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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11708/2026

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28290/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; REPUBBLICA ITALIANA 708 - [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 2695/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 28290/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28290/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.

Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28290/2025     [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;                    REPUBBLICA ITALIANA    708 - [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA]                -  Presidente -        Ord. n. sez. 2695/2026 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                  -  Relatore -          R.G.N. 28290/2025 [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 del GIP TRIBUNALE di PADOVA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 28290/2025     [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. (condanna per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); Esaminato il motivo dei ricorsi, relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis . cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;                     P.Q.MP.Q.M
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