CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24617/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione «in ordine all'elemento soggettivo del reato» di ricettazione (primo motivo) e violazione dell'art. 712 cod. pen. per la mancata sussunzione del fatto nel reato di acquisto di cose di sospetta provenienza (terzo motivo), oltre che manifestamente infondati, risultano riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, a fronte della detenzione del ciclomotore provento di furto e dell'assenza di ogni qualsivoglia plausibile indicazione circa le modalità di ricezione dello stesso - che presentava anche il blocco accensione forzato e il blocca sterzo rotto -, ha correttamente affermato la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione, conformemente ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità in materia (si veda la pag. 5 della impugnata sentenza); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 213 cod. proc. pen., è manifestamente infondato, atteso che, posto che, secondo la Corte di cassazione, il riconoscimento dell'imputato operato dal personale di polizia giudiziaria ha valore di indizio grave e preciso a suo carico, la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Sez. 1, n. 41153 del 11/10/2024, D., Rv. 287145-01; Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impolito, Rv. 277013-01), la Corte d'appello ha adeguatamente valutato l'attendibilità del riconoscimento del [OSCURATO:PERSONA] come colui che era alla guida del ciclomotore alla luce del fatto che egli era privo di casco e, quindi, perfettamente visibile in volto, e che l'assistente capo lana della Questura di [OSCURATO:PERSONA] già lo conosceva per ragioni di servizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M