CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 14093/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
termine fossero state effettuate per sopperire alla carenza endemica di personale; 4. ha pertanto escluso l’abusiva reiterazione delle assunzioni a tempo determinatoe la sussistenza di un danno risarcibile; 5. a vverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato aquattro motivi; 6. la ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalprocuratore speciale della Santucci e notificata al procuratore della controparte in data 15.3.2024; 3. la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte; 4. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.); 5. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione dei diversi esiti del giudizio nei gradi di merito; 6. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, ne