Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:434
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62000CJ0060_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-60/00,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] of State for the [OSCURATO:PERSONA],
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 49 CE e della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14),
LA CORTE,
composta dai sigg. G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra N. Colneric e dal sig. S. von Bahr, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e J.N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl
cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], dal sig. J. Walsh, barrister, su incarico della sig.ra J. Wyman, solicitor;
- per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra G. Amodeo, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Wyatt, QC;
- per [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dalla sig.ra N. Yerrell, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. J. Walsh, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dalla sig.ra R. Magrill, in qualità di agente, assistita dal sig. D. Wyatt, nonché della [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalle sig.re N. Yerrell e H. Michard, in qualità di agenti, all'udienza del 29 maggio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 settembre 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 16 dicembre 1999, pervenuta alla Corte il 21 febbraio 2000, l'[OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 49 CE e della direttiva del Consiglio 21 maggio 1973, 73/148/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi (GU L 172, pag. 14; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], di cittadinanza filippina, e il [OSCURATO:PERSONA] of State for the [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA] of State») in merito al diritto della prima di soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA].
Contesto normativo
Diritto comunitario
3 Ai sensi dell'art. 49, primo comma, CE:
«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».
4 Il primo considerando della direttiva recita come segue:
«considerando che la libera circolazione delle persone prevista dal Trattato e dal titolo II dei programmi generali per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi implica la soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno, all'interno della Comunità, dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri che desiderino stabilirsi nel territorio di qualunque Stato membro o prestarvi servizi».
5 L'art. 1, n. 1, della direttiva così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri sopprimono, alle condizioni previste dalla presente direttiva, le restrizioni al trasferimento e al soggiorno:
a) dei cittadini di uno Stato membro che si siano stabiliti o che desiderino stabilirsi in un altro Stato membro per esercitarvi un'attività indipendente, o che desiderino effettuarvi una prestazione di servizi;
b) dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri che desiderino recarsi in un altro Stato membro in qualità di destinatari di una prestazione di servizi;
c) del coniuge e dei figli d'età inferiore a 21 anni dei cittadini suddetti, qualunque sia la loro cittadinanza;
d) degli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza».
6 L'art. 4, n. 2, primo comma, della direttiva precisa:
«Per i prestatori e per i destinatari di servizi, il diritto di soggiorno corrisponde alla durata della prestazione».
Normativa nazionale
7 Dall'[OSCURATO:PERSONA] 1971 (legge del 1971 relativa all'immigrazione) e dalle [OSCURATO:PERSONA] (House of [OSCURATO:PERSONA] 395) (norme sull'immigrazione adottate dal Parlamento del [OSCURATO:PERSONA] nel 1994; in prosieguo: le «[OSCURATO:PERSONA]») risulta che una persona che non sia in possesso della cittadinanza britannica può entrare o soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA], di regola, solo dopo averne ottenuto il permesso. Simili permessi sono denominati rispettivamente «permesso d'ingresso» e «permesso di soggiorno».
8 L'art. 7, n. 1, dell'[OSCURATO:PERSONA] 1988 (legge del 1988 sull'immigrazione) così dispone:
«Ai sensi [dell'[OSCURATO:PERSONA] del 1971] una persona non chiede l'autorizzazione all'ingresso o al soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] qualora sia a ciò legittimata in base ad una norma comunitaria vincolante o in base a disposizioni adottate ai sensi dell'art. 2, n. 2, dello [OSCURATO:PERSONA] 1972 [legge sulle Comunità europee]».
9 Il punto 281 delle [OSCURATO:PERSONA] enuncia le condizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione ad entrare nel [OSCURATO:PERSONA] in quanto coniuge di una persona presente nel [OSCURATO:PERSONA] ed ivi residente. Al primo comma, punto vi), indica che il richiedente deve essere in possesso di un certificato valido di ingresso («entry clearance») in qualità di coniuge, emesso dal [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, una persona presente nel [OSCURATO:PERSONA] che detenga un diritto d'ingresso o di soggiorno ad altro titolo può passare nella categoria dei coniugi se possiede i requisiti di cui al punto 284 delle [OSCURATO:PERSONA].
10 Il punto 284 delle [OSCURATO:PERSONA] fissa i requisiti previsti per ottenere una proroga del diritto di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] in quanto coniuge di una persona presente nel [OSCURATO:PERSONA] ed ivi residente. Ai sensi del punto i) del detto articolo, il richiedente deve disporre di un permesso limitato di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] - che comprenderebbe un permesso di ingresso - e il punto iv) esige che il richiedente non abbia soggiornato in violazione delle leggi sull'immigrazione.
11 L'art. 3, n. 5, lett. a), dell'[OSCURATO:PERSONA] 1971 stabilisce le regole generali in materia di espulsione («deportation») dal [OSCURATO:PERSONA]. Esso dispone:
«Una persona che non sia cittadino britannico può essere espulso dal [OSCURATO:PERSONA]:
a) se, disponendo solo di un permesso limitato di ingresso o di soggiorno nel territorio, non rispetti le condizioni necessarie per ottenere il permesso ovvero soggiorni oltre il termine definito nel permesso (...)».
12 Per quanto riguarda, più in particolare, l'espulsione dei coniugi di cittadini britannici, il [OSCURATO:PERSONA] of State ha l'obbligo, ai sensi del punto 364 delle [OSCURATO:PERSONA], di prendere in considerazione le circostanze particolari di ciascun caso prima di adottare o meno una decisione di espulsione. Tuttavia, una dichiarazione di politica generale (DP 3/96) definisce le circostanze in cui il [OSCURATO:PERSONA] of State deve autorizzare in linea di principio il soggiorno di coniugi che potrebbero essere espulsi o che si trovino in una situazione di soggiorno irregolare. Il punto 5 di tale dichiarazione stabilisce, come regola generale, che non vi deve essere di norma espulsione quando la persona interessata abbia contratto un matrimonio effettivo e durevole con una persona residente nel [OSCURATO:PERSONA] e qualora i coniugi abbiano sempre vissuto nel [OSCURATO:PERSONA] dopo il matrimonio per un periodo di almeno due anni prima dell'attivazione della procedura di espulsione. La stessa dichiarazione aggiunge che non ci si può ragionevolmente aspettare che la persona residente nel [OSCURATO:PERSONA] accompagni il proprio coniuge in caso di espulsione.
Causa principale
13 Il 18 settembre 1994 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], di cittadinanza filippina, otteneva un permesso d'ingresso nel [OSCURATO:PERSONA] per sei mesi come visitatore («visitor»). [OSCURATO:PERSONA] rimaneva oltre la fine di tale periodo, omettendo di richiedere la proroga del suo permesso di soggiorno. Il 22 maggio 1996 sposava il sig. [OSCURATO:PERSONA], cittadino britannico.
14 Dall'ordinanza di rinvio risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA] dirige un'impresa che vende spazi pubblicitari su riviste mediche e scientifiche e fornisce vari tipi di servizi in materia di amministrazione e di pubblicazione agli editori delle dette riviste. Tale impresa ha sede nel [OSCURATO:PERSONA] dove hanno sede anche gli editori delle riviste sulle quali essa vende spazi pubblicitari. Gran parte dell'attività dell'impresa si svolge con inserzionisti che hanno sede in altri [OSCURATO:PERSONA] membri della Comunità europea. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si sposta in altri [OSCURATO:PERSONA] membri per conto della sua impresa.
15 Il 15 luglio 1996 la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] of State un permesso di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] come moglie di un cittadino di tale Stato membro. La domanda veniva respinta con decisione del [OSCURATO:PERSONA] of State 21 luglio 1997.
16 Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] of State adottava un provvedimento di espulsione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] rimpatriandola nelle Filippine. Tale decisione lascia alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di lasciare volontariamente il [OSCURATO:PERSONA]. In caso contrario, il [OSCURATO:PERSONA] of State firmerà un ordine di espulsione di cui la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] dovrà ottenere la revoca prima di poter richiedere il permesso d'ingresso nel [OSCURATO:PERSONA] in quanto coniuge di un cittadino britannico.
17 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione di espulsione dinanzi all'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), sostenendo che il [OSCURATO:PERSONA] of State non aveva il potere di espellerla in quanto il diritto comunitario le attribuiva il diritto di soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha sostenuto, infatti, che suo marito, dovendo circolare in altri [OSCURATO:PERSONA] membri per conto dell'impresa al fine di fornire e ricevere servizi, riusciva a svolgere tale attività più facilmente da quando lei si occupava dei suoi figli nati dal primo matrimonio, cosicché la sua espulsione avrebbe ristretto il diritto del marito ad effettuare e ricevere prestazioni di servizi.
18 L'[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto l'autenticità del matrimonio della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e l'importanza del ruolo da questa svolto nell'educazione dei suoi figliastri. Ha altresì ammesso che essa poteva essere indirettamente responsabile del crescente successo dell'impresa del marito e che questi era un prestatore di servizi ai sensi del diritto comunitario. Secondo l'[OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di recarsi in altri [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di prestarvi servizi e di essere accompagnato, a tal fine, da sua moglie. Tuttavia, non si può dire che eserciti una qualsivoglia libertà di circolazione ai sensi del diritto comunitario quando risiede nel [OSCURATO:PERSONA]. L'[OSCURATO:PERSONA] ha pertanto respinto il ricorso della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] con decisione 10 giugno 1998.
19 L'[OSCURATO:PERSONA], investito dell'appello della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], afferma che il problema di diritto comunitario sollevato dinanzi ad esso è se siano contrari al diritto comunitario, in particolare all'art. 49 CE e/o alla direttiva, il rifiuto, da parte del [OSCURATO:PERSONA] of State, di accordare un diritto di soggiorno alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e la decisione di espellerla, allorché, da un lato, il sig. [OSCURATO:PERSONA] esercita il suo diritto alla libera prestazione dei servizi in altri [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall'altro, la cura dei bambini e i lavori domestici effettuati dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] possono indirettamente aiutare ed agevolare il sig. [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio dei diritti che gli derivano dall'art. 49 CE, fornendogli l'assistenza economica che gli permette di dedicare più tempo alla sua impresa.
20 Ritenendo che la soluzione della controversia così configurata richiedesse un'interpretazione del diritto comunitario, l'[OSCURATO:PERSONA] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se, nel caso di
a) un cittadino di uno Stato membro che risieda in tale Stato e fornisca prestazioni di servizi a soggetti stabiliti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, e
b) il cui coniuge non sia cittadino di uno Stato membro,
il coniuge non cittadino possa trarre
1) dall'art. 49 CE e/o
2) dalla direttiva [del Consiglio 21 maggio 1973,] 73/148/CEE, [relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi,]
il diritto di soggiornare con il proprio coniuge nello Stato membro di origine di quest'ultimo.
Se la soluzione della questione sollevata sia diversa qualora il coniuge non cittadino di uno Stato membro aiuti indirettamente il coniuge cittadino di uno Stato membro nello svolgimento di prestazioni di servizi in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, prendendosi cura dei figli».
Sulla questione pregiudiziale
Osservazioni presentate alla Corte
21 La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ammette di non disporre di un diritto di soggiorno proprio in alcuno Stato membro, ma sostiene che i suoi diritti derivano da quelli di cui gode il coniuge per effettuare prestazioni di servizi e circolare all'interno dell'Unione europea. Suo marito avrebbe il diritto di esercitare la propria attività in tutto il mercato interno senza che gli siano imposte restrizioni illegittime. L'espulsione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] costringerebbe il sig. [OSCURATO:PERSONA] ad andare a vivere con lei nelle Filippine ovvero separerebbe i membri del nucleo familiare se egli restasse nel [OSCURATO:PERSONA]. In entrambi i casi, l'attività professionale del sig. [OSCURATO:PERSONA] ne sarebbe pregiudicata. Peraltro, a suo avviso non si può sostenere che la restrizione alla libera prestazione dei servizi imposta al sig. [OSCURATO:PERSONA] in caso di espulsione della moglie sarebbe puramente interna, dal momento che egli fornisce servizi in tutto il mercato interno.
22 Secondo il governo del [OSCURATO:PERSONA], le disposizioni della direttiva implicano, per esempio, che un cittadino britannico intenzionato a prestare servizi in un altro Stato membro abbia il diritto di soggiornare in tale Stato per la durata della prestazione e che il coniuge abbia il diritto di soggiornarvi durante lo stesso periodo. Tuttavia, tali disposizioni non conferirebbero alcun diritto di soggiorno nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] ai cittadini britannici, i quali detengono in ogni caso tale diritto in forza del diritto nazionale, né ai loro coniugi. La Corte avrebbe confermato questa interpretazione nella sentenza 7 luglio 1992, causa C-370/90, Singh ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4265, punti 17 e 18).
23 Lo stesso governo ricorda che nella sentenza 27 giugno 1996, causa C-107/94, Asscher ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3089), la Corte ha verificato se un cittadino di uno Stato membro, che esercita un'attività autonoma in un altro Stato membro dove risiede, possa far valere l'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) nei confronti del suo Stato di origine, nel cui territorio egli esercita un'altra attività autonoma. La Corte avrebbe dichiarato al punto 32 di tale sentenza che, anche se le disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento non sono applicabili a situazioni puramente interne di uno Stato membro, la portata dell'art. 52 del Trattato, tuttavia, non può essere definita in modo da escludere dai vantaggi del diritto comunitario i cittadini di un determinato Stato membro, qualora questi, per il loro comportamento, si trovino, rispetto al loro Stato di origine, in una situazione analoga a quella di tutti gli altri soggetti che fruiscono dei diritti e delle libertà garantiti dal Trattato.
24 Ciononostante, dal momento che il sig. [OSCURATO:PERSONA] non ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, sua moglie non può richiamarsi alle citate sentenze Singh e Asscher. Conseguentemente, il diritto comunitario non conferirebbe alcun diritto d'ingresso o di soggiorno nel [OSCURATO:PERSONA] ad una persona che si trovi nella situazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA].
25 Secondo la [OSCURATO:PERSONA] occorre distinguere nettamente tra la situazione della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e quella di un coniuge di un cittadino di uno Stato membro che, esercitando il proprio diritto alla libera circolazione, ha lasciato il suo Stato membro di origine per un altro Stato membro al fine di stabilirvisi ovvero di lavorarvi.
26 In quest'ultimo caso il coniuge, quale che sia la sua cittadinanza, sarebbe senza dubbio coperto dal diritto comunitario e avrebbe il diritto di stabilirsi con il cittadino di uno Stato membro nello Stato membro ospitante, poiché, in caso contrario, il detto cittadino potrebbe essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alla libera circolazione. Inoltre, come dichiarato dalla Corte al punto 23 della citata sentenza Singh, il coniuge del detto cittadino di uno Stato membro, quando quest'ultimo ritorna nel proprio paese di origine, dovrebbe disporre almeno degli stessi diritti di entrata e di soggiorno che gli spetterebbero, in forza del diritto comunitario, se suo marito (o sua moglie) scegliesse di entrare e soggiornare in un altro Stato membro.
27 Al contrario, il principio enunciato al punto 23 della citata sentenza Singh non potrebbe essere applicato a una situazione quale quella di cui alla causa principale, in cui il cittadino di uno Stato membro non ha mai cercato di stabilirsi con il coniuge in un altro Stato membro, limitandosi semplicemente a fornire prestazioni di servizi a partire dal proprio Stato di origine. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che una situazione del genere debba piuttosto essere considerata come questione interna, conformemente alla sentenza 27 ottobre 1982, cause riunite 35/82 e 36/82, Morson e Jhanjan ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 3723), cosicché il diritto della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] di soggiornare nel [OSCURATO:PERSONA], ammesso che esista, sarebbe una questione di pertinenza esclusiva del diritto nazionale.
Giudizio della Corte
28 In via preliminare si deve ricordare che le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi e la regolamentazione adottata per la loro esecuzione non si applicano a situazioni che non presentino alcun elemento di collegamento a una delle situazioni considerate dal diritto comunitario (v., in tal senso, in particolare, sentenza 21 ottobre 1999, causa C-97/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-7319, punti 42-45).
29 Si deve rilevare, poi, che, come emerge dal punto 14 della presente sentenza, l'attività professionale del sig. [OSCURATO:PERSONA] consiste per buona parte nella fornitura di prestazioni di servizi, dietro compenso, a favore di inserzionisti stabiliti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri. Prestazioni del genere rientrano nella nozione di prestazione di servizi ai sensi dell'art. 49 CE, sia se il prestatore si reca, a tale fine, nello Stato membro del destinatario, sia se fornisce i servizi transfrontalieri senza spostarsi dallo Stato membro in cui è stabilito (v., a proposito della pratica detta del «cold calling», sentenza 10 maggio 1995, causa C-384/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1141, punti 15 e 20-22).
30 Il sig. [OSCURATO:PERSONA], quindi, esercita il diritto alla libera prestazione dei servizi garantito dall'art. 49 CE. Peraltro, come la Corte ha più volte dichiarato, tale diritto può essere fatto valere da un prestatore di servizi nei confronti dello Stato in cui egli è stabilito, quando i servizi sono forniti a destinatari stabiliti in un altro Stato membro (v., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30).
31 Si deve inoltre rilevare che, nell'ambito del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la direttiva è volta a sopprimere le restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri all'interno della Comunità.
32 Emerge sia dallo scopo perseguito dalla direttiva sia dalla formulazione del suo art. 1, n. 1, lett. a) e b), che essa si applica nel caso in cui un cittadino di uno Stato membro lasci il proprio Stato membro di origine e si rechi in un altro Stato membro per stabilirvisi o per effettuarvi una prestazione di servizi ovvero per ricevervi una simile prestazione.
33 Tale interpretazione è corroborata, in particolare, dagli artt. 2, n. 1, ai sensi del quale «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri riconoscono alle persone di cui all'articolo 1 il diritto di lasciare il loro territorio», 3, n. 1, ai sensi del quale «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri ammettono nel rispettivo territorio le persone di cui all'articolo 1 dietro semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi», 4, n. 1, ai sensi del quale «[o]gni Stato membro riconosce un diritto di soggiorno permanente ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri che si stabiliscono nel suo territorio», e 4, n. 2, della direttiva, ai sensi del quale «[p]er i prestatori e per i destinatari di servizi il diritto di soggiorno corrisponde alla durata della prestazione».
34 E' vero che l'art. 1, n. 1, lett. c), della direttiva estende ai coniugi dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri di cui alle lett. a) e b) dello stesso articolo il diritto di spostarsi e di soggiornare in un altro Stato membro, a prescindere dalla loro cittadinanza. Tuttavia, giacché la direttiva è volta a facilitare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi da parte dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri, i diritti attribuiti ai coniugi dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri vengono loro riconosciuti affinché possano accompagnare questi ultimi quando, spostandosi o soggiornando in un altro Stato membro diverso dal loro Stato membro di origine, esercitano, alle condizioni previste dalla direttiva, i diritti derivanti dal Trattato.
35 Conseguentemente, sia dagli obiettivi perseguiti sia dal contenuto emerge che la direttiva disciplina le condizioni alle quali un cittadino di uno Stato membro, nonché gli altri soggetti di cui all'art. 1, n. 1, lett. c) e d), possono lasciare lo Stato membro di origine del detto cittadino ed entrare e soggiornare nel territorio di un altro Stato membro per uno degli scopi enunciati all'art. 1, n. 1, lett. a) e b), e questo per il tempo di cui all'art. 4, n. 1 o 2.
36 Poiché la direttiva non disciplina il diritto di soggiorno dei familiari di un prestatore di servizi nello Stato membro di origine dello stesso, si può rispondere alla questione pregiudiziale solo verificando se, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, un diritto di soggiorno a favore del coniuge possa essere inferito dai principi o da altre norme del diritto comunitario.
37 Come rilevato ai punti 29 e 30 della presente sentenza, il sig. [OSCURATO:PERSONA] esercita il diritto alla libera prestazione dei servizi di cui all'art. 49 CE. Le prestazioni di servizi effettuate dal sig. [OSCURATO:PERSONA] corrispondono a una parte rilevante della sua attività economica che si svolge sia nel territorio del suo Stato di origine a favore di persone stabilite nel territorio di altri [OSCURATO:PERSONA] membri sia nel territorio di questi ultimi.
38 Si deve ricordare, a questo punto, che il legislatore comunitario ha riconosciuto l'importanza di garantire la tutela della vita familiare dei cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali enunciate dal Trattato, come emerge in particolare dalle disposizioni dei regolamenti e delle direttive del Consiglio relativi alla libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi all'interno della Comunità [v., per esempio, art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 2); artt. 1 e 4 della direttiva del Consiglio 15 ottobre 1968, 68/360/CEE, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei lavoratori degli [OSCURATO:PERSONA] membri e delle loro famiglie all'interno della Comunità (GU L 257, pag. 13), e artt. 1, n. 1, lett. c), e 4 della direttiva 73/148].
39 Ora, è pacifico che la separazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] nuocerebbe alla loro vita familiare e, conseguentemente, alle condizioni di esercizio di una libertà fondamentale da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, tale libertà non potrebbe esplicare pienamente i suoi effetti se il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse dissuaso dall'esercitarla a causa degli ostacoli frapposti, nel suo paese di origine, all'ingresso e al soggiorno di sua moglie (v., in tal senso, sentenza Singh, cit., punto 23).
40 A questo proposito, si deve rilevare che uno Stato membro può addurre motivi di interesse generale al fine di giustificare una misura nazionale idonea ad ostacolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi solo qualora tale misura sia conforme ai diritti fondamentali di cui la Corte garantisce il rispetto (v., in questo senso, sentenze 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2925, punto 43, e 26 giugno 1997, causa C-368/95, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3689, punto 24).
41 La decisione di espellere la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] costituisce un'ingerenza nell'esercizio del diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] al rispetto della sua vita familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «Convenzione»), il quale fa parte dei diritti fondamentali che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, riaffermata inoltre nel preambolo dell'Atto unico europeo e dall'art. 6, n. 2, UE, sono tutelati nell'ordinamento giuridico comunitario.
42 Benché la Convenzione non garantisca, a favore di uno straniero, alcun diritto ad entrare o risiedere nel territorio di un paese determinato, l'esclusione di una persona da un paese in cui vivono i suoi congiunti può rappresentare un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare come tutelato dall'art. 8, n. 1, della Convenzione. Una simile ingerenza viola la Convenzione a meno che essa non corrisponda ai requisiti di cui al n. 2 dello stesso articolo, cioè a meno che essa non sia «prevista dalla legge», dettata da uno o più scopi legittimi ai sensi della disposizione citata e «necessaria, in una società democratica», cioè giustificata da un bisogno sociale imperativo e, in particolare, proporzionata al fine legittimo perseguito (v., in particolare, Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 2 agosto 2001, Boultif c. Suisse, Recueil des arrêts et décisions 2001-IX, § 39, 41 e 46).
43 La decisione di espellere la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presa in circostanze quali quelle di cui alla causa principale non rispetta il giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, cioè, da un lato, il diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] al rispetto della sua vita familiare e, dall'altro, la salvaguardia dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza.
44 Se è vero che, nella causa principale, la moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA] ha violato le leggi del [OSCURATO:PERSONA] sull'immigrazione non lasciando il territorio nazionale dopo la scadenza del suo permesso di soggiorno come visitatore, il suo comportamento, dal momento del suo arrivo nel [OSCURATO:PERSONA] nel settembre 1994, non è stato oggetto di alcuna censura tale da far temere che essa rappresenti in futuro un pericolo per l'ordine pubblico e per la pubblica sicurezza. Peraltro, è pacifico che il matrimonio dei coniugi [OSCURATO:PERSONA], celebrato nel [OSCURATO:PERSONA] nel 1996, è un matrimonio autentico e che in tale paese la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] conduce tuttora una vita familiare effettiva occupandosi in particolare dei figli di suo marito nati da un primo matrimonio.
45 Conseguentemente, la decisione di espellere la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] costituisce un'ingerenza non proporzionata allo scopo perseguito.
46 Alla luce di quanto sopra esposto si deve rispondere alla questione proposta dichiarando che l'art. 49 CE, letto alla luce del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, dev'essere interpretato nel senso che osta a che, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, lo Stato membro di origine di un prestatore di servizi stabilito in tale Stato, il quale fornisce servizi a destinatari stabiliti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, neghi il diritto di soggiorno nel suo territorio al coniuge del detto prestatore, cittadino di un paese terzo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
47 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dall'[OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 16 dicembre 1999, dichiara:
L'art. 49 CE, letto alla luce del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, dev'essere interpretato nel senso che osta a che, in una situazione quale quella di cui alla causa principale, lo Stato membro di origine di un prestatore di servizi stabilito in tale Stato, il quale fornisce servizi a destinatari stabiliti in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, neghi il diritto di soggiorno nel suo territorio al coniuge del detto prestatore, cittadino di un paese terzo.