al paragrafo 29 delle presenti conclusioni, l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, la cui lettura depone parimenti contro un’interpretazione secondo la quale l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, di tale regolamento dovrebbe applicarsi a una situazione come quella di cui trattasi nel caso di specie.

C. Sul rapporto con l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III

1. Illustrazione della problematica

43. Come risulta dalla motivazione della prima e della seconda questione pregiudiziale ( 25 ), il giudice del rinvio ritiene che la sospensione delle prese in carico di cui trattasi nel caso di specie costituisca una «rottura del sistema» del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III alla quale si dovrebbe porre rimedio in via giurisprudenziale, al fine di conseguire l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande.

44. Orbene, un siffatto approccio sarebbe non solo incompatibile con l’impianto sistematico dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III e con una giurisprudenza consolidata, riassunta al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, ma anche fondato su una lettura a mio avviso incompleta di tale regolamento.

45. Il giudice del rinvio sembra ritenere che il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non preveda alcuna disposizione che disciplini le conseguenze di una sospensione delle prese in carico da parte dello Stato membro competente.

46. Orbene, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III riguarda la situazione in cui il trasferimento del richiedente è escluso a causa di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che comportano un rischio di trattamento inumano o degradante del richiedente.

In assenza di tale situazione eccezionale o dell’applicazione di una clausola discrezionale ( 26 ), detto regolamento prevede, al suo capo VI, l’avvio di una procedura di presa in carico ai fini del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro che è stato determinato come competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.

47. Nella sezione VI del capo VI del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, che disciplina la procedura di trasferimento dei richiedenti, figura l’articolo 29, intitolato «Modalità e termini», il quale prevede, al paragrafo 1, che il trasferimento del richiedente dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avvenga conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, di norma, al più tardi entro sei mesi.

Tale articolo dispone, in sostanza, al paragrafo 2, che se il trasferimento non avviene entro tale termine di sei mesi, che può essere prorogato in caso di detenzione o fuga, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente .

48. Pertanto, qualora, a seguito della scadenza del termine di trasferimento del richiedente, a causa della sospensione della presa in carico da parte dello Stato membro competente, lo Stato membro richiedente, nella fattispecie la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], divenga competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, il trasferimento di competenza avviene non già nella fase dell’esame dei criteri di determinazione dello Stato membro competente, bensì nella fase della procedura di trasferimento del richiedente ( 27 ).

49. Orbene, come risulta dalle loro osservazioni scritte e orali ( 28 ), le parti interessate espongono diverse interpretazioni possibili quanto all’applicabilità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III a una situazione del genere.

50. Al fine di determinare la pertinenza di tali diverse interpretazioni, procederò all’analisi della formulazione, del contesto e degli obiettivi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, tenendo conto della sua genesi e della giurisprudenza della Corte relativa al trasferimento di competenza alla scadenza del termine di trasferimento del richiedente protezione internazionale.

2. Interpretazione letterale e contestuale

51. In primo luogo, rilevo che i termini dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non limitano il trasferimento di competenza a determinate fattispecie o motivi.

L’unica situazione espressamente enunciata, alla seconda frase di tale disposizione, è quella della proroga del termine di trasferimento del richiedente in caso di detenzione o di fuga.

52. Dal punto di vista della sola logica del testo del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, tale seconda frase, in quanto enuncia le situazioni di proroga del termine di trasferimento, non può limitare la prima frase di tale disposizione, formulata in termini aperti («Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi (...)»).

53. Tale interpretazione è confermata dalla sentenza Shiri ( 29 ), nella quale la Corte ha rilevato che dal tenore letterale stesso dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III risulta che tale disposizione prevede un trasferimento automatico della competenza allo Stato membro richiedente, senza subordinare tale trasferimento a una qualsivoglia reazione dello Stato membro competente.

In particolare, non è necessario, secondo la Corte, che lo Stato membro rifiuti di prendere o di riprendere in carico l’interessato ( 30 ).

54. In secondo luogo, alla luce del contesto della disposizione in questione, osservo che il regolamento n. 1560/2003 si riferisce, per quanto riguarda le modalità di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, al caso in cui il rinvio del trasferimento del richiedente sia dovuto ad un ricorso o ad una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero sussistano motivazioni materiali «quali lo stato di salute del richiedente, l’indisponibilità del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto all’esecuzione del trasferimento» ( 31 ).

Si deve tuttavia constatare che si tratta solo di un elenco esemplificativo.

55. Inoltre, il trasferimento automatico della competenza nella fase della procedura di trasferimento del richiedente stabilisce, a mio avviso, una chiara distinzione tra l’articolo 29, paragrafo 2, e l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. Quest’ultima disposizione richiede, da parte delle autorità nazionali dello Stato membro incaricato di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, una valutazione delle condizioni cumulative connesse alle carenze sistemiche che comportano un rischio, per l’interessato, di essere esposto a trattamenti contrari all’articolo 4 della Carta.

Inoltre, essa prevede un trasferimento di competenza solo in un secondo tempo, dovendo le autorità di tale Stato membro, in un primo tempo, proseguire l’esame dei criteri di competenza ( 32 ).

56. Pertanto, al pari della Commissione e dei governi francese e italiano, ritengo che, interpretato letteralmente e nel suo contesto, l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III si applichi a tutti i casi di mancata esecuzione del trasferimento del richiedente entro il termine previsto di sei mesi.

57. Ciò premesso, ci si potrebbe chiedere se, adottando l’articolo 29 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, il legislatore dell’Unione abbia voluto che la scadenza del termine di trasferimento del richiedente di sei mesi conduca, in modo quasi automatico, al trasferimento di competenza anche qualora lo Stato membro richiesto abbia sospeso i trasferimenti effettivi verso il suo territorio e le conseguenze del mancato rispetto del termine di trasferimento del richiedente a causa della decisione unilaterale di quest’ultimo Stato membro siano così imputate allo Stato membro richiedente.

58. Infatti, l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III dispone che il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente avviene «previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati» e non appena ciò sia materialmente possibile.

Tali termini potrebbero indicare che questa disposizione è stata introdotta presupponendo che lo Stato membro richiesto sia disposto a prendere o riprendere in carico il richiedente protezione internazionale interessato.

59. Per meglio comprendere la portata dell’articolo 29 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, mi sembra utile ripercorrere la sua genesi.

3. Interpretazione storica

60. Il trasferimento di competenza verso lo Stato membro richiedente alla scadenza del termine di trasferimento del richiedente è stato istituito dal regolamento [OSCURATO:PERSONA]

II. Tale regolamento prevedeva, per le procedure di presa e di ripresa in carico, due disposizioni formulate negli stessi termini dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III ( 33 ).

61. Per quanto riguarda le prese in carico, dalla motivazione della proposta della Commissione ( 34 ) del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II risulta che tale trasferimento di competenza, sconosciuto alla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ( 35 ), che non prevedeva una siffatta conseguenza in caso di fallimento del trasferimento del richiedente, si basava, da un lato, sulle considerazioni che «lo Stato membro inadempiente nell’attuazione degli obiettivi di controllo dell’immigrazione clandestina comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri deve assumerne le conseguenze nei confronti dei suoi partner».

Dall’altro lato, tale meccanismo mirava ad «evitare che si verificasse il fenomeno dei “richiedenti asilo vaganti”, la cui domanda non è esaminata in alcun Stato membro» ( 36 ).

62. Per quanto concerne le procedure di ripresa in carico, la motivazione della proposta del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II indicava che la disposizione che prevede il trasferimento di competenza «stabilisce la conseguenza dell’incapacità dello Stato richiedente di effettuare il trasferimento verso lo Stato competente: l’accordo dato alla ripresa in carico decade e lo Stato membro richiedente deve assumersi la responsabilità del richiedente asilo» ( 37 ).

63. Le disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II corrispondenti all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III sono state quindi inizialmente previste, da un lato, per le situazioni di mancata esecuzione del trasferimento del richiedente imputabile allo Stato membro richiedente e, dall’altro, per garantire che la domanda di asilo sia infine trattata da uno Stato membro.

64. L’assenza, nella motivazione della proposta del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, di qualsiasi menzione di una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non consente, a mio avviso, in nessun caso di concludere che tale situazione non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. È nella natura delle questioni giuridiche che il legislatore non può prevedere, al momento dell’adozione di una norma, tutti i possibili scenari che possono derivarne.

65. Peraltro, come osservato, in sostanza, dal governo finlandese, non è sorprendente che la fattispecie di una sospensione unilaterale delle prese in carico da parte di uno Stato membro non sia stata espressamente prevista nel testo dei regolamenti [OSCURATO:PERSONA] II e III: prevedere tale ipotesi avrebbe implicato che il legislatore supponesse che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non avrebbero rispettato gli obblighi ad essi incombenti in forza di tali regolamenti.

66. Orbene, ritengo che un’interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III secondo la quale tale disposizione si applica all’ipotesi di sospensione unilaterale della presa in carico dei richiedenti asilo da parte dello Stato membro competente non solo corrisponda alla formulazione aperta di tale disposizione, ma sia altresì conforme, come illustrerò in prosieguo, agli obiettivi di tale regolamento.

4. Interpretazione teleologica a) Sugli obiettivi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III

67. I governi che hanno partecipato all’udienza hanno espresso opinioni divergenti sugli obiettivi che dovrebbero essere presi in considerazione nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. Da un lato, i governi francese, italiano, austriaco e finlandese hanno invocato l’obiettivo di celerità della determinazione dello Stato membro competente e la garanzia dell’accesso effettivo alle procedure di asilo, come menzionato ai considerando 4 e 5 di tale regolamento.

68. Dall’altro lato, i governi danese e tedesco hanno insistito sulla necessità di prevenire l’elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente e il fenomeno dell’«asylum shopping», vale a dire che i cittadini di paesi terzi scelgono di fatto liberamente lo Stato membro che tratta le loro domande di protezione internazionale.

Secondo tali governi, l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non può essere interpretato nel senso che esso comporta, nel caso di specie, un trasferimento di competenza alla scadenza del termine di sei mesi.

In caso contrario, la Repubblica italiana si svincolerebbe unilateralmente dagli obblighi ad essa incombenti in forza di tale regolamento e, in particolare, dalla sua competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale.

69. Anzitutto, interpretare l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III come applicabile in caso di mancata esecuzione del trasferimento del richiedente a causa della sospensione unilaterale delle prese in carico da parte dello Stato membro competente è, a mio avviso, conforme all’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale e di accesso effettivo alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, di cui al considerando 5 di tale regolamento.

70. In proposito, al pari della Commissione nonché dei governi austriaco, finlandese, francese e italiano, ritengo che tale interpretazione consenta, da un lato, di mantenere la competenza dello Stato membro designato come competente e, quindi, il sistema dei criteri di determinazione della competenza istituito dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] III durante il termine di trasferimento di sei mesi.

Nel caso di specie, poiché il governo italiano ha indicato che la sospensione era solo temporanea, essa potrebbe essere revocata in qualsiasi momento.

71. Dall’altro lato, l’applicazione del meccanismo di trasferimento automatico della competenza alla scadenza del termine legale ( 38 )consente, a mio avviso, di far prevalere la certezza del diritto quanto alla determinazione dello Stato membro competente e garantire così un accesso effettivo alle procedure di riconoscimento di una protezione internazionale.

72. Inoltre, quanto all’argomento dei governi danese e tedesco secondo cui un trasferimento di competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III svuoterebbe di contenuto la concezione restrittiva dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, di tale regolamento, ricordo che tali disposizioni si basano su condizioni distinte e perseguono finalità proprie ( 39 ).

Inoltre, tali governi non contestano che, come emerge dalla sentenza Tudmur, quest’ultima disposizione non si applichi alla situazione di cui trattasi nel caso di specie. b) Sulla giurisprudenza della Corte relativa al trasferimento di competenza

73. La giurisprudenza della Corte conferma che l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III dà, in definitiva, priorità all’interesse dei cittadini di paesi terzi a che le loro domande di protezione internazionale siano trattate rapidamente rispetto al rischio di elusione dei criteri di determinazione che sarebbe avallato dal trasferimento di competenza dallo Stato membro normalmente competente verso lo Stato membro in cui una siffatta domanda è stata presentata.

74. Pertanto, in primo luogo, la Corte ha rilevato che l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III si inserisce nell’obiettivo di un rapido trattamento delle domande di protezione internazionale ( 40 ) e prevede unicamente una proroga del termine, in via eccezionale, in taluni casi frequenti di impossibilità materiale di esecuzione della decisione di trasferimento ( 41 ).

75. In secondo luogo, la Corte non ha escluso dall’ambito di applicazione di tale disposizione le circostanze connesse all’impossibilità di procedere al trasferimento del richiedente che non sono imputabili allo Stato membro richiedente, quali la pandemia di COVID-19 ( 42 ) o lo stato di salute del richiedente ( 43 ).

Inoltre, la Corte ha sottolineato che il legislatore dell’Unione non ha ritenuto che l’impossibilità materiale di procedere all’esecuzione di una decisione di trasferimento dovesse essere considerata idonea a giustificare l’interruzione o la sospensione del termine di trasferimento del richiedente di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III ( 44 ). c) Sulla fiducia reciproca e sul deferimento al legislatore

76. Rilevo che i governi tedesco e danese sostengono nelle loro osservazioni che l’interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III che propongo di adottare contrasterebbe con il principio della fiducia reciproca e sancirebbe una violazione del diritto dell’Unione da parte della Repubblica italiana.

77. Non sono persuaso di tali argomenti.

78. In primo luogo, ritengo che l’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non pregiudichi il principio della fiducia reciproca.

Sebbene dalla giurisprudenza della Corte risulti costantemente che il sistema europeo comune di asilo è stato concepito sulla base di tale principio ( 45 ), l’applicazione di detta disposizione non costituisce un’eccezione alla presunzione del rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, dei diritti fondamentali da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Come ho appena esposto, il trasferimento automatico della competenza a esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi di detta disposizione non dipende dal motivo per cui il richiedente non è stato trasferito entro il termine impartito.

79. In secondo luogo, è vero che dalla sentenza Tudmur risulta che l’annuncio fatto unilateralmente da uno Stato membro di sospendere tutti i trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale verso il suo territorio e, pertanto, le procedure di presa e di ripresa in carico di tali richiedenti viola gli obblighi ad esso incombenti nell’ambito del sistema europeo comune di asilo ( 46 ).

Tuttavia, ritengo che la soluzione a tale inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non possa essere cercata in un’interpretazione di tale regolamento contraria al suo tenore letterale e agli obiettivi che esso persegue.

Come parimenti indicato dal governo finlandese nelle sue osservazioni scritte, esistono mezzi adeguati nel diritto dell’Unione per sanzionare le violazioni da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti da detto regolamento.

80. In terzo luogo, la Corte è competente solo ad interpretare la legge, nei limiti della formulazione e degli obiettivi dei testi legislativi in vigore.

Rientra nel compito e nelle scelte politiche del legislatore riformare una normativa mediante la procedura legislativa.

81. Mi riferisco, al riguardo, alla recente riforma del diritto di asilo che ha portato all’adozione, nel maggio del 2024, del patto sulla migrazione e l’asilo, in cui rientra il regolamento (UE) 2024/1351 ( 47 ).

82. Si deve osservare che il testo dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III è stato ripreso all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento 2024/1351, precisando al contempo i casi in cui il termine del trasferimento del richiedente può essere prorogato nonché la durata massima di tale proroga ( 48 ), al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente comporti la cessazione o il trasferimento della competenza verso un altro Stato membro ( 49 ).

Inoltre, come indicato dalla Commissione in udienza, il legislatore ha previsto norme derogatorie che consentono allo Stato membro che si trovi di fronte a una situazione eccezionale di arrivi massicci di essere esonerato dal suo obbligo di riprendere in carico un richiedente ( 50 ) nonché un meccanismo di solidarietà obbligatoria al fine di fornire un sostegno agli [OSCURATO:PERSONA] membri soggetti ad una pressione migratoria e di garantire un accesso rapido alle procedure di concessione della protezione internazionale ( 51 ).

83. A mio avviso, ne consegue che, allo stadio attuale della normativa dell’Unione in materia, l’impossibilità di trasferire effettivamente un richiedente a causa della sospensione unilaterale, da parte dello Stato membro designato come competente, della presa in carico dei richiedenti protezione internazionale rientra, in assenza di altri meccanismi, nel meccanismo del trasferimento di competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III.

V. Conclusione

84. Alla luce di tutte le sovraesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alla prima e alla seconda questione pregiudiziale sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]): L’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che: lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento e non diviene esso stesso competente qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri non sia disposto a prendere in carico persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento e non sussistano, in quest’ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportino un rischio di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’inapplicabilità dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento n. 604/2013 non osta tuttavia a che, alla scadenza del termine di trasferimento del richiedente previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento, un trasferimento di competenza avvenga alle condizioni previste all’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 ). ( 3 )

V. articolo 3, paragrafo 1, e articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. ( 4 ) V., in particolare, sentenze del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punto 82 ), e del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mutua fiducia in caso di trasferimento) ( C‑392/22 , EU:C:2024:195 , punto 45 ). ( 5 ) Sentenza del 21 dicembre 2011 ( C‑411/10 e C‑493/10 , EU:C:2011:865 , punto 106 ). ( 6 ) V., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punto 86 ). ( 7 ) Sentenza del 19 dicembre 2024 (C‑185/24 e C‑189/24, in prosieguo: la «sentenza Tudmur», EU:C:2024:1036 ). ( 8 ) GU 2003, L 222, pag. 3 , come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 ( GU 2014, L 39, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1560/2003»). ( 9 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ). ( 10 )

V. articolo 13, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. ( 11 )

V. punti 18 e

19. La causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava la situazione di sospensione dei trasferimenti dei richiedenti verso l’Italia di cui trattasi nel caso di specie. ( 12 ) Pertanto, il fatto che le informazioni fornite nella domanda di pronuncia pregiudiziale appaiano contraddittorie al riguardo è irrilevante ai fini della presente analisi.

Da un lato, non vi figura alcuna menzione del fatto che il richiedente abbia presentato una domanda di protezione internazionale in Italia, circostanza che il governo italiano ha respinto in udienza.

Anche le altre disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III citate dal giudice del rinvio per quanto concerne la competenza della Repubblica italiana riguardano le richieste di presa in carico.

Dall’altro lato, tale giudice fa riferimento all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento – che riguarda le richieste di ripresa in carico dei richiedenti la cui domanda è in corso di esame nello Stato membro competente – quale fondamento della richiesta rivolta alla Repubblica italiana. ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo ( GU 2003, L 50, pag. 1 ).

Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. ( 14 ) Sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. ( C‑411/10 e C‑493/10 , EU:C:2011:865 , punto 106 ). ( 15 ) Sentenza del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punti 85 e 86 ). ( 16 ) V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. ( C‑411/10 e C‑493/10 , EU:C:2011:865 , punto 94 ). ( 17 ) V., da ultimo, sentenza Tudmur (punto 35 e giurisprudenza citata).

A titolo di esempio, la Corte ha rilevato che non soddisfano automaticamente tali condizioni cumulative le pratiche di rinvio sommario (pushback) verso un paese terzo e di trattenimento ai valichi di frontiera, benché esse siano incompatibili con il diritto dell’Unione e costituiscano gravi carenze nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti; v. sentenza del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento) ( C‑392/22 , EU:C:2024:195 , punti 57 e 58 ). ( 18 ) Sentenza del 21 dicembre 2011 ( C‑411/10 e C‑493/10 , EU:C:2011:865 , punto 84 ), facendo riferimento alle norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo, alle condizioni per poter beneficiare dello status di rifugiato nonché alla procedura di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato. ( 19 ) Sentenza Tudmur (punti 43 e 44). ( 20 ) Sentenza Tudmur (punto 41 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Sentenza Tudmur (punto 42). ( 22 )

V. punto 27 e nota a piè della pagina 11 delle presenti conclusioni. ( 23 ) Sentenza Tudmur (punto 45 e giurisprudenza citata). ( 24 ) V., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punti da 87 a 89 ). ( 25 )

V. sintesi di tale motivazione al paragrafo 20 delle presenti conclusioni. ( 26 )

V. articolo 17 del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

III. ( 27 ) Dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che, in un certo numero di casi in cui i richiedenti dovevano essere trasferiti verso l’Italia, le autorità danesi e tedesche hanno applicato l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III al fine di assumere la competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale. ( 28 )

V. paragrafi 67 e 68 delle presenti conclusioni. ( 29 ) Sentenza del 25 ottobre 2017 ( C‑201/16 , EU:C:2017:805 , punto 30 ). ( 30 )

V. punto 34 di tale sentenza. ( 31 )

V. articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1560/2003. ( 32 )

V. paragrafi 32 e 36 delle presenti conclusioni. ( 33 )

V. articolo 19, paragrafo 4, e articolo 20, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA]

II. ( 34 ) COM(2001) 447 definitivo. ( 35 ) Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri delle comunità europee, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 5 giugno 1990 ( GU 1997, C 254, pag. 1 ). ( 36 )

V. spiegazioni relative all’articolo 20 della proposta di regolamento. ( 37 )

V. spiegazioni relative all’articolo 21 della proposta di regolamento. ( 38 ) Tenendo conto del dies a quo di tale termine, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, che dipende, in particolare, dall’eventuale effetto sospensivo per quanto riguarda il ricorso proposto avverso la decisione di trasferimento o dalla revisione di quest’ultima conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento; v., al riguardo, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 49 ). ( 39 )

V. paragrafi 53 e 55 delle presenti conclusioni. ( 40 ) V., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2017, Shiri ( C‑201/16 , EU:C:2017:805 , punti 31 e 39 ), e del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 70 ). ( 41 ) V., in tal senso, sentenza del 31 marzo 2022, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a. (Ricovero di un richiedente asilo in un ospedale psichiatrico) ( C‑231/21 , EU:C:2022:237 , punto 56 ), e del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 65 ). ( 42 ) Sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 71 ). ( 43 ) Sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a. (

C‑578/16 PPU

, EU:C:2017:127 , punto 89 ). ( 44 ) Sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 65 ). ( 45 )

V. paragrafo 2 delle presenti conclusioni nonché, in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. ( C‑411/10 e C‑493/10 , EU:C:2011:865 , punti da 78 a 80 ); parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 , punto 191 ) e, da ultimo, sentenza Tudmur (punti 31 e 32). ( 46 ) Sentenza Tudmur (punto 40). ( 47 ) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L 2024/1351).

L’articolo 83 di tale regolamento abroga il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III con effetto dal 1 o luglio 2026. ( 48 ) Tale disposizione consente di prorogare il termine di trasferimento a un massimo di tre anni (anziché di 18 mesi) e ciò non solo in caso di fuga, ma anche quando l’interessato, o un suo familiare che deve essere trasferito insieme all’interessato, resista fisicamente al trasferimento, si renda intenzionalmente inidoneo al trasferimento o non soddisfi i requisiti medici del trasferimento. ( 49 )

V. considerando 59 del regolamento 2024/1351. ( 50 )

V. articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L 2024/1359). ( 51 )

V. considerando 22 e capo I della parte IV del regolamento 2024/1351.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0458 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 16 ottobre 2025 ( 1 ) Causa C‑458/24 [Daraa] ( i ) DO contro Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – [OSCURATO:PERSONA] (UE) n. 604/2013 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale – Sospensione, da parte dello Stato membro competente, della presa in carico dei richiedenti asilo – Assenza di rischio di trattamento inumano o degradante derivante da carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza – Portata degli obblighi dello Stato membro che ha chiesto la presa in carico del richiedente e che intende procedere al trasferimento di quest’ultimo – Mancata esecuzione del trasferimento del richiedente entro il termine impartito – Trasferimento di competenze» I. Introduzione 1. Il sistema europeo comune di asilo si basa sull’approccio secondo cui, in linea di principio, un solo Stato membro è competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide nel territorio di uno Stato membro. Il regolamento (UE) n. 604/2013 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] III») prevede a tal fine, da un lato, una serie di criteri di designazione e, dall’altro, come regola generale, il trasferimento verso lo Stato membro competente se la domanda è presentata altrove nell’Unione europea ( 3 ). 2. Tale sistema è fondato sul principio della fiducia reciproca, in forza del quale si presume che il trattamento riservato ai richiedenti protezione internazionale in ciascuno Stato membro sia conforme, in particolare, ai requisiti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ( 4 ). 3. Dopo la sentenza N.S. e a. ( 5 ), che è stata codificata dall’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III ( 6 ), un’eccezione a tale principio di fiducia reciproca e, di conseguenza, al trasferimento allo Stato membro designato come competente si applica qualora sussistano, in tale Stato membro, carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta. 4. La presente causa solleva la questione se tale eccezione si applichi anche qualora, al pari della Repubblica italiana, uno Stato membro designato come competente abbia sospeso unilateralmente la presa e la ripresa in carico di tali richiedenti, impedendo così l’esecuzione dei trasferimenti verso il suo territorio. 5. Sulla scia della sentenza Tudmur ( 7 ), il presente rinvio pregiudiziale dà alla Corte l’occasione di chiarire le conseguenze giuridiche di tale situazione nell’ambito dell’interpretazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. II. Contesto normativo A. [OSCURATO:PERSONA] III 6. I considerando 4 e 5 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III enunciano quanto segue: «(4) Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il [sistema europeo comune di asilo] dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo. (5) Tale meccanismo dovrebbe essere fondato su criteri oggettivi ed equi sia per gli [OSCURATO:PERSONA] membri sia per le persone interessate. Dovrebbe, soprattutto, consentire di determinare con rapidità lo Stato membro competente al fine di garantire l’effettivo accesso alle procedure volte al riconoscimento della protezione internazionale e non dovrebbe pregiudicare l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale». 7. L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Accesso alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III. 2.   Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [Carta], lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento a norma del presente paragrafo verso un altro Stato membro designato in base ai criteri di cui al capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente». 8. Il capo III di detto regolamento, che comprende gli articoli da 7 a 15, stabilisce i criteri relativi alla determinazione dello Stato membro competente, tra i quali figura quello del primo paese di ingresso, sancito all’articolo 13, paragrafo 1. 9. L’articolo 18 del medesimo regolamento, contenuto nel capo V di quest’ultimo, riguarda gli obblighi dello Stato membro competente e prevede, al paragrafo 1, lettera a), che «[l]o Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico, alle condizioni specificate negli articoli 21, 22 e 29, il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro». 10. Il capo VI del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III riguarda le procedure di presa e di ripresa in carico dei richiedenti e comprende gli articoli da 20 a 33 di tale regolamento. 11. L’articolo 29 di detto regolamento, intitolato «Modalità e termini», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue: «1.   Il trasferimento del richiedente o di altra persona ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c) o d), dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avviene conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e comunque entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3. (...) 2.   Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente. Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia fuggito». B. [OSCURATO:PERSONA] (CE) n. 1560/2003 12. L’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo ( 8 ), intitolato «Cooperazione ai fini del trasferimento», al paragrafo 1 prevede quanto segue: «Lo Stato membro competente è tenuto a permettere quanto prima il trasferimento del richiedente e a fare in modo che nulla osti al suo ingresso. (...)». 13. Ai sensi dell’articolo 9 di tale regolamento, rubricato «Rinvio e ritardi di trasferimento»: «1.   Lo Stato membro competente è informato senza indugi della decisione di rinviare il trasferimento qualora siano promossi un ricorso o una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero sussistano motivazioni materiali quali lo stato di salute del richiedente, l’indisponibilità del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto all’esecuzione del trasferimento. 1 bis .   Qualora un trasferimento sia ritardato su richiesta dello Stato membro che provvede al trasferimento, quest’ultimo e gli [OSCURATO:PERSONA] membri competenti devono riprendere i contatti al fine di consentire l’organizzazione di un nuovo trasferimento quanto prima possibile, conformemente all’articolo 8, e non oltre due settimane dal momento in cui le autorità vengono a conoscenza della cessazione delle circostanze che hanno causato il ritardo o il rinvio. In tal caso, prima che sia eseguito il trasferimento viene inviato un modulo standard aggiornato per il trasferimento dei dati prima di un trasferimento, di cui all’allegato VI. 2.   Lo Stato membro che non può eseguire il trasferimento entro il normale termine di sei mesi dalla data di accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico dell’interessato, o della decisione definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo, per uno dei motivi di cui all’articolo 29, paragrafo 2, del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III], ne informa lo Stato membro competente prima dello scadere del termine. In mancanza di ciò, la competenza per l’esame della domanda di protezione internazionale e le altre obbligazioni a norma del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III] ricadono sullo Stato membro richiedente, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento. (...)». III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte 14. Il ricorrente nel procedimento principale, cittadino siriano, è entrato in [OSCURATO:PERSONA] il 18 aprile 2023 e ha presentato una domanda di asilo il 26 aprile 2023. Sulla base delle informazioni contenute nella banca dati Eurodac, la Repubblica italiana è stata identificata come lo Stato membro competente per l’esame di tale domanda. 15. Il 27 aprile 2023 il Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ([OSCURATO:PERSONA] per l’immigrazione e i rifugiati, [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«[OSCURATO:PERSONA]») ha quindi presentato alla Repubblica italiana una richiesta di presa in carico del ricorrente nel procedimento principale ai sensi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, richiesta alla quale le autorità italiane non hanno risposto. 16. Con decisione del 18 luglio 2023, l’[OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda di asilo del ricorrente nel procedimento principale in quanto irricevibile, con la motivazione che la Repubblica italiana era competente per l’esame di tale domanda e ha ordinato l’allontanamento di quest’ultimo verso l’Italia. 17. Il 27 luglio 2023 il ricorrente nel procedimento principale ha proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il quale, con decisione del 26 ottobre 2023, ha disposto l’effetto sospensivo del ricorso. 18. Con due circolari datate 5 e 7 dicembre 2022, l’unità «[OSCURATO:PERSONA]» italiana, l’autorità competente facente capo al Ministero dell’Interno italiano, ha informato tutte le altre unità «[OSCURATO:PERSONA]» del fatto che, provvisoriamente e salvo eccezioni, la Repubblica italiana non accettava più trasferimenti di richiedenti la protezione internazionale verso l’Italia in applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 19. Secondo il giudice del rinvio, è necessario stabilire se, a causa di tale rifiuto di presa in carico, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sia divenuta lo Stato membro competente in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. La decisione dell’[OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi illegittima. 20. Tale giudice ritiene che un siffatto rifiuto costituisca una «rottura del sistema» del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. Questo regolamento partirebbe dalla premessa, fondata sulla fiducia reciproca, secondo la quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri prendono in carico i richiedenti che hanno presentato una domanda di protezione internazionale il cui esame rientra nella loro competenza. Tenuto conto di tale premessa e dell’obiettivo di un rapido espletamento delle domande, la disposizione dello Stato membro competente a prendere in carico i richiedenti sarebbe una «condizione di applicazione non scritta» dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, di detto regolamento. Pertanto, un rifiuto di presa in carico costituirebbe una violazione di tale disposizione, e ciò indipendentemente dalle condizioni di accoglienza nello Stato membro competente. Detta disposizione potrebbe quindi condurre ad un trasferimento della competenza alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa. 21. In tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 3, paragrafo 2, del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III], e rispettivamente il regolamento (UE) 604/2013 (regolamento [OSCURATO:PERSONA] III) in quanto tale, debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro che verifica la competenza deve parimenti proseguire il suo esame dei criteri di cui al capo III e diviene esso stesso competente qualora lo Stato membro competente in forza di siffatti criteri non sia disposto a prendere in carico rimpatriati in base al sistema [OSCURATO:PERSONA]. 2) Se tale obbligo dello Stato membro che verifica la competenza di proseguire il suo esame dei criteri di cui al capo III sussista anche qualora nello Stato membro non disposto alla presa in carico non siano presenti carenze sistemiche ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III] che comportano il rischio di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della [Carta]. 3) Se l’articolo 33, paragrafo 1, della [direttiva 2013/32/UE ( 9 )] debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, ai sensi della quale una domanda di asilo deve essere parimenti respinta in quanto inammissibile qualora lo Stato membro competente ai sensi del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III] non sia disposto alla presa in carico. 4) Se lo Stato membro che verifica la competenza debba partire dal presupposto del rifiuto di presa in carico dello Stato membro competente ai sensi del [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III] qualora il ministero dell’Interno dello Stato membro competente dichiari per iscritto che non verranno provvisoriamente presi in carico rimpatriati in base al sistema [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato membro competente impedisca susseguentemente la presa in carico di rimpatriati in base al sistema [OSCURATO:PERSONA]. 5) Se il rifiuto dello Stato membro competente di prendere in carico rimpatriati in base al [regolamento [OSCURATO:PERSONA] III] violi, già di per sé e indipendentemente da un conseguente rischio ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, diritti soggettivi dell’interessato. Se l’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 604/2013 (regolamento [OSCURATO:PERSONA] III) preveda anche per siffatta violazione di diritti soggettivi un ricorso giurisdizionale effettivo». 22. Hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente nel procedimento principale, i governi danese, francese, italiano, austriaco e finlandese, nonché la Commissione europea. All’udienza del 18 giugno 2025 hanno partecipato i governi danese, tedesco, francese, italiano e finlandese, nonché la Commissione. 23. Conformemente alla richiesta della Corte, le presenti conclusioni si limiteranno all’analisi della prima e della seconda questione pregiudiziale. IV. Analisi A. Osservazioni preliminari sulla formulazione delle questioni pregiudiziali e sulla struttura dell’analisi 24. Poiché la prima e la seconda questione pregiudiziale vertono entrambe sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III in caso di sospensione dei trasferimenti verso lo Stato membro designato come competente, ritengo che occorra trattarle congiuntamente. 25. Al riguardo, osservo che, sebbene la prima questione pregiudiziale riguardi indistintamente l’interpretazione di tale disposizione o del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III «in quanto tale», risulta tuttavia dalla sua lettura congiunta con la seconda questione che i dubbi del giudice del rinvio vertono, più precisamente, sul secondo e sul terzo comma di detta disposizione, nella misura in cui esso desidera sapere, per quanto riguarda gli obblighi dello Stato membro che procede all’esame dei criteri di competenza, quali siano le conseguenze di una sospensione unilaterale delle prese in carico da parte dello Stato membro competente. 26. Si deve osservare che il primo comma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, che riguarda la situazione in cui nessuno Stato membro competente può essere designato sulla base dei criteri elencati da tale regolamento, non è pertinente ai fini della presente analisi. Infatti, il giudice del rinvio indica che le autorità tedesche hanno identificato la Repubblica italiana come Stato membro competente quale primo paese d’ingresso ( 10 ). 27. Inoltre, rilevo che la prima e la seconda questione pregiudiziale menzionano unicamente la sospensione della presa in carico dei richiedenti protezione internazionale. Orbene, dalla decisione di rinvio nonché dalla sentenza Tudmur ( 11 )risulta che la Repubblica italiana ha sospeso sia la presa sia la ripresa in carico dei richiedenti. Nella misura in cui l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non li distingue, la mia analisi si applica a queste due situazioni ( 12 )riferendosi unicamente alla presa in carico. 28. Alla luce di quanto precede, ritengo che la prima e la seconda questione pregiudiziale debbano essere intese nel senso che, con esse, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento, o addirittura diviene esso stesso competente, qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri non sia disposto a prendere in carico persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento e qualora non esistano, in quest’ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportano un rischio di trattamento inumano o degradante a norma dell’articolo 4 della Carta. 29. Per fornire una risposta utile e completa al giudice del rinvio, ritengo che occorra esaminare anche l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, secondo il quale, in caso di mancata esecuzione del trasferimento del richiedente protezione internazionale entro il termine impartito, lo Stato membro richiedente assume la competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale. Tale disposizione è stata menzionata da varie parti interessate, nelle loro osservazioni scritte, ed è stata oggetto di discussioni approfondite in udienza. 30. Pertanto, al fine di rispondere alla prima e alla seconda questione, presenterò in un primo tempo (B) un breve richiamo delle condizioni di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III nonché degli insegnamenti tratti dalla sentenza Tudmur, trasponibili al caso di specie. In un secondo tempo (C), mi occuperò del rapporto tra tale disposizione e l’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento. B. Sulle condizioni di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III 1. Osservazioni di carattere generale 31. Si ricorda che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III codifica la giurisprudenza relativa al regolamento (CE) n. 343/2003 ( 13 ) (in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA] II»), secondo la quale gli [OSCURATO:PERSONA] membri, compresi gli organi giurisdizionali nazionali, in forza dell’articolo 4 della Carta, sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente qualora non possano ignorare che le carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti, ai sensi di quest’ultima disposizione ( 14 ). 32. L’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III precisa che, in una situazione del genere, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente diviene responsabile dell’esame della domanda di protezione internazionale se constata, dopo la prosecuzione dell’esame dei criteri di cui al capo III di detto regolamento, che è impossibile trasferire il richiedente verso uno Stato membro designato sulla base di tali criteri o verso il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata ( 15 ). 33. La genesi giurisprudenziale di tale disposizione attesta che essa è stata concepita come un meccanismo eccezionale, ma necessario, al fine di evitare un’attuazione assoluta dei criteri di determinazione dello Stato membro competente e di consentire così all’Unione e ai suoi [OSCURATO:PERSONA] membri di rispettare i loro obblighi relativi alla protezione dei diritti fondamentali dei richiedenti asilo ( 16 ). 34. Nel corso degli anni, la Corte ha confermato gli elevati requisiti per l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. Pertanto, solo le «carenze sistemiche» che «implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della [Carta]» rendono impossibile il trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro competente, e queste due condizioni sono quindi cumulative ( 17 ). 35. Da quanto precede risulta chiaramente che l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non può essere applicato a situazioni diverse da quelle contemplate in tale disposizione. Come dichiarato dalla Corte nella sentenza N.S. e a. ( 18 ), per quanto riguarda tale regolamento, sarebbe contrario agli obiettivi e al sistema di quest’ultimo che la minima violazione delle disposizioni del diritto dell’Unione in materia di diritto di asilo sia sufficiente per impedire qualunque trasferimento di un richiedente asilo verso lo Stato membro di regola competente. 2. Applicazione al caso di specie 36. La Corte ha confermato, nella sentenza Tudmur, che le due condizioni cumulative di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non possono essere considerate soddisfatte per il solo motivo che lo Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di tale regolamento ha sospeso unilateralmente la presa in carico dei richiedenti. Pertanto, una siffatta sospensione unilaterale non dispensa lo Stato membro adito dal verificare l’esistenza di carenze sistemiche e di un rischio di violazione dell’articolo 4 della Carta al termine di un’analisi concreta, fondata su elementi oggettivi, affidabili, precisi e opportunamente aggiornati ( 19 ). 37. La Corte è giunta a questa conclusione basandosi sugli obiettivi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, che mira in particolare a stabilire un metodo chiaro e operativo per determinare lo Stato membro competente e a prevenire i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 20 ). Secondo la Corte, se lo Stato membro designato come competente in forza dei criteri enunciati al capo III di tale regolamento potesse sottrarsi, mediante un semplice annuncio unilaterale, alle responsabilità ad esso incombenti in forza di quest’ultimo, ciò porterebbe a violare tali criteri e rischierebbe di mettere così a repentaglio il buon funzionamento del sistema istituito da detto regolamento ( 21 ). 38. Poiché, come ho indicato ( 22 ), la situazione oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza Tudmur riguardava, come nel caso di specie, la sospensione da parte della Repubblica italiana, a partire dal 2022, delle prese in carico, non vedo alcun motivo per discostarsi da tale interpretazione, che conferma il precedente approccio della Corte quanto alla soglia di applicazione rigorosa dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. 39. Peraltro, la Corte ha ricordato in tale sentenza che, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, spetta al giudice competente esaminare i rischi in cui incorre l’individuo interessato al momento stesso del trasferimento , durante la procedura di asilo o al termine di quest’ultima ( 23 ). 40. Pertanto, detta sentenza conferma, a mio avviso, che la ragione per la quale l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non può applicarsi a una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale attiene non già alla distinzione, suggerita dal giudice del rinvio, tra la procedura «[OSCURATO:PERSONA]» e la «procedura di asilo», bensì all’assenza di carenze sistemiche che comportino un rischio di trattamento inumano o degradante del richiedente. In proposito, detto giudice ritiene che tale disposizione riguardi unicamente la procedura di esame della domanda di protezione internazionale, mentre la sospensione delle prese in carico di cui trattasi si limita alla procedura preliminare di esame dei criteri di determinazione dello Stato membro competente previsti da tale regolamento. Orbene, questo ragionamento contrasta con il carattere generale e assoluto del divieto previsto all’articolo 4 della Carta, dal quale la Corte ha dedotto che il trasferimento di un richiedente verso lo Stato membro competente è escluso in tutte le situazioni in cui esistano motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di trattamento inumano o degradante, ai sensi di tale disposizione, in occasione del suo trasferimento o a seguito di questo ( 24 ). 41. Alla luce di quanto precede, osservo che, in questa fase, la prima e la seconda questione pregiudiziale richiederebbero una risposta negativa. 42. Tuttavia, occorre ancora esaminare, come avevo annunciato al paragrafo 29 delle presenti conclusioni, l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, la cui lettura depone parimenti contro un’interpretazione secondo la quale l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, di tale regolamento dovrebbe applicarsi a una situazione come quella di cui trattasi nel caso di specie. C. Sul rapporto con l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III 1. Illustrazione della problematica 43. Come risulta dalla motivazione della prima e della seconda questione pregiudiziale ( 25 ), il giudice del rinvio ritiene che la sospensione delle prese in carico di cui trattasi nel caso di specie costituisca una «rottura del sistema» del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III alla quale si dovrebbe porre rimedio in via giurisprudenziale, al fine di conseguire l’obiettivo di un rapido espletamento delle domande. 44. Orbene, un siffatto approccio sarebbe non solo incompatibile con l’impianto sistematico dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III e con una giurisprudenza consolidata, riassunta al paragrafo 34 delle presenti conclusioni, ma anche fondato su una lettura a mio avviso incompleta di tale regolamento. 45. Il giudice del rinvio sembra ritenere che il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non preveda alcuna disposizione che disciplini le conseguenze di una sospensione delle prese in carico da parte dello Stato membro competente. 46. Orbene, l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III riguarda la situazione in cui il trasferimento del richiedente è escluso a causa di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che comportano un rischio di trattamento inumano o degradante del richiedente. In assenza di tale situazione eccezionale o dell’applicazione di una clausola discrezionale ( 26 ), detto regolamento prevede, al suo capo VI, l’avvio di una procedura di presa in carico ai fini del trasferimento del richiedente verso lo Stato membro che è stato determinato come competente per l’esame della domanda di protezione internazionale. 47. Nella sezione VI del capo VI del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, che disciplina la procedura di trasferimento dei richiedenti, figura l’articolo 29, intitolato «Modalità e termini», il quale prevede, al paragrafo 1, che il trasferimento del richiedente dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro competente avvenga conformemente al diritto nazionale dello Stato membro richiedente, previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati, non appena ciò sia materialmente possibile e, di norma, al più tardi entro sei mesi. Tale articolo dispone, in sostanza, al paragrafo 2, che se il trasferimento non avviene entro tale termine di sei mesi, che può essere prorogato in caso di detenzione o fuga, lo Stato membro competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente . 48. Pertanto, qualora, a seguito della scadenza del termine di trasferimento del richiedente, a causa della sospensione della presa in carico da parte dello Stato membro competente, lo Stato membro richiedente, nella fattispecie la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], divenga competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, il trasferimento di competenza avviene non già nella fase dell’esame dei criteri di determinazione dello Stato membro competente, bensì nella fase della procedura di trasferimento del richiedente ( 27 ). 49. Orbene, come risulta dalle loro osservazioni scritte e orali ( 28 ), le parti interessate espongono diverse interpretazioni possibili quanto all’applicabilità dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III a una situazione del genere. 50. Al fine di determinare la pertinenza di tali diverse interpretazioni, procederò all’analisi della formulazione, del contesto e degli obiettivi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, tenendo conto della sua genesi e della giurisprudenza della Corte relativa al trasferimento di competenza alla scadenza del termine di trasferimento del richiedente protezione internazionale. 2. Interpretazione letterale e contestuale 51. In primo luogo, rilevo che i termini dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non limitano il trasferimento di competenza a determinate fattispecie o motivi. L’unica situazione espressamente enunciata, alla seconda frase di tale disposizione, è quella della proroga del termine di trasferimento del richiedente in caso di detenzione o di fuga. 52. Dal punto di vista della sola logica del testo del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, tale seconda frase, in quanto enuncia le situazioni di proroga del termine di trasferimento, non può limitare la prima frase di tale disposizione, formulata in termini aperti («Se il trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi (...)»). 53. Tale interpretazione è confermata dalla sentenza Shiri ( 29 ), nella quale la Corte ha rilevato che dal tenore letterale stesso dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III risulta che tale disposizione prevede un trasferimento automatico della competenza allo Stato membro richiedente, senza subordinare tale trasferimento a una qualsivoglia reazione dello Stato membro competente. In particolare, non è necessario, secondo la Corte, che lo Stato membro rifiuti di prendere o di riprendere in carico l’interessato ( 30 ). 54. In secondo luogo, alla luce del contesto della disposizione in questione, osservo che il regolamento n. 1560/2003 si riferisce, per quanto riguarda le modalità di applicazione del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, al caso in cui il rinvio del trasferimento del richiedente sia dovuto ad un ricorso o ad una revisione aventi effetto sospensivo, ovvero sussistano motivazioni materiali «quali lo stato di salute del richiedente, l’indisponibilità del mezzo di trasporto o il fatto che il richiedente si sia sottratto all’esecuzione del trasferimento» ( 31 ). Si deve tuttavia constatare che si tratta solo di un elenco esemplificativo. 55. Inoltre, il trasferimento automatico della competenza nella fase della procedura di trasferimento del richiedente stabilisce, a mio avviso, una chiara distinzione tra l’articolo 29, paragrafo 2, e l’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. Quest’ultima disposizione richiede, da parte delle autorità nazionali dello Stato membro incaricato di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale, una valutazione delle condizioni cumulative connesse alle carenze sistemiche che comportano un rischio, per l’interessato, di essere esposto a trattamenti contrari all’articolo 4 della Carta. Inoltre, essa prevede un trasferimento di competenza solo in un secondo tempo, dovendo le autorità di tale Stato membro, in un primo tempo, proseguire l’esame dei criteri di competenza ( 32 ). 56. Pertanto, al pari della Commissione e dei governi francese e italiano, ritengo che, interpretato letteralmente e nel suo contesto, l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III si applichi a tutti i casi di mancata esecuzione del trasferimento del richiedente entro il termine previsto di sei mesi. 57. Ciò premesso, ci si potrebbe chiedere se, adottando l’articolo 29 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, il legislatore dell’Unione abbia voluto che la scadenza del termine di trasferimento del richiedente di sei mesi conduca, in modo quasi automatico, al trasferimento di competenza anche qualora lo Stato membro richiesto abbia sospeso i trasferimenti effettivi verso il suo territorio e le conseguenze del mancato rispetto del termine di trasferimento del richiedente a causa della decisione unilaterale di quest’ultimo Stato membro siano così imputate allo Stato membro richiedente. 58. Infatti, l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III dispone che il trasferimento del richiedente verso lo Stato membro competente avviene «previa concertazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati» e non appena ciò sia materialmente possibile. Tali termini potrebbero indicare che questa disposizione è stata introdotta presupponendo che lo Stato membro richiesto sia disposto a prendere o riprendere in carico il richiedente protezione internazionale interessato. 59. Per meglio comprendere la portata dell’articolo 29 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, mi sembra utile ripercorrere la sua genesi. 3. Interpretazione storica 60. Il trasferimento di competenza verso lo Stato membro richiedente alla scadenza del termine di trasferimento del richiedente è stato istituito dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] II. Tale regolamento prevedeva, per le procedure di presa e di ripresa in carico, due disposizioni formulate negli stessi termini dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III ( 33 ). 61. Per quanto riguarda le prese in carico, dalla motivazione della proposta della Commissione ( 34 ) del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II risulta che tale trasferimento di competenza, sconosciuto alla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] ( 35 ), che non prevedeva una siffatta conseguenza in caso di fallimento del trasferimento del richiedente, si basava, da un lato, sulle considerazioni che «lo Stato membro inadempiente nell’attuazione degli obiettivi di controllo dell’immigrazione clandestina comuni agli [OSCURATO:PERSONA] membri deve assumerne le conseguenze nei confronti dei suoi partner». Dall’altro lato, tale meccanismo mirava ad «evitare che si verificasse il fenomeno dei “richiedenti asilo vaganti”, la cui domanda non è esaminata in alcun Stato membro» ( 36 ). 62. Per quanto concerne le procedure di ripresa in carico, la motivazione della proposta del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II indicava che la disposizione che prevede il trasferimento di competenza «stabilisce la conseguenza dell’incapacità dello Stato richiedente di effettuare il trasferimento verso lo Stato competente: l’accordo dato alla ripresa in carico decade e lo Stato membro richiedente deve assumersi la responsabilità del richiedente asilo» ( 37 ). 63. Le disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II corrispondenti all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III sono state quindi inizialmente previste, da un lato, per le situazioni di mancata esecuzione del trasferimento del richiedente imputabile allo Stato membro richiedente e, dall’altro, per garantire che la domanda di asilo sia infine trattata da uno Stato membro. 64. L’assenza, nella motivazione della proposta del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II, di qualsiasi menzione di una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale non consente, a mio avviso, in nessun caso di concludere che tale situazione non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. È nella natura delle questioni giuridiche che il legislatore non può prevedere, al momento dell’adozione di una norma, tutti i possibili scenari che possono derivarne. 65. Peraltro, come osservato, in sostanza, dal governo finlandese, non è sorprendente che la fattispecie di una sospensione unilaterale delle prese in carico da parte di uno Stato membro non sia stata espressamente prevista nel testo dei regolamenti [OSCURATO:PERSONA] II e III: prevedere tale ipotesi avrebbe implicato che il legislatore supponesse che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non avrebbero rispettato gli obblighi ad essi incombenti in forza di tali regolamenti. 66. Orbene, ritengo che un’interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III secondo la quale tale disposizione si applica all’ipotesi di sospensione unilaterale della presa in carico dei richiedenti asilo da parte dello Stato membro competente non solo corrisponda alla formulazione aperta di tale disposizione, ma sia altresì conforme, come illustrerò in prosieguo, agli obiettivi di tale regolamento. 4. Interpretazione teleologica a) Sugli obiettivi del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III 67. I governi che hanno partecipato all’udienza hanno espresso opinioni divergenti sugli obiettivi che dovrebbero essere presi in considerazione nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. Da un lato, i governi francese, italiano, austriaco e finlandese hanno invocato l’obiettivo di celerità della determinazione dello Stato membro competente e la garanzia dell’accesso effettivo alle procedure di asilo, come menzionato ai considerando 4 e 5 di tale regolamento. 68. Dall’altro lato, i governi danese e tedesco hanno insistito sulla necessità di prevenire l’elusione dei criteri di determinazione dello Stato membro competente e il fenomeno dell’«asylum shopping», vale a dire che i cittadini di paesi terzi scelgono di fatto liberamente lo Stato membro che tratta le loro domande di protezione internazionale. Secondo tali governi, l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non può essere interpretato nel senso che esso comporta, nel caso di specie, un trasferimento di competenza alla scadenza del termine di sei mesi. In caso contrario, la Repubblica italiana si svincolerebbe unilateralmente dagli obblighi ad essa incombenti in forza di tale regolamento e, in particolare, dalla sua competenza ad esaminare la domanda di protezione internazionale. 69. Anzitutto, interpretare l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III come applicabile in caso di mancata esecuzione del trasferimento del richiedente a causa della sospensione unilaterale delle prese in carico da parte dello Stato membro competente è, a mio avviso, conforme all’obiettivo di un rapido espletamento delle domande di protezione internazionale e di accesso effettivo alle procedure di riconoscimento della protezione internazionale, di cui al considerando 5 di tale regolamento. 70. In proposito, al pari della Commissione nonché dei governi austriaco, finlandese, francese e italiano, ritengo che tale interpretazione consenta, da un lato, di mantenere la competenza dello Stato membro designato come competente e, quindi, il sistema dei criteri di determinazione della competenza istituito dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] III durante il termine di trasferimento di sei mesi. Nel caso di specie, poiché il governo italiano ha indicato che la sospensione era solo temporanea, essa potrebbe essere revocata in qualsiasi momento. 71. Dall’altro lato, l’applicazione del meccanismo di trasferimento automatico della competenza alla scadenza del termine legale ( 38 )consente, a mio avviso, di far prevalere la certezza del diritto quanto alla determinazione dello Stato membro competente e garantire così un accesso effettivo alle procedure di riconoscimento di una protezione internazionale. 72. Inoltre, quanto all’argomento dei governi danese e tedesco secondo cui un trasferimento di competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III svuoterebbe di contenuto la concezione restrittiva dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, di tale regolamento, ricordo che tali disposizioni si basano su condizioni distinte e perseguono finalità proprie ( 39 ). Inoltre, tali governi non contestano che, come emerge dalla sentenza Tudmur, quest’ultima disposizione non si applichi alla situazione di cui trattasi nel caso di specie. b) Sulla giurisprudenza della Corte relativa al trasferimento di competenza 73. La giurisprudenza della Corte conferma che l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III dà, in definitiva, priorità all’interesse dei cittadini di paesi terzi a che le loro domande di protezione internazionale siano trattate rapidamente rispetto al rischio di elusione dei criteri di determinazione che sarebbe avallato dal trasferimento di competenza dallo Stato membro normalmente competente verso lo Stato membro in cui una siffatta domanda è stata presentata. 74. Pertanto, in primo luogo, la Corte ha rilevato che l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III si inserisce nell’obiettivo di un rapido trattamento delle domande di protezione internazionale ( 40 ) e prevede unicamente una proroga del termine, in via eccezionale, in taluni casi frequenti di impossibilità materiale di esecuzione della decisione di trasferimento ( 41 ). 75. In secondo luogo, la Corte non ha escluso dall’ambito di applicazione di tale disposizione le circostanze connesse all’impossibilità di procedere al trasferimento del richiedente che non sono imputabili allo Stato membro richiedente, quali la pandemia di COVID-19 ( 42 ) o lo stato di salute del richiedente ( 43 ). Inoltre, la Corte ha sottolineato che il legislatore dell’Unione non ha ritenuto che l’impossibilità materiale di procedere all’esecuzione di una decisione di trasferimento dovesse essere considerata idonea a giustificare l’interruzione o la sospensione del termine di trasferimento del richiedente di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III ( 44 ). c) Sulla fiducia reciproca e sul deferimento al legislatore 76. Rilevo che i governi tedesco e danese sostengono nelle loro osservazioni che l’interpretazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III che propongo di adottare contrasterebbe con il principio della fiducia reciproca e sancirebbe una violazione del diritto dell’Unione da parte della Repubblica italiana. 77. Non sono persuaso di tali argomenti. 78. In primo luogo, ritengo che l’applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non pregiudichi il principio della fiducia reciproca. Sebbene dalla giurisprudenza della Corte risulti costantemente che il sistema europeo comune di asilo è stato concepito sulla base di tale principio ( 45 ), l’applicazione di detta disposizione non costituisce un’eccezione alla presunzione del rispetto del diritto dell’Unione e, in particolare, dei diritti fondamentali da parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Come ho appena esposto, il trasferimento automatico della competenza a esaminare una domanda di protezione internazionale ai sensi di detta disposizione non dipende dal motivo per cui il richiedente non è stato trasferito entro il termine impartito. 79. In secondo luogo, è vero che dalla sentenza Tudmur risulta che l’annuncio fatto unilateralmente da uno Stato membro di sospendere tutti i trasferimenti dei richiedenti protezione internazionale verso il suo territorio e, pertanto, le procedure di presa e di ripresa in carico di tali richiedenti viola gli obblighi ad esso incombenti nell’ambito del sistema europeo comune di asilo ( 46 ). Tuttavia, ritengo che la soluzione a tale inosservanza degli obblighi derivanti dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] III non possa essere cercata in un’interpretazione di tale regolamento contraria al suo tenore letterale e agli obiettivi che esso persegue. Come parimenti indicato dal governo finlandese nelle sue osservazioni scritte, esistono mezzi adeguati nel diritto dell’Unione per sanzionare le violazioni da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti da detto regolamento. 80. In terzo luogo, la Corte è competente solo ad interpretare la legge, nei limiti della formulazione e degli obiettivi dei testi legislativi in vigore. Rientra nel compito e nelle scelte politiche del legislatore riformare una normativa mediante la procedura legislativa. 81. Mi riferisco, al riguardo, alla recente riforma del diritto di asilo che ha portato all’adozione, nel maggio del 2024, del patto sulla migrazione e l’asilo, in cui rientra il regolamento (UE) 2024/1351 ( 47 ). 82. Si deve osservare che il testo dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III è stato ripreso all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento 2024/1351, precisando al contempo i casi in cui il termine del trasferimento del richiedente può essere prorogato nonché la durata massima di tale proroga ( 48 ), al fine di limitare la possibilità che il comportamento del richiedente comporti la cessazione o il trasferimento della competenza verso un altro Stato membro ( 49 ). Inoltre, come indicato dalla Commissione in udienza, il legislatore ha previsto norme derogatorie che consentono allo Stato membro che si trovi di fronte a una situazione eccezionale di arrivi massicci di essere esonerato dal suo obbligo di riprendere in carico un richiedente ( 50 ) nonché un meccanismo di solidarietà obbligatoria al fine di fornire un sostegno agli [OSCURATO:PERSONA] membri soggetti ad una pressione migratoria e di garantire un accesso rapido alle procedure di concessione della protezione internazionale ( 51 ). 83. A mio avviso, ne consegue che, allo stadio attuale della normativa dell’Unione in materia, l’impossibilità di trasferire effettivamente un richiedente a causa della sospensione unilaterale, da parte dello Stato membro designato come competente, della presa in carico dei richiedenti protezione internazionale rientra, in assenza di altri meccanismi, nel meccanismo del trasferimento di competenza ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. V. Conclusione 84. Alla luce di tutte le sovraesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alla prima e alla seconda questione pregiudiziale sollevate dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale amministrativo di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]): L’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, deve essere interpretato nel senso che: lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente non è tenuto a proseguire il suo esame dei criteri previsti al capo III di tale regolamento e non diviene esso stesso competente qualora lo Stato membro inizialmente designato come competente in applicazione di tali criteri non sia disposto a prendere in carico persone oggetto di una decisione di trasferimento ai sensi di detto regolamento e non sussistano, in quest’ultimo Stato membro, carenze sistemiche che comportino un rischio di trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’inapplicabilità dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento n. 604/2013 non osta tuttavia a che, alla scadenza del termine di trasferimento del richiedente previsto all’articolo 29, paragrafo 1, di tale regolamento, un trasferimento di competenza avvenga alle condizioni previste all’articolo 29, paragrafo 2, di detto regolamento. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide ( GU 2013, L 180, pag. 31 ). ( 3 ) V. articolo 3, paragrafo 1, e articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. ( 4 ) V., in particolare, sentenze del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punto 82 ), e del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Mutua fiducia in caso di trasferimento) ( C‑392/22 , EU:C:2024:195 , punto 45 ). ( 5 ) Sentenza del 21 dicembre 2011 ( C‑411/10 e C‑493/10 , EU:C:2011:865 , punto 106 ). ( 6 ) V., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punto 86 ). ( 7 ) Sentenza del 19 dicembre 2024 (C‑185/24 e C‑189/24, in prosieguo: la «sentenza Tudmur», EU:C:2024:1036 ). ( 8 ) GU 2003, L 222, pag. 3 , come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 ( GU 2014, L 39, pag. 1 ) (in prosieguo: il «regolamento n. 1560/2003»). ( 9 ) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale ( GU 2013, L 180, pag. 60 ). ( 10 ) V. articolo 13, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. ( 11 ) V. punti 18 e 19. La causa che ha dato luogo a tale sentenza riguardava la situazione di sospensione dei trasferimenti dei richiedenti verso l’Italia di cui trattasi nel caso di specie. ( 12 ) Pertanto, il fatto che le informazioni fornite nella domanda di pronuncia pregiudiziale appaiano contraddittorie al riguardo è irrilevante ai fini della presente analisi. Da un lato, non vi figura alcuna menzione del fatto che il richiedente abbia presentato una domanda di protezione internazionale in Italia, circostanza che il governo italiano ha respinto in udienza. Anche le altre disposizioni del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III citate dal giudice del rinvio per quanto concerne la competenza della Repubblica italiana riguardano le richieste di presa in carico. Dall’altro lato, tale giudice fa riferimento all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento – che riguarda le richieste di ripresa in carico dei richiedenti la cui domanda è in corso di esame nello Stato membro competente – quale fondamento della richiesta rivolta alla Repubblica italiana. ( 13 ) [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri da un cittadino di un paese terzo ( GU 2003, L 50, pag. 1 ). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. ( 14 ) Sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. ( C‑411/10 e C‑493/10 , EU:C:2011:865 , punto 106 ). ( 15 ) Sentenza del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punti 85 e 86 ). ( 16 ) V., in particolare, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. ( C‑411/10 e C‑493/10 , EU:C:2011:865 , punto 94 ). ( 17 ) V., da ultimo, sentenza Tudmur (punto 35 e giurisprudenza citata). A titolo di esempio, la Corte ha rilevato che non soddisfano automaticamente tali condizioni cumulative le pratiche di rinvio sommario (pushback) verso un paese terzo e di trattenimento ai valichi di frontiera, benché esse siano incompatibili con il diritto dell’Unione e costituiscano gravi carenze nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti; v. sentenza del 29 febbraio 2024, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Fiducia reciproca in caso di trasferimento) ( C‑392/22 , EU:C:2024:195 , punti 57 e 58 ). ( 18 ) Sentenza del 21 dicembre 2011 ( C‑411/10 e C‑493/10 , EU:C:2011:865 , punto 84 ), facendo riferimento alle norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo, alle condizioni per poter beneficiare dello status di rifugiato nonché alla procedura di riconoscimento e di revoca dello status di rifugiato. ( 19 ) Sentenza Tudmur (punti 43 e 44). ( 20 ) Sentenza Tudmur (punto 41 e giurisprudenza citata). ( 21 ) Sentenza Tudmur (punto 42). ( 22 ) V. punto 27 e nota a piè della pagina 11 delle presenti conclusioni. ( 23 ) Sentenza Tudmur (punto 45 e giurisprudenza citata). ( 24 ) V., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2019, Jawo ( C‑163/17 , EU:C:2019:218 , punti da 87 a 89 ). ( 25 ) V. sintesi di tale motivazione al paragrafo 20 delle presenti conclusioni. ( 26 ) V. articolo 17 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III. ( 27 ) Dalle osservazioni presentate alla Corte risulta che, in un certo numero di casi in cui i richiedenti dovevano essere trasferiti verso l’Italia, le autorità danesi e tedesche hanno applicato l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III al fine di assumere la competenza per l’esame delle domande di protezione internazionale. ( 28 ) V. paragrafi 67 e 68 delle presenti conclusioni. ( 29 ) Sentenza del 25 ottobre 2017 ( C‑201/16 , EU:C:2017:805 , punto 30 ). ( 30 ) V. punto 34 di tale sentenza. ( 31 ) V. articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1560/2003. ( 32 ) V. paragrafi 32 e 36 delle presenti conclusioni. ( 33 ) V. articolo 19, paragrafo 4, e articolo 20, paragrafo 2, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] II. ( 34 ) COM(2001) 447 definitivo. ( 35 ) Convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri delle comunità europee, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 5 giugno 1990 ( GU 1997, C 254, pag. 1 ). ( 36 ) V. spiegazioni relative all’articolo 20 della proposta di regolamento. ( 37 ) V. spiegazioni relative all’articolo 21 della proposta di regolamento. ( 38 ) Tenendo conto del dies a quo di tale termine, conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] III, che dipende, in particolare, dall’eventuale effetto sospensivo per quanto riguarda il ricorso proposto avverso la decisione di trasferimento o dalla revisione di quest’ultima conformemente all’articolo 27, paragrafo 4, di tale regolamento; v., al riguardo, sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 49 ). ( 39 ) V. paragrafi 53 e 55 delle presenti conclusioni. ( 40 ) V., in tal senso, sentenze del 25 ottobre 2017, Shiri ( C‑201/16 , EU:C:2017:805 , punti 31 e 39 ), e del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 70 ). ( 41 ) V., in tal senso, sentenza del 31 marzo 2022, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl e a. (Ricovero di un richiedente asilo in un ospedale psichiatrico) ( C‑231/21 , EU:C:2022:237 , punto 56 ), e del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 65 ). ( 42 ) Sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 71 ). ( 43 ) Sentenza del 16 febbraio 2017, C.K. e a. ( C‑578/16 PPU , EU:C:2017:127 , punto 89 ). ( 44 ) Sentenza del 22 settembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Sospensione amministrativa della decisione di trasferimento) ( C‑245/21 e C‑248/21 , EU:C:2022:709 , punto 65 ). ( 45 ) V. paragrafo 2 delle presenti conclusioni nonché, in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, N.S. e a. ( C‑411/10 e C‑493/10 , EU:C:2011:865 , punti da 78 a 80 ); parere 2/13 (Adesione dell’Unione alla CEDU) del 18 dicembre 2014 ( EU:C:2014:2454 , punto 191 ) e, da ultimo, sentenza Tudmur (punti 31 e 32). ( 46 ) Sentenza Tudmur (punto 40). ( 47 ) [OSCURATO:PERSONA] del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013 (GU L 2024/1351). L’articolo 83 di tale regolamento abroga il regolamento [OSCURATO:PERSONA] III con effetto dal 1 o luglio 2026. ( 48 ) Tale disposizione consente di prorogare il termine di trasferimento a un massimo di tre anni (anziché di 18 mesi) e ciò non solo in caso di fuga, ma anche quando l’interessato, o un suo familiare che deve essere trasferito insieme all’interessato, resista fisicamente al trasferimento, si renda intenzionalmente inidoneo al trasferimento o non soddisfi i requisiti medici del trasferimento. ( 49 ) V. considerando 59 del regolamento 2024/1351. ( 50 ) V. articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147 (GU L 2024/1359). ( 51 ) V. considerando 22 e capo I della parte IV del regolamento 2024/1351.