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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 25300/2026

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vverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE d'APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che la Corte d’appello di Roma ha pronunciato sentenza, aisensi dell’art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eTiziano [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto – in riforma della sentenza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Roma del 08/04/2025 e preso atto delconcordato intervenuto tra le parti, con rinuncia agli altri motivi di gravame – harideterminato la pena inflitta agli imputati [per i reati di lesioni sub A), in essoassorbito il reato contestato al capo B) e previa riqualificazione dell’originariacontestazione di tentato omicidio] e C) (reati ex artt. 2, 4 e 7 legge 02 ottobre1967 n. 895)] nella misura di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci direclusione ed euro 6.445,00 di multa ciascuno, con revoca dell’interdizione legalee sostituzione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporaneaper la durata di anni cinque;rilevato che gli imputati – a mezzo di due distinti ricorsi, entrambi a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - hanno proposto ricorso per cassazione, lamentandoviolazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per carenza e illogicitàdella motivazione, in ordine alla ritenuta insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quanto ai reati ascritti sub A) e C),oltre che dolendosi della violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.,per carenza e illogicità della motivazione in punto di riduzione della pena;visti gli atti, esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata;rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento inappello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017,rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui -in tema di concordato in appello - è ammissibile il ricorso in cassazione solo permotivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice;osservato che i motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti non rientrano fra icasi appena elencati;ritenuto, pertanto, che i ricorsi vadano dichiarati inammissibili de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesimalegge n. 103 del 2017), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE d'APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che la Corte d’appello di Roma ha pronunciato sentenza, aisensi dell’art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] eTiziano [OSCURATO:PERSONA] e per l’effetto – in riforma della sentenza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Roma del 08/04/2025 e preso atto delconcordato intervenuto tra le parti, con rinuncia agli altri motivi di gravame – harideterminato la pena inflitta agli imputati [per i reati di lesioni sub A), in essoassorbito il reato contestato al capo B) e previa riqualificazione dell’originariacontestazione di tentato omicidio] e C) (reati ex artt. 2, 4 e 7 legge 02 ottobre1967 n. 895)] nella misura di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci direclusione ed euro 6.445,00 di multa ciascuno, con revoca dell’interdizione legalee sostituzione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporaneaper la durata di anni cinque;rilevato che gli imputati – a mezzo di due distinti ricorsi, entrambi a firmadell’avv. [OSCURATO:PERSONA] - hanno proposto ricorso per cassazione, lamentandoviolazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per carenza e illogicitàdella motivazione, in ordine alla ritenuta insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., quanto ai reati ascritti sub A) e C),oltre che dolendosi della violazione dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.,per carenza e illogicità della motivazione in punto di riduzione della pena;visti gli atti, esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata;rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento inappello ex art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017,rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui -in tema di concordato in appello - è ammissibile il ricorso in cassazione solo permotivi inerenti alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, nonché al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed alcontenuto difforme della pronuncia del giudice;osservato che i motivi di ricorso dedotti dai ricorrenti non rientrano fra icasi appena elencati;ritenuto, pertanto, che i ricorsi vadano dichiarati inammissibili de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesimalegge n. 103 del 2017), con condanna dei ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 01/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
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