CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2026
Cassazione n. 07073/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7073/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 108/2026* * CC 21/01/2026* * Relatore * 34795/2025* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * di * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 27/08/2025 del * * di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * che ha chiestodichiararsi l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27 agosto 2025 il Tribunale del * di [OSCURATO:PERSONA] l appello cautelare proposto nell interesse di * * avverso ilprovvedimento di rigetto da parte del * del medesimo tribunale della richiesta disostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari anche conbraccialetto elettronico formulata ex art. 299 cod. proc. pen. e motivata tra l altrosull operatività dell art. 275 comma 4 cod. proc. pen. e dell art. 47ter * padre di proleinfra seienne in ragione della presenza di tre figli minori il più piccolo nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] edello stato di salute e dell attività lavorativa della madre convivente. Il riesame in particolareha ritenuto insussistente l “assoluta impossibilità” materna di cura e persistenti le esigenzecautelari ostative alla sostituzione. * di provvedimento reso in seno al procedimento incui il * è gravemente indiziato di essere promotore/organizzatore di un associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti capo C art. 74 d.P.R. 309/1990 e autore di molteplicireati fine in materia di cocaina diversi dei quali aggravati ex art. 80 comma 2 d.P.R.309/1990.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diper la motivazione ex art. 173 disp. * cod. proc. pen.2.1. Deduce con il primo motivo il vizio di violazione di legge per inosservanza/erroneaapplicazione dell art. 47ter * c.d. “Legge * e correlato vizio di motivazione permotivazione apparente e/o contraddittoria sull “assoluta impossibilità” della madre.In sintesi la difesa lamenta che il Tribunale abbia escluso l applicabilità dell art. 47terco. 1ter lett. b * nei confronti del padre detenuto * ritenendo la madre non“assolutamente impossibilitata” ad assistere i figli piccoli. L ordinanza impugnata — secondoil ricorso — si fonda su una lettura eccessivamente rigorosa della nozione di “impossibilità”ridotta alla mera assenza della figura materna senza considerare cumulo e intensità deifattori allegati e documentati a tre figli di tenera età l ultimo di 9 mesi alla data dell appellob attività lavorativa della madre bracciante con orario 8 30–16 30 c condizioni di salute tiroidectomia totale con controlli periodici fuori Comune d assenza di rete familiare e distrutture fruibili in concreto nelle fasce orarie di lavoro e di visite. La motivazione sarebbe“apparente” e contraddittoria perché afferma la possibilità per i coniugi di rivolgersi a terzi eda strutture senza verificare la praticabilità effettiva nel caso concreto distanze orari impegnidei parenti età dei minori e qualifica “temporanea” la condizione lavorativa senza basefattuale a fronte della prospettata continuità per esigenze economiche. Da qui dunque daun lato il vizio di violazione di legge sostanziale per l errato criterio interpretativo dell art.47ter * e in coordinamento cautelare dell art. 275 co. 4 cod. proc. pen. perché non sisarebbe applicato il canone “non formalistico” dell “assoluta impossibilità” che impone unavalutazione casistica centrata sul bisogno assistenziale dei minori e sull equilibrio psicofisicodei figli non limitata a casi estremi dall altro il vizio di motivazione sotto il profilo delladedotta insufficienza illogicità e apparenza nella confutazione degli elementi specifici oraridi lavoro visite mediche ricorrenti indisponibilità dei nonni/parenti distanza dalle strutturetenera età dei tre minori . Il ricorso richiama a sostegno orientamenti di legittimità secondocui i l “assoluta impossibilità” non coincide con la mera difficoltà ma nemmeno va ridotta acasi estremi ii la valutazione deve includere la situazione del minore e la concretezza deldeficit assistenziale iii l impossibilità può derivare anche dall oggettiva inconciliabilità traesigenze lavorative e assistenza se non vi siano effettive alternative parenti/struttureutilizzabili in concreto. Il Tribunale — si sostiene — avrebbe declinato tali principi in modoastratto e non calato nel caso.2.2. Deduce con i l secondo motivo i l vizio di violazione di legge perinosservanza/erronea applicazione dell art. 274 cod. proc. pen. esigenze cautelari ecorrelato vizio di motivazione per manifesta illogicità nella prognosi di reiterazione/contatti enella adeguatezza della misura.In sintesi si osserva come il Tribunale ha reputato attuale e concreto il pericolo direiterazione/recidiva e di ripristino dei contatti illeciti anche tramite criptofonini in caso dimisura meno afflittiva e ha quindi confermato il carcere come unica misura idonea. La difesaoppone a l assenza di precedenti penali e la giovane età del ricorrente b il notevolelasso temporale dai fatti contestati c la spontanea consegna all * d la specificità delreato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 vincoli non “stabili” come nell art. 416bis cod.pen. onde non opererebbe la regola presuntiva di stabilità del sodalizio sicché l attualitàdel pericolo non può essere desunta in via generalizzata ma postula elementi fattualispecifici oggi non indicati. Si denuncia pertanto erronea applicazione dell art. 274 cod. proc.pen. e motivazione stereotipata richiamo ai criptofonini senza ancoraggio a dati attuali sulricorrente . Da qui dunque da un lato il dedotto vizio di violazione di legge processualesull uso di massime di esperienza non pertinenti o presunzioni incompatibili con l assetto delreato associativo non mafioso con conseguente travisamento del parametro dell “attualità econcretezza” del pericolo richiesto dall art. 274 cod. proc. pen. dall altro il dedotto vizio dimotivazione sotto il profilo dell illogicità manifesta per mancata valutazione integrata deltempo trascorso della condotta collaborativa consegna dell incensuratezza oltreall omessa esplicitazione di elementi specifici recenti che rendano probabile la reiterazioneproprio da parte del *2.3. Deduce con il terzo motivo il vizio di violazione di legge per violazione delprincipio di proporzionalità e della presunzione di innocenza artt. 3 e 27 * artt. 6 49 §352 Carta dei diritti UE art. 5 CEDU in relazione all art. 275 co. 3 e 4 cod. proc. pen. e alcanone di extrema ratio della custodia.In sintesi non essendo dimostrate esigenze cautelari attuali e concrete lapermanenza in carcere violerebbe il minimo sacrificio necessario e il dovere di calibrazionetra idoneità necessità e proporzione. Il ricorso richiama la giurisprudenza costituzionale cheha depotenziato gli automatismi custodiali illegittimità dell art. 275 co. 3 cod. proc. pen.nella parte in cui non consente misure alternative ove idonee e sottolinea che nel caso dispecie la condizione familiare tre minori madre lavoratrice con problemi di salute imponeun test di proporzionalità particolarmente stringente superabile attraverso l adozione degliarresti domiciliari con braccialetto elettronico. Da qui dunque da un lato il dedotto vizio diviolazione di legge per l erronea applicazione dei criteri di necessità e adeguatezza dellemisure cautelari con non corretto bilanciamento fra diritti fondamentali libertà bigenitorialitàed assistenza dei minori ed esigenze di prevenzione in contrasto con la Costituzione laCEDU e la Carta UE come parametri interposti.3. E pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte indata 5 gennaio 2026 con cui chiede l inammissibilità del ricorso. * il PG che in tema dimisure cautelari personali anche in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanzanon sussiste il divieto della custodia cautelare in carcere previsto dall art. 275 commaquarto cod. proc. pen. nei confronti dell imputato padre di prole in età inferiore ai sei anniallorché l impossibilità di prestare ad essa assistenza da parte della madre non si presenticome assoluta. Rilevato che tale impossibilità non va confusa con il mero disagio perquanto gravoso va altresì ribadito che la valutazione della sua configurazione costituiscequestione squisitamente di merito che in quanto sostenuta da motivazione idonea epertinente come nel presente caso si sottrae al sindacato di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. Va premesso che dinanzi ai giudici dell appello cautelare la difesa aveva dedotto i l assoluta impossibilità della madre coniuge * * di assistere i tre figliminorenni — di cui uno nato nel gennaio 2025 — per una patologia tiroidea posttiroidectomia e per ragioni lavorative ii l affievolimento delle esigenze cautelari per il tempo trascorso dai fatti e laspontanea costituzione dell indagato.Orbene in relazione al primo motivo il Tribunale ha ritenuto non integrata l “assolutaimpossibilità” della madre di prendersi cura della prole operando una interpretazionerestrittiva della norma quando invocata dal padre detenuto deroga destinata primariamentealle madri detenute estensibile al padre ove la madre sia oggettivamente impossibilitata . Asostegno richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui l impedimento deve esseregrave e indipendente dalla volontà della madre non essendo sufficiente una mera difficoltàl attività lavorativa ancorché quotidiana e protratta per oltre otto ore non integra di per sél impossibilità assoluta * 1 n. 10583 del 25/11/2020 dep. 2021 * * 281353 –01 . Sul piano istruttorio il Collegio ha valutato i la natura saltuaria/stagionale del lavorodella madre bracciante a tempo determinato per 102 giornate tra giugno ottobre 2025 esingole giornate nel 2022 2024 ii il decorso clinico intervento nel 2018 controllispecialistici annuali e terapia farmacologica di mantenimento senza ingravescenza nélimitazioni tali da impedire la cura dei minori iii la non dimostrazione dell assenza di ausiliesterni parenti/strutture pubbliche . Da ciò ha tratto la conclusione che non ricorre l ipotesiderogatoria dell art. 275 comma 4 c.p.p. richiamando anche giurisprudenza * 6 n.18851 del 06/03/2018 * * 273382 – 01 sulla necessità di dimostrare l oggettivainconciliabilità del lavoro con l assistenza nonché l indisponibilità di supporti familiari oistituzionali.2.2. Come anticipato la doglianza non ha pregio essendo l ordinanza del tutto immunedai denunciati vizi e assolutamente conforme all esegesi giurisprudenziale di legittimità inmateria. L art. 275 cod. proc. pen. disciplina i criteri di scelta delle misure e al comma 4prevede speciali limiti al ricorso alla custodia cautelare quando l imputata sia madre di proleuguale o inferiore a sei anni o donna incinta e in via derivata quando l imputato sia padree la madre sia assolutamente impossibilitata ad assistere la prole. La giurisprudenzarichiede una lettura restrittiva di tale deroga in ossequio al carattere eccezionale dellanorma si v. anche più di recente * 3 n. 43141 del 07/11/2024 M. * 287138 – 01secondo cui l assoluta impossibilità per la madre di dare assistenza al minore previstadall art. 275 comma 4 cod. proc. pen. quale condizione per escludere l applicabilità o ilmantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a seianni richiede una situazione in cui si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabiletale da compromettere il processo evolutivo educativo del figlio dovuto alla mancata validaed efficace presenza di entrambi i genitori . Secondo la richiamata giurisprudenza di questaCorte infatti * 1 n. 10583 del 25/11/2020 dep. 2021 * * 281353 – 01l “assoluta impossibilità” esige una grave inabilità indipendente dalla volontà della madrenon essendo sufficiente la mera difficoltà o la sola attività lavorativa anche se quotidiana eprolungata il Tribunale richiama questo principio in modo aderente . * si è affermato * 6 n. 18851 del 06/03/2018 * * 273382 – 01 che la condizione di madrelavoratrice rileva come impedimento assoluto solo se adeguatamente dimostratal impossibilità di conciliare lavoro e assistenza e di avvalersi di parenti o strutture pubbliche.Anche qui l ordinanza ha correttamente preteso la prova specifica dell indisponibilità di ausilifamiliari e/o istituzionali.In conclusione la verifica svolta dal Tribunale sulla natura saltuaria del lavoro suldecorso clinico della tiroidectomia controlli periodici nessuna ingravescenza e sullamancata dimostrazione di assenza di supporti è coerente con i principi di legittimità soprarichiamati corretto dunque il diniego dell applicazione del comma 4.3. Anche il secondo motivo è inammissibile.3.1. Il Tribunale ha sottolineato il ruolo apicale del prevenuto gestione della fuoriuscitadella cocaina dal porto di * * del trasporto detenzione e smercio contatti esclusivicon magazzinieri e spacciatori gestione contabile e trasferimenti dei proventi ai fornitori in* fornitura e attivazione di telefoni criptati all organizzazione. L elevatissimo numerodi reati fine in materia di stupefacenti spesso di ingente quantità è indizio di professionalitàcriminale inserimento in rete transnazionale e profitto illecito rilevante. In assenza dielementi sopravvenuti che indichino un mutamento della pericolosità tali dati sonosintomatici di rischio attuale e concreto di reiterazione.3.2. Quanto al pericolo di fuga il Collegio della cautela valorizza il fatto che a frontedell ordinanza genetica di marzo 2023 il prevenuto si è costituito solo nel gennaio 2025indice di una rete di contatti e di legami che gli ha consentito di sottrarsi per quasi due annila spontanea presentazione non basta dunque ad elidere il rischio.3.3. Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente appaiono deltutto prive di pregio in quanto tradiscono il dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sullavalutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello attingendo laordinanza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionalicon cui in realtà si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimitàed invero la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propongaeffettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne lagiustificazione ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con ilsenso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento * 5 n. 1004del 30/11/1999 dep. 2000 * 215745 * U n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996 ** 203428 – 01 e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie.3.4. Anche in diritto del resto l ordinanza non merita censura.Quanto al dedotto pericolo di recidiva l art. 274 lett. c cod. proc. pen. richiede che ilpericolo di commissione di delitti della stessa specie ovvero delitti di criminalità organizzatasia concreto e attuale desunto da specifiche modalità e circostanze del fatto e dallapersonalità dell indagato emergente da atti o comportamenti concreti non bastando la solagravità del titolo . La misura si noti è stata disposta per la violazione dell art. 74 d.P.R.309/1990 associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ossia per il reato associativo“speciale” rispetto al 416 cod. pen. distinto dall art. 416bis cod. pen. ma ricompreso ai finicautelari nel genus dei delitti di criminalità organizzata cui fa espresso riferimento l art. 274lett. c cod. proc. pen. * sul punto sono i parametri giurisprudenziali su concretezza ecalata nel caso concreto che tenga conto di modalità realizzative personalità e contestosocioambientale il decorso del tempo non esclude di per sé l attualità ma aumenta l oneremotivazionale del giudice senza imporre che il pericolo sia “imminente” si v. ad es. tra letante * 2 n. 26843 del 10/06/2021 * non mass. * 6 n. 19006 del 19/04/2016* * 266568 01 . In particolare la giurisprudenza * 5 n. 11250 del 19/11/2018dep. 2019 * * 277242 – 01 * 2 n. 18744 del 14/04/2016 * * 266946 01chiarisce che quanto più è ampio il lasso temporale tanto più la motivazione deve farsianalitica ma non si esige la prova di una occasione delinquenziale imminente l “attualità” vaintesa come persistenza nel tempo del pericolo non come sua prossimità cronologica. Per ireati di criminalità organizzata categoria in cui rientra l art. 74 TU * l attualità puòessere desunta da dati strutturali del modus operandi ruolo inserimento nel circuito degliapprovvigionamenti disponibilità di strumenti comunicativi “opachi” rete relazionale e dallacapacità di ripristinare i contatti specie quando la piattaforma operativa non risultadisarticolata. Non vale alcuna “presunzione assoluta” ma neppure è richiesto un fatto nuovospecifico se persistono indici qualificati di operatività. * è coerente con il tenore dell art.274 lett. c cod. proc. pen. che nomina espressamente i “delitti di criminalità organizzata”come oggetto tipico del pericolo cautelare.In tale quadro appare dunque limitato il rilievo dell assenza di precedenti giovane età espontanea consegna. Ed invero l assenza di precedenti e la giovane età non sono da soledirimenti ai fini dell art. 274 cod. proc. pen. la norma valorizza la personalità desunta da attio comportamenti concreti e le specifiche modalità del fatto. * in reati organizzati talielementi “virtuosi” possono cedere di fronte a indicatori oggettivi di stabile inserimento oprofessionalità criminale. La spontanea consegna o collaborazione occasionale puòincidere su scelte investigative o sulla valutazione di adeguatezza/proporzionalità ma nonelide automaticamente il periculum libertatis se persistono canali relazionali e mezzi idonei aproseguire o riattivare l azione specie in contesti narcotraffico . * in un procedimentoex art. 74 TU * il fatto che l indagato abbia già operato mediante criptofonini è un indiceTribunale valorizza concrete risultanze su reti e canali di comunicazione ancora accessibilicome nel caso in esame la motivazione non è stereotipata ma aderente ai parametri di* rispetto al delitto di cui all art. 416bis cod. pen. È corretto che non operi qui la“presunzione” tipica dei delitti di tipo mafioso sulla stabilità del vincolo. Tuttavia i l art. 274lett. c cod. proc. pen. include i «delitti di criminalità organizzata» e la giurisprudenza sulpunto considera il narcotraffico organizzato come fenomeno strutturato seriale etransnazionale con reti facilmente riattivabili perciò l attualità del pericolo può fondarsi suindicatori oggettivi ruolo disponibilità canali logistica patrimonio coindagati ancora liberisenza necessità di una “nuova condotta” specifica. La stessa giurisprudenza di legittimitàche negli anni ha formato i requisiti della fattispecie ex art. 74 TU * ad es. stabilità delrapporto funzionale ruoli canali stabili di approvvigionamento conferma che le condotteassociative sono per loro natura replicabili e resilienti se non adeguatamente interrotte siv. ad es. * 6 n. 44153 del 17/10/2023 * non mass. . Ne consegue che la tesidifensiva – secondo cui l attualità non potrebbe mai “genericamente” desumersi nei reati exart. 74 TU * – non è conforme all art. 274 lett. c cod. proc. pen. e all elaborazionegiurisprudenziale.Infine sulla censura di motivazione stereotipata è sufficiente in questa sede ricordareche questa Corte richiede una motivazione specifica ma non iperanalitica al punto daesigere la prova della “occasione imminente” è sufficiente che il giudice dia conto dei daticointeressenze esiti investigativi . La stessa giurisprudenza chiarisce che l “attualità” noncoincide con l “imminenza” e che il tempo trascorso impone maggior cura motivazionale nonl automatica caducazione dell esigenza. Pertanto un percorso argomentativo come quelloche qui viene in rilievo che correla i struttura/ruolo nel sodalizio ex art. 74 ii persistenzadi referenti e canali e iii idoneità dei criptofonini a riattivare i contatti soddisfa l oneremotivazionale. Anche il secondo motivo è dunque privo di pregio.4. Infine anche l ultimo motivo è inammissibile.4.1. Come rilevato nel secondo motivo non ha pregio la tesi difensiva secondo cui nonvi sarebbero esigenze cautelari. * il Tribunale richiama la presunzione relativa diadeguatezza della custodia cautelare in carcere per determinati delitti tra cui l associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti art. 74 d.P.R. 309/1990 . * che il decorso deltempo non sia tale — nel caso concreto — da imporre una motivazione più intensa sulsuperamento della presunzione specie essendo la condotta associativa chiusa a gennaio2022 e risultando l attivismo del sodalizio protratto per due anni. Da ciò discende laconferma della misura ritenuta l unica idonea a fronteggiare esigenze di recidiva e fuga anche in relazione all uso accertato dei criptofonini .4.2. L art. 275 comma 3 cod. proc. pen. prevede — per specifici delitti — unapresunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere superabile solo ove sianoacquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari non è presunzioneassoluta . Tra i reati rilevanti rientra l associazione finalizzata al traffico di stupefacenti art.74 d.P.R. 309/1990 invariabilmente valorizzata dalla giurisprudenza quale indice di elevatapericolosità sociale e di recidiva. Le pronunce di legittimità oscillano sul rilievo del “temposilente” decorso del tempo dai fatti nel superamento della presunzione talune decisioniribadiscono che il tempo da solo non basta servono indicatori concreti di mutamento dellapericolosità altre valorizzano in chiave costituzionalmente orientata il requisito dell attualitàdelle esigenze cautelari e il rilevante arco temporale privo di condotte sintomatiche.4.3. I l Collegio di legitt imità rit iene peraltro di dover dare continuità aquell orientamento ormai consolidato il quale ritiene che in tema di misure cautelariapplicate per un reato di cui all art. 275 comma 3 cod. proc. pen. il c.d. tempo silentetrascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod.proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura rispetto ai qualil unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall applicazione o dall esecuzione dellastessa siccome qualificabile in presenza di ulteriori elementi di valutazione come fattosopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l attenuazione delle originarieesigenze cautelari da ultimo * 2 n. 47120 del 04/11/2021 * * 282590 01 .4.4. L ordinanza in esame si colloca dunque sostanzialmente in tale orientamentoreputando non sufficiente il mero decorso temporale e valorizzando elementi di perdurantepericolosità ruolo apicale rete transnazionale criptofonini . Tale impostazione ècompatibile dunque con l orientamento che esclude la neutralizzazione automatica dellapresunzione per il solo trascorrere del tempo v. anche da ultimo * 4 n. 39170 del17/04/2025 * non mass. . Alla luce degli indizi richiamati struttura organizzativaingenti quantitativi collegamenti esteri strumenti di comunicazione criptata il mantenimentodella custodia appare congruente con il comma 3 l ordinanza ha correttamente richiestonovità sopravvenute significative per affievolire la presunzione e non essendovene haritenuto adeguata la misura più afflittiva.4.5. Alla luce di quanto sopra la doglianza difensiva ancorata sulla violazione delprincipio di proporzionalità non ha pregio. La misura cautelare deve essere proporzionataall entità del fatto e alla sanzione prevedibile e adeguata rispetto alle esigenze di cui all art.274 cod. proc. pen. la custodia è extrema ratio da disporre solo se inadeguate le altremisure. L ordinanza richiama in sostanza questi canoni ritenendo la detenzione l unicamisura idonea in ragione del pericolo di reiterazione/fuga e della presunzione operante nelcaso di associazione per traffico di stupefacenti.4.6. L ordinanza infine non espone il fianco nemmeno alle censure di violazioniconvenzionali e del diritto unionale. Ed invero l art. 5 CEDU consente la privazione dellalibertà solo ove i motivi siano “rilevanti e sufficienti” e sorretti da valutazione concreta laCorte europea dei diritti dell uomo Corte * sez. II sent. 14 novembre 2023 ric. nn.57325/19 e 16291/20 ha censurato motivazioni formali non sostanziate da circostanzespecifiche e insiste sulla verifica della proporzionalità complessiva della restrizione carcereo domiciliari nel tempo. L ordinanza in esame offre una motivazione specifica ruolo rischivolta l art. 49 § 3 Carta dei diritti fondamentali sancisce il principio di proporzionalità dellesanzioni pur riguardando la pena la giurisprudenza UE * sentenza 19 dicembre2019 causa C 752/18 * * eV c. * * e la dottrina estendonola centralità del test di proporzionalità all intero sistema delle limitazioni dei diritti attraversol art. 52 § 1 Carta necessità idoneità proporzionalità in senso stretto . La motivazionecautelare che esclude misure meno afflittive perché inadeguate come nel caso in esame èin linea con tale paradigma. Infine anche la giurisprudenza interna ritiene che laproporzionalità e l adeguatezza operano come parametri di commisurazione anche nellafase di mantenimento e/o sostituzione della misura imponendo una verifica costante dellaminor compressione possibile * U n. 16085 del 31/03/2011 * in proc. * *249324 – 01 * 2 n. 10383 del 18/02/2022 * * 282758 – 01 . L ordinanzaescludendo alternative meno afflittive per concrete esigenze si muove coerentemente entroquesto solco. Anche l ultimo motivo è pertanto inammissibile.5. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle *[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e TERZA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7073/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 23/02/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* DI * Presidente * n. sez. 108/2026* * CC 21/01/2026* * Relatore * 34795/2025* * ** *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * nato a * di * * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 27/08/2025 del * * di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale * * che ha chiestodichiararsi l inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 27 agosto 2025 il Tribunale del * di [OSCURATO:PERSONA] l appello cautelare proposto nell interesse di * * avverso ilprovvedimento di rigetto da parte del * del medesimo tribunale della richiesta disostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari anche conbraccialetto elettronico formulata ex art. 299 cod. proc. pen. e motivata tra l altrosull operatività dell art. 275 comma 4 cod. proc. pen. e dell art. 47ter * padre di proleinfra seienne in ragione della presenza di tre figli minori il più piccolo nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] edello stato di salute e dell attività lavorativa della madre convivente. Il riesame in particolareha ritenuto insussistente l “assoluta impossibilità” materna di cura e persistenti le esigenzecautelari ostative alla sostituzione. * di provvedimento reso in seno al procedimento incui il * è gravemente indiziato di essere promotore/organizzatore di un associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti capo C art. 74 d.P.R. 309/1990 e autore di molteplicireati fine in materia di cocaina diversi dei quali aggravati ex art. 80 comma 2 d.P.R.309/1990.2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore diper la motivazione ex art. 173 disp. * cod. proc. pen.2.1. Deduce con il primo motivo il vizio di violazione di legge per inosservanza/erroneaapplicazione dell art. 47ter * c.d. “Legge * e correlato vizio di motivazione permotivazione apparente e/o contraddittoria sull “assoluta impossibilità” della madre.In sintesi la difesa lamenta che il Tribunale abbia escluso l applicabilità dell art. 47terco. 1ter lett. b * nei confronti del padre detenuto * ritenendo la madre non“assolutamente impossibilitata” ad assistere i figli piccoli. L ordinanza impugnata — secondoil ricorso — si fonda su una lettura eccessivamente rigorosa della nozione di “impossibilità”ridotta alla mera assenza della figura materna senza considerare cumulo e intensità deifattori allegati e documentati a tre figli di tenera età l ultimo di 9 mesi alla data dell appellob attività lavorativa della madre bracciante con orario 8 30–16 30 c condizioni di salute tiroidectomia totale con controlli periodici fuori Comune d assenza di rete familiare e distrutture fruibili in concreto nelle fasce orarie di lavoro e di visite. La motivazione sarebbe“apparente” e contraddittoria perché afferma la possibilità per i coniugi di rivolgersi a terzi eda strutture senza verificare la praticabilità effettiva nel caso concreto distanze orari impegnidei parenti età dei minori e qualifica “temporanea” la condizione lavorativa senza basefattuale a fronte della prospettata continuità per esigenze economiche. Da qui dunque daun lato il vizio di violazione di legge sostanziale per l errato criterio interpretativo dell art.47ter * e in coordinamento cautelare dell art. 275 co. 4 cod. proc. pen. perché non sisarebbe applicato il canone “non formalistico” dell “assoluta impossibilità” che impone unavalutazione casistica centrata sul bisogno assistenziale dei minori e sull equilibrio psicofisicodei figli non limitata a casi estremi dall altro il vizio di motivazione sotto il profilo delladedotta insufficienza illogicità e apparenza nella confutazione degli elementi specifici oraridi lavoro visite mediche ricorrenti indisponibilità dei nonni/parenti distanza dalle strutturetenera età dei tre minori . Il ricorso richiama a sostegno orientamenti di legittimità secondocui i l “assoluta impossibilità” non coincide con la mera difficoltà ma nemmeno va ridotta acasi estremi ii la valutazione deve includere la situazione del minore e la concretezza deldeficit assistenziale iii l impossibilità può derivare anche dall oggettiva inconciliabilità traesigenze lavorative e assistenza se non vi siano effettive alternative parenti/struttureutilizzabili in concreto. Il Tribunale — si sostiene — avrebbe declinato tali principi in modoastratto e non calato nel caso.2.2. Deduce con i l secondo motivo i l vizio di violazione di legge perinosservanza/erronea applicazione dell art. 274 cod. proc. pen. esigenze cautelari ecorrelato vizio di motivazione per manifesta illogicità nella prognosi di reiterazione/contatti enella adeguatezza della misura.In sintesi si osserva come il Tribunale ha reputato attuale e concreto il pericolo direiterazione/recidiva e di ripristino dei contatti illeciti anche tramite criptofonini in caso dimisura meno afflittiva e ha quindi confermato il carcere come unica misura idonea. La difesaoppone a l assenza di precedenti penali e la giovane età del ricorrente b il notevolelasso temporale dai fatti contestati c la spontanea consegna all * d la specificità delreato associativo ex art. 74 d.P.R. 309/1990 vincoli non “stabili” come nell art. 416bis cod.pen. onde non opererebbe la regola presuntiva di stabilità del sodalizio sicché l attualitàdel pericolo non può essere desunta in via generalizzata ma postula elementi fattualispecifici oggi non indicati. Si denuncia pertanto erronea applicazione dell art. 274 cod. proc.pen. e motivazione stereotipata richiamo ai criptofonini senza ancoraggio a dati attuali sulricorrente . Da qui dunque da un lato il dedotto vizio di violazione di legge processualesull uso di massime di esperienza non pertinenti o presunzioni incompatibili con l assetto delreato associativo non mafioso con conseguente travisamento del parametro dell “attualità econcretezza” del pericolo richiesto dall art. 274 cod. proc. pen. dall altro il dedotto vizio dimotivazione sotto il profilo dell illogicità manifesta per mancata valutazione integrata deltempo trascorso della condotta collaborativa consegna dell incensuratezza oltreall omessa esplicitazione di elementi specifici recenti che rendano probabile la reiterazioneproprio da parte del *2.3. Deduce con il terzo motivo il vizio di violazione di legge per violazione delprincipio di proporzionalità e della presunzione di innocenza artt. 3 e 27 * artt. 6 49 §352 Carta dei diritti UE art. 5 CEDU in relazione all art. 275 co. 3 e 4 cod. proc. pen. e alcanone di extrema ratio della custodia.In sintesi non essendo dimostrate esigenze cautelari attuali e concrete lapermanenza in carcere violerebbe il minimo sacrificio necessario e il dovere di calibrazionetra idoneità necessità e proporzione. Il ricorso richiama la giurisprudenza costituzionale cheha depotenziato gli automatismi custodiali illegittimità dell art. 275 co. 3 cod. proc. pen.nella parte in cui non consente misure alternative ove idonee e sottolinea che nel caso dispecie la condizione familiare tre minori madre lavoratrice con problemi di salute imponeun test di proporzionalità particolarmente stringente superabile attraverso l adozione degliarresti domiciliari con braccialetto elettronico. Da qui dunque da un lato il dedotto vizio diviolazione di legge per l erronea applicazione dei criteri di necessità e adeguatezza dellemisure cautelari con non corretto bilanciamento fra diritti fondamentali libertà bigenitorialitàed assistenza dei minori ed esigenze di prevenzione in contrasto con la Costituzione laCEDU e la Carta UE come parametri interposti.3. E pervenuta requisitoria scritta del Procuratore Generale presso questa Corte indata 5 gennaio 2026 con cui chiede l inammissibilità del ricorso. * il PG che in tema dimisure cautelari personali anche in assenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanzanon sussiste il divieto della custodia cautelare in carcere previsto dall art. 275 commaquarto cod. proc. pen. nei confronti dell imputato padre di prole in età inferiore ai sei anniallorché l impossibilità di prestare ad essa assistenza da parte della madre non si presenticome assoluta. Rilevato che tale impossibilità non va confusa con il mero disagio perquanto gravoso va altresì ribadito che la valutazione della sua configurazione costituiscequestione squisitamente di merito che in quanto sostenuta da motivazione idonea epertinente come nel presente caso si sottrae al sindacato di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso trattato cartolarmente in assenza di tempestive richieste di discussioneorale è inammissibile.2. Il primo motivo è inammissibile.2.1. Va premesso che dinanzi ai giudici dell appello cautelare la difesa aveva dedotto i l assoluta impossibilità della madre coniuge * * di assistere i tre figliminorenni — di cui uno nato nel gennaio 2025 — per una patologia tiroidea posttiroidectomia e per ragioni lavorative ii l affievolimento delle esigenze cautelari per il tempo trascorso dai fatti e laspontanea costituzione dell indagato.Orbene in relazione al primo motivo il Tribunale ha ritenuto non integrata l “assolutaimpossibilità” della madre di prendersi cura della prole operando una interpretazionerestrittiva della norma quando invocata dal padre detenuto deroga destinata primariamentealle madri detenute estensibile al padre ove la madre sia oggettivamente impossibilitata . Asostegno richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui l impedimento deve esseregrave e indipendente dalla volontà della madre non essendo sufficiente una mera difficoltàl attività lavorativa ancorché quotidiana e protratta per oltre otto ore non integra di per sél impossibilità assoluta * 1 n. 10583 del 25/11/2020 dep. 2021 * * 281353 –01 . Sul piano istruttorio il Collegio ha valutato i la natura saltuaria/stagionale del lavorodella madre bracciante a tempo determinato per 102 giornate tra giugno ottobre 2025 esingole giornate nel 2022 2024 ii il decorso clinico intervento nel 2018 controllispecialistici annuali e terapia farmacologica di mantenimento senza ingravescenza nélimitazioni tali da impedire la cura dei minori iii la non dimostrazione dell assenza di ausiliesterni parenti/strutture pubbliche . Da ciò ha tratto la conclusione che non ricorre l ipotesiderogatoria dell art. 275 comma 4 c.p.p. richiamando anche giurisprudenza * 6 n.18851 del 06/03/2018 * * 273382 – 01 sulla necessità di dimostrare l oggettivainconciliabilità del lavoro con l assistenza nonché l indisponibilità di supporti familiari oistituzionali.2.2. Come anticipato la doglianza non ha pregio essendo l ordinanza del tutto immunedai denunciati vizi e assolutamente conforme all esegesi giurisprudenziale di legittimità inmateria. L art. 275 cod. proc. pen. disciplina i criteri di scelta delle misure e al comma 4prevede speciali limiti al ricorso alla custodia cautelare quando l imputata sia madre di proleuguale o inferiore a sei anni o donna incinta e in via derivata quando l imputato sia padree la madre sia assolutamente impossibilitata ad assistere la prole. La giurisprudenzarichiede una lettura restrittiva di tale deroga in ossequio al carattere eccezionale dellanorma si v. anche più di recente * 3 n. 43141 del 07/11/2024 M. * 287138 – 01secondo cui l assoluta impossibilità per la madre di dare assistenza al minore previstadall art. 275 comma 4 cod. proc. pen. quale condizione per escludere l applicabilità o ilmantenimento della custodia in carcere nei confronti del padre di prole di età inferiore a seianni richiede una situazione in cui si palesi un difetto assistenziale non altrimenti colmabiletale da compromettere il processo evolutivo educativo del figlio dovuto alla mancata validaed efficace presenza di entrambi i genitori . Secondo la richiamata giurisprudenza di questaCorte infatti * 1 n. 10583 del 25/11/2020 dep. 2021 * * 281353 – 01l “assoluta impossibilità” esige una grave inabilità indipendente dalla volontà della madrenon essendo sufficiente la mera difficoltà o la sola attività lavorativa anche se quotidiana eprolungata il Tribunale richiama questo principio in modo aderente . * si è affermato * 6 n. 18851 del 06/03/2018 * * 273382 – 01 che la condizione di madrelavoratrice rileva come impedimento assoluto solo se adeguatamente dimostratal impossibilità di conciliare lavoro e assistenza e di avvalersi di parenti o strutture pubbliche.Anche qui l ordinanza ha correttamente preteso la prova specifica dell indisponibilità di ausilifamiliari e/o istituzionali.In conclusione la verifica svolta dal Tribunale sulla natura saltuaria del lavoro suldecorso clinico della tiroidectomia controlli periodici nessuna ingravescenza e sullamancata dimostrazione di assenza di supporti è coerente con i principi di legittimità soprarichiamati corretto dunque il diniego dell applicazione del comma 4.3. Anche il secondo motivo è inammissibile.3.1. Il Tribunale ha sottolineato il ruolo apicale del prevenuto gestione della fuoriuscitadella cocaina dal porto di * * del trasporto detenzione e smercio contatti esclusivicon magazzinieri e spacciatori gestione contabile e trasferimenti dei proventi ai fornitori in* fornitura e attivazione di telefoni criptati all organizzazione. L elevatissimo numerodi reati fine in materia di stupefacenti spesso di ingente quantità è indizio di professionalitàcriminale inserimento in rete transnazionale e profitto illecito rilevante. In assenza dielementi sopravvenuti che indichino un mutamento della pericolosità tali dati sonosintomatici di rischio attuale e concreto di reiterazione.3.2. Quanto al pericolo di fuga il Collegio della cautela valorizza il fatto che a frontedell ordinanza genetica di marzo 2023 il prevenuto si è costituito solo nel gennaio 2025indice di una rete di contatti e di legami che gli ha consentito di sottrarsi per quasi due annila spontanea presentazione non basta dunque ad elidere il rischio.3.3. Al cospetto di tale apparato argomentativo le doglianze del ricorrente appaiono deltutto prive di pregio in quanto tradiscono il dissenso sulla ricostruzione dei fatti e sullavalutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello attingendo laordinanza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionalicon cui in realtà si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimitàed invero la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito propongaeffettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne lagiustificazione ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con ilsenso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento * 5 n. 1004del 30/11/1999 dep. 2000 * 215745 * U n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996 ** 203428 – 01 e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie.3.4. Anche in diritto del resto l ordinanza non merita censura.Quanto al dedotto pericolo di recidiva l art. 274 lett. c cod. proc. pen. richiede che ilpericolo di commissione di delitti della stessa specie ovvero delitti di criminalità organizzatasia concreto e attuale desunto da specifiche modalità e circostanze del fatto e dallapersonalità dell indagato emergente da atti o comportamenti concreti non bastando la solagravità del titolo . La misura si noti è stata disposta per la violazione dell art. 74 d.P.R.309/1990 associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ossia per il reato associativo“speciale” rispetto al 416 cod. pen. distinto dall art. 416bis cod. pen. ma ricompreso ai finicautelari nel genus dei delitti di criminalità organizzata cui fa espresso riferimento l art. 274lett. c cod. proc. pen. * sul punto sono i parametri giurisprudenziali su concretezza ecalata nel caso concreto che tenga conto di modalità realizzative personalità e contestosocioambientale il decorso del tempo non esclude di per sé l attualità ma aumenta l oneremotivazionale del giudice senza imporre che il pericolo sia “imminente” si v. ad es. tra letante * 2 n. 26843 del 10/06/2021 * non mass. * 6 n. 19006 del 19/04/2016* * 266568 01 . In particolare la giurisprudenza * 5 n. 11250 del 19/11/2018dep. 2019 * * 277242 – 01 * 2 n. 18744 del 14/04/2016 * * 266946 01chiarisce che quanto più è ampio il lasso temporale tanto più la motivazione deve farsianalitica ma non si esige la prova di una occasione delinquenziale imminente l “attualità” vaintesa come persistenza nel tempo del pericolo non come sua prossimità cronologica. Per ireati di criminalità organizzata categoria in cui rientra l art. 74 TU * l attualità puòessere desunta da dati strutturali del modus operandi ruolo inserimento nel circuito degliapprovvigionamenti disponibilità di strumenti comunicativi “opachi” rete relazionale e dallacapacità di ripristinare i contatti specie quando la piattaforma operativa non risultadisarticolata. Non vale alcuna “presunzione assoluta” ma neppure è richiesto un fatto nuovospecifico se persistono indici qualificati di operatività. * è coerente con il tenore dell art.274 lett. c cod. proc. pen. che nomina espressamente i “delitti di criminalità organizzata”come oggetto tipico del pericolo cautelare.In tale quadro appare dunque limitato il rilievo dell assenza di precedenti giovane età espontanea consegna. Ed invero l assenza di precedenti e la giovane età non sono da soledirimenti ai fini dell art. 274 cod. proc. pen. la norma valorizza la personalità desunta da attio comportamenti concreti e le specifiche modalità del fatto. * in reati organizzati talielementi “virtuosi” possono cedere di fronte a indicatori oggettivi di stabile inserimento oprofessionalità criminale. La spontanea consegna o collaborazione occasionale puòincidere su scelte investigative o sulla valutazione di adeguatezza/proporzionalità ma nonelide automaticamente il periculum libertatis se persistono canali relazionali e mezzi idonei aproseguire o riattivare l azione specie in contesti narcotraffico . * in un procedimentoex art. 74 TU * il fatto che l indagato abbia già operato mediante criptofonini è un indiceTribunale valorizza concrete risultanze su reti e canali di comunicazione ancora accessibilicome nel caso in esame la motivazione non è stereotipata ma aderente ai parametri di* rispetto al delitto di cui all art. 416bis cod. pen. È corretto che non operi qui la“presunzione” tipica dei delitti di tipo mafioso sulla stabilità del vincolo. Tuttavia i l art. 274lett. c cod. proc. pen. include i «delitti di criminalità organizzata» e la giurisprudenza sulpunto considera il narcotraffico organizzato come fenomeno strutturato seriale etransnazionale con reti facilmente riattivabili perciò l attualità del pericolo può fondarsi suindicatori oggettivi ruolo disponibilità canali logistica patrimonio coindagati ancora liberisenza necessità di una “nuova condotta” specifica. La stessa giurisprudenza di legittimitàche negli anni ha formato i requisiti della fattispecie ex art. 74 TU * ad es. stabilità delrapporto funzionale ruoli canali stabili di approvvigionamento conferma che le condotteassociative sono per loro natura replicabili e resilienti se non adeguatamente interrotte siv. ad es. * 6 n. 44153 del 17/10/2023 * non mass. . Ne consegue che la tesidifensiva – secondo cui l attualità non potrebbe mai “genericamente” desumersi nei reati exart. 74 TU * – non è conforme all art. 274 lett. c cod. proc. pen. e all elaborazionegiurisprudenziale.Infine sulla censura di motivazione stereotipata è sufficiente in questa sede ricordareche questa Corte richiede una motivazione specifica ma non iperanalitica al punto daesigere la prova della “occasione imminente” è sufficiente che il giudice dia conto dei daticointeressenze esiti investigativi . La stessa giurisprudenza chiarisce che l “attualità” noncoincide con l “imminenza” e che il tempo trascorso impone maggior cura motivazionale nonl automatica caducazione dell esigenza. Pertanto un percorso argomentativo come quelloche qui viene in rilievo che correla i struttura/ruolo nel sodalizio ex art. 74 ii persistenzadi referenti e canali e iii idoneità dei criptofonini a riattivare i contatti soddisfa l oneremotivazionale. Anche il secondo motivo è dunque privo di pregio.4. Infine anche l ultimo motivo è inammissibile.4.1. Come rilevato nel secondo motivo non ha pregio la tesi difensiva secondo cui nonvi sarebbero esigenze cautelari. * il Tribunale richiama la presunzione relativa diadeguatezza della custodia cautelare in carcere per determinati delitti tra cui l associazionefinalizzata al traffico di stupefacenti art. 74 d.P.R. 309/1990 . * che il decorso deltempo non sia tale — nel caso concreto — da imporre una motivazione più intensa sulsuperamento della presunzione specie essendo la condotta associativa chiusa a gennaio2022 e risultando l attivismo del sodalizio protratto per due anni. Da ciò discende laconferma della misura ritenuta l unica idonea a fronteggiare esigenze di recidiva e fuga anche in relazione all uso accertato dei criptofonini .4.2. L art. 275 comma 3 cod. proc. pen. prevede — per specifici delitti — unapresunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere superabile solo ove sianoacquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari non è presunzioneassoluta . Tra i reati rilevanti rientra l associazione finalizzata al traffico di stupefacenti art.74 d.P.R. 309/1990 invariabilmente valorizzata dalla giurisprudenza quale indice di elevatapericolosità sociale e di recidiva. Le pronunce di legittimità oscillano sul rilievo del “temposilente” decorso del tempo dai fatti nel superamento della presunzione talune decisioniribadiscono che il tempo da solo non basta servono indicatori concreti di mutamento dellapericolosità altre valorizzano in chiave costituzionalmente orientata il requisito dell attualitàdelle esigenze cautelari e il rilevante arco temporale privo di condotte sintomatiche.4.3. I l Collegio di legitt imità rit iene peraltro di dover dare continuità aquell orientamento ormai consolidato il quale ritiene che in tema di misure cautelariapplicate per un reato di cui all art. 275 comma 3 cod. proc. pen. il c.d. tempo silentetrascorso dalla commissione del reato non costituisce oggetto di valutazione ex art. 299 cod.proc. pen. ai fini dei provvedimenti di revoca o di sostituzione della misura rispetto ai qualil unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall applicazione o dall esecuzione dellastessa siccome qualificabile in presenza di ulteriori elementi di valutazione come fattosopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l attenuazione delle originarieesigenze cautelari da ultimo * 2 n. 47120 del 04/11/2021 * * 282590 01 .4.4. L ordinanza in esame si colloca dunque sostanzialmente in tale orientamentoreputando non sufficiente il mero decorso temporale e valorizzando elementi di perdurantepericolosità ruolo apicale rete transnazionale criptofonini . Tale impostazione ècompatibile dunque con l orientamento che esclude la neutralizzazione automatica dellapresunzione per il solo trascorrere del tempo v. anche da ultimo * 4 n. 39170 del17/04/2025 * non mass. . Alla luce degli indizi richiamati struttura organizzativaingenti quantitativi collegamenti esteri strumenti di comunicazione criptata il mantenimentodella custodia appare congruente con il comma 3 l ordinanza ha correttamente richiestonovità sopravvenute significative per affievolire la presunzione e non essendovene haritenuto adeguata la misura più afflittiva.4.5. Alla luce di quanto sopra la doglianza difensiva ancorata sulla violazione delprincipio di proporzionalità non ha pregio. La misura cautelare deve essere proporzionataall entità del fatto e alla sanzione prevedibile e adeguata rispetto alle esigenze di cui all art.274 cod. proc. pen. la custodia è extrema ratio da disporre solo se inadeguate le altremisure. L ordinanza richiama in sostanza questi canoni ritenendo la detenzione l unicamisura idonea in ragione del pericolo di reiterazione/fuga e della presunzione operante nelcaso di associazione per traffico di stupefacenti.4.6. L ordinanza infine non espone il fianco nemmeno alle censure di violazioniconvenzionali e del diritto unionale. Ed invero l art. 5 CEDU consente la privazione dellalibertà solo ove i motivi siano “rilevanti e sufficienti” e sorretti da valutazione concreta laCorte europea dei diritti dell uomo Corte * sez. II sent. 14 novembre 2023 ric. nn.57325/19 e 16291/20 ha censurato motivazioni formali non sostanziate da circostanzespecifiche e insiste sulla verifica della proporzionalità complessiva della restrizione carcereo domiciliari nel tempo. L ordinanza in esame offre una motivazione specifica ruolo rischivolta l art. 49 § 3 Carta dei diritti fondamentali sancisce il principio di proporzionalità dellesanzioni pur riguardando la pena la giurisprudenza UE * sentenza 19 dicembre2019 causa C 752/18 * * eV c. * * e la dottrina estendonola centralità del test di proporzionalità all intero sistema delle limitazioni dei diritti attraversol art. 52 § 1 Carta necessità idoneità proporzionalità in senso stretto . La motivazionecautelare che esclude misure meno afflittive perché inadeguate come nel caso in esame èin linea con tale paradigma. Infine anche la giurisprudenza interna ritiene che laproporzionalità e l adeguatezza operano come parametri di commisurazione anche nellafase di mantenimento e/o sostituzione della misura imponendo una verifica costante dellaminor compressione possibile * U n. 16085 del 31/03/2011 * in proc. * *249324 – 01 * 2 n. 10383 del 18/02/2022 * * 282758 – 01 . L ordinanzaescludendo alternative meno afflittive per concrete esigenze si muove coerentemente entroquesto solco. Anche l ultimo motivo è pertanto inammissibile.5. * base delle considerazioni che precedono la Corte ritiene pertanto che il ricorsodebba dichiararsi inammissibile con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell art. 616cod. proc. pen. di sostenere le spese del procedimento. * poi conto della sentenzadella Corte costituzionale in data 13 giugno 2000 n. 186 e considerato che non vi è ragionedi ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità si dispone che il ricorrente versi la somma determinata in viaequitativa di euro 3.000 00 in favore della * delle * *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. * allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende. * allacancelleria per gli adempimenti di cui all art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso 21/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * DI *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *