CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08165/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 settembre 2019, la Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Dott. [OSCURATO:PERSONA], giudice del tribunale di Rovigo. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], rilevando che la Corte di appello aveva ritenuto che non sussistesse l'invocata ipotesi di astensione ex art. 36 comma 2 cod.proc.pen., non potendosi considerare la posizione della [OSCURATO:PERSONA] già valutata in ordine alla sua responsabilità penale per i reati ancora sub iudice, in quanto nella sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo relativa al reato di calunnia ai danni di [OSCURATO:PERSONA] non vi era alcun preventivo giudizio di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in relazione agli ulteriori fatti oggetto del procedimento pendente presso il Tribunale di Rovigo, relativo ai diversi fatti di violenza privata, consumata e tentata contestati dalla [OSCURATO:PERSONA] . Ciò premesso, il difensore osserva che l'assunto della Corte veneziana non era corretto, in quanto a pag.2 della citata sentenza si leggeva: "Nei giorni successivi il Figlia veniva fatto oggetto di condotte estorsive e di danneggiamenti da parte di soggetti vicini a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per questioni economiche riguardanti i rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] e oggetto di indagini parallele e in tali rapporti burrascosi si inserivano le denunce per minaccia e lesioni presentate dai soci della ditta in relazione ai fatti accaduti il 19 giugno"; tale parte della motivazione dimostrava in modo evidente che il giudicante aveva già preso cognizione dei fatti di cui al processo per il quale era intervenuta la dichiarazione di ricusazione, con conseguente pregiudizio del principio di imparzialità e terzietà del giudice, anche e soprattutto ai fini della declaratoria di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte nelle quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è inammissibile. 2.1 Si deve infatti ribadire che in tema di ricusazione, costituisce parere sull'oggetto del procedimento, a norma dell'art. 37, comma primo, lett. a), in relazione all'art. 36, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la formulazione di una precisa opinione circa le questioni di diritto e di fatto di cui è intessuta la regiudicanda nonché circa le decisioni da assumere (vedi sul punto Sez. 6, Sentenza n. 18484 del 12/12/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263540 - 01); nel caso in esame, come risulta dal passo della sentenza riportato in ricorso, nessuna valutazione è stata compiuta sulla colpevolezza della [OSCURATO:PERSONA] relativamente ai fatti contestati nel procedimento per il quale è intervenuta istanza di ricusazione, posto che si fa riferimento soltanto a denunce presentate, senza alcun altro riferimento. Escluso dunque che i fatti oggetto dei due procedimenti indicati dalla ricorrente siano gli stessi e che costituisca motivo di ricusazione la circostanza che un magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi, correttamente la Corte di appello ha osservato che non vi è stato alcun preventivo giudizio di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai fatti oggetto del procedimento pendente presso il Tribunale di Rovigo. Quand'anche si volesse ravvisare tra i fatti una connessione probatoria, si deve ribadire il principio consolidato di questa Corte secondo il quale non costituisce motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 37 cod. proc. 4 pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro (Cfr. tra le altre, Sez. 5, n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866). 2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1