CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, l'affermazione di penale responsabilità per il delitto tentato di furto in abitazione, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità, il riconoscimento della recidiva contestata, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfrr. pagg. 3 - 5 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della