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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13026/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 dicembre 1947; avverso l'ordinanza del 19 settembre 2022, della Corte d'appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in sede di rinvio, ha revocato - quale giudice dell'esecuzione - la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla stessa corte il 3 aprile 2019 (divenuta irrevocabile il 10 gennaio 2020).

Il ricorso si compone di un unico articolato motivo con il quale si deduce la violazione delle disposizioni che regolano gli istituti del concordato in appello e della sospensione condizionale della pena, nonché il diritto di difesa e la sua intangibilità in ogni stato e grado del giudizio (artt. 599-bis, 606 e 674 cod. proc. pen., 163, 164 e 168 cod. pen., 24 Cost e 6 CEDU), in ipotesi conseguente all'indebita estensione (anche ai giudizi definiti con pena concordata: artt. 444 e 599-bis cod. proc. pen.) del principio, di matrice giurisprudenziale, con il quale si attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare il beneficio della sospensione condizionale nelle ipotesi di pena concordata.

Riconoscere al giudice dell'esecuzione tale potere anche nei predetti giudizi significherebbe non solo incidere indebitamente sulla concorde volontà delle parti (evidentemente fondata anche sulla possibilità di poter beneficiare della sospensione), pregiudicando, conseguentemente l'intangibile diritto di difesa dell'imputato, ma anche ancorare tale possibilità ad un elemento assolutamente estraneo al poteri delle parti processuali: la presenza nel fascicolo del giudice di un casellario giudiziale aggiornato al giorno della decisione.

Il ricorso è inammissibile in quanto la questione oggi sottoposta al giudizio di questa Corte è già stata vagliata all'esito del precedente ricorso per cassazione, definito con la sentenza n. 6272 del 2022.

In quella sede, sul logico presupposto della prevalenza all'interesse alla complessiva legalità della decisione piuttosto che all'accordo siglato dalle parti, è stato già rilevato come sia "legittima, in sede esecutiva, stante la sua natura meramente dichiarativa, la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa, pur in assenza dei presupposti di legge, con sentenza di patteggiamento, a nulla rilevando che nell'accordo delle parti la proposta dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio".

E su tale presupposto, stante la pacifica presenza di cause ostative al riconoscimento della sospensione condizionale, l'originaria ordinanza è stata annullata, ma al solo fine di verificare che tali cause fossero o meno documentalmente note al giudice della cognizione nel momento in cui è stata assunta la decisione.

Circostanza, quest'ultima, necessaria per radicare il potere di revoca in sede esecutiva.

La verifica è stata ritualmente effettuata in sede di rinvio, dove si è accertato che nell'ultimo certificato del casellario giudiziale acquisito agli atti del processo di cognizione non vi fosse iscritta alcuna sentenza di condanna, né tanto meno che la pronuncia ostativa fosse stata prodotta in giudizio.

Tanto, alla luce dei principi fissati da questa Corte con la sentenza richiamata, ha condotto la Corte d'appello, a revocare il beneficio in precedenza riconosciuto.

Ciò, peraltro, non rappresenta un pregiudizio del diritto di difesa, in ragione della conoscenza (certa), da parte dell'imputato, della causa ostativa.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 dicembre 1947; avverso l'ordinanza del 19 settembre 2022, della Corte d'appello di Lecce - sez. distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in sede di rinvio, ha revocato - quale giudice dell'esecuzione - la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla stessa corte il 3 aprile 2019 (divenuta irrevocabile il 10 gennaio 2020). Il ricorso si compone di un unico articolato motivo con il quale si deduce la violazione delle disposizioni che regolano gli istituti del concordato in appello e della sospensione condizionale della pena, nonché il diritto di difesa e la sua intangibilità in ogni stato e grado del giudizio (artt. 599-bis, 606 e 674 cod. proc. pen., 163, 164 e 168 cod. pen., 24 Cost e 6 CEDU), in ipotesi conseguente all'indebita estensione (anche ai giudizi definiti con pena concordata: artt. 444 e 599-bis cod. proc. pen.) del principio, di matrice giurisprudenziale, con il quale si attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di revocare il beneficio della sospensione condizionale nelle ipotesi di pena concordata. Riconoscere al giudice dell'esecuzione tale potere anche nei predetti giudizi significherebbe non solo incidere indebitamente sulla concorde volontà delle parti (evidentemente fondata anche sulla possibilità di poter beneficiare della sospensione), pregiudicando, conseguentemente l'intangibile diritto di difesa dell'imputato, ma anche ancorare tale possibilità ad un elemento assolutamente estraneo al poteri delle parti processuali: la presenza nel fascicolo del giudice di un casellario giudiziale aggiornato al giorno della decisione. Il ricorso è inammissibile in quanto la questione oggi sottoposta al giudizio di questa Corte è già stata vagliata all'esito del precedente ricorso per cassazione, definito con la sentenza n. 6272 del 2022. In quella sede, sul logico presupposto della prevalenza all'interesse alla complessiva legalità della decisione piuttosto che all'accordo siglato dalle parti, è stato già rilevato come sia "legittima, in sede esecutiva, stante la sua natura meramente dichiarativa, la revoca della sospensione condizionale della pena, concessa, pur in assenza dei presupposti di legge, con sentenza di patteggiamento, a nulla rilevando che nell'accordo delle parti la proposta dell'imputato fosse stata subordinata alla concessione del citato beneficio". E su tale presupposto, stante la pacifica presenza di cause ostative al riconoscimento della sospensione condizionale, l'originaria ordinanza è stata annullata, ma al solo fine di verificare che tali cause fossero o meno documentalmente note al giudice della cognizione nel momento in cui è stata assunta la decisione. Circostanza, quest'ultima, necessaria per radicare il potere di revoca in sede esecutiva. La verifica è stata ritualmente effettuata in sede di rinvio, dove si è accertato che nell'ultimo certificato del casellario giudiziale acquisito agli atti del processo di cognizione non vi fosse iscritta alcuna sentenza di condanna, né tanto meno che la pronuncia ostativa fosse stata prodotta in giudizio. Tanto, alla luce dei principi fissati da questa Corte con la sentenza richiamata, ha condotto la Corte d'appello, a revocare il beneficio in precedenza riconosciuto. Ciò, peraltro, non rappresenta un pregiudizio del diritto di difesa, in ragione della conoscenza (certa), da parte dell'imputato, della causa ostativa. Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 20
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