CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 38944/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati giudicati con talune sentenze di condanna. 2. L'adito giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 10 novembre 2020, rigettava l'istanza. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'istante, ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., la violazione degli artt. 81, secondo comma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Nel ricorso si sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato in modo corretto la disciplina della continuazione e abbia violato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Non si comprende da quali elementi il giudice dell'esecuzione abbia tratto il proprio convincimento per affermare che i reati giudicati siano stati commessi con dolo d'impeto e non è chiaro il riferimento dell'ordinanza alla «descrizione dei singoli fatti criminosi», atteso che l'indagine sull'elemento psicologico dei reati richiede un'analisi più approfondita. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il giudice dell'esecuzione non ha dimostrato di aver rispettato i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, i reati per i quali è stato condannato con d;stinte sentenze (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Elournari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.2. Dopo alcuni riferimenti generici all'istituto della continuazione, l'ordinanza si limita ad affermare, con riferimento al caso concreto, che, nonostante il lasso temprale intercorso fra i reati giudicati sia stato inferiore a due settimane e si tratti di delitti della stessa indole (violenza contro le persone), ciò non è sufficiente per ipotizzare un medesimo disegno criminoso, perché le condotte furono caratterizzate da dolo di impeto «come risulta dalla descrizione dei singoli fatti contenuta nelle sentenze». Tali scarne osservazioni, però, non possono ritenersi congrue per giustificare il rigetto della domanda, in mancanza di indicazioni più precise e di una descrizione esplicita delle modalità dei reati valutati. La motivazione del provvedimento, quindi, è carente su punti essenziali della decisione. 2. Per le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione, che provvederà a nuovo esame senza incorrere nel vizio riscontrato. Dovrà applicarsi l'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., quale risulta a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 183 del 2013, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione e dell'art. 623, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gip del Tribunale di Cuneo. Così deciso in Roma, 10 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA]