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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2023

Cassazione n. 28706/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità in relazione al delitto di cui 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere omesso, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di corrispondere l'iva dovuta per l'anno 2015, pari a euro 823.574,00, entro il 27 dicembre 2016), rideterminando il trattamento sanzionatorio e riconoscendo all'imputato i benefici della sospensione di tale pena e della non menzione della stessa nel certificato del casellario giudiziario.

Considerato con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestatogli, perché non sarebbe stato adeguatamente considerato dalla Corte d'appello quanto riferito dal teste Battistoni, a proposito del fatto che la società amministrata dal ricorrente vantava rilevanti crediti insoluti verso clienti, per oltre 400.000,00 euro, in relazione ai quali, pur avendo emesso le relative fatture, non aveva incassato Viva corrispondente, per un ammontare rilevante ed esorbitante rispetto all'ordinario rischio d'impresa, essendo pari a euro 823.000,00 l'iva dovuta e non versata per l'anno in contestazione; il ricorrente ha, inoltre, lamentato l'omessa considerazione da parte della Corte d'appello dell'incidenza sull'elemento soggettivo del reato contestatogli delle scelte imprenditoriali compiute dall'impresa amministrata dal ricorrente (di dare preferenza ad altri pagamenti per mantenere in vita la società e di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dell'Agenzia delle Entrate) e anche della crisi di liquidità che aveva colpito detta impresa.

Osservato che tali censure propongono, tra l'altro in modo generico, in quanto disgiunto da una compiuta illustrazione della condotta e della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa amministrata dal ricorrente e dal necessario confronto critico con il complesso delle argomentazioni sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata, una riconsiderazione e una rivalutazione sul piano del merito di aspetti già esaminati e apprezzati dai giudici di primo e secondo grado, circa la situazione finanziaria della società amministrata dal ricorrente e l'intento da questi perseguito omettendo il versamento dell'iva dovuta per l'anno d'imposta 2015 (tra l'altro di ammontare rilevante e rispetto al quale quella relativa ai crediti insoluti, pari a circa 400.000,00 euro per capitale, costituisce una frazione significativa ma non prevalente).

Considerato che i giudici di merito, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, hanno escluso l'incidenza di detti aspetti sia sulla esigibilità della condotta sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente.

Rilevato, in particolare, che la Corte d'appello di Firenze, in accordo con il primo giudice, ha escluso sia la configurabilità di una forza maggiore, idonea a scriminare la condotta dell'imputato, sia l'imprevedibilità e la repentinità della crisi d'impresa e della " r-x -n od-- mancanza di liquidità prospettate dal ricorrente, sottolineando la piena intenzionalità della condotta omissiva dell'imputato, frutto di una deliberata e sistematica scelta imprenditoriale (come riferito dal teste Battistoni, impiegato con funzioni di responsabile amministrativo della società amministrata dal ricorrente, che sovraintendeva alla contabilità aziendale), volta a fruire degli indebiti vantaggi dall'omesso versamento delle imposte dovute, sostanzialmente quale forma di indebito e sistematico finanziamento della società, utilizzato sin dalla sua costituzione, nel 2012.

Considerato che tali rilievi e l'ampia e approfondita ricostruzione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata sono stati censurati esclusivamente sul piano valutativo, riproponendo argomenti e tesi già considerati e confutati dai giudici di merito, senza, in realtà, individuare violazioni o errate applicazioni di legge penale o vizi della motivazione, che è ampia, adeguata e immune da illogicità manifeste, ma ribadendo genericamente la medesima prospettazione fondata sulla assenza dell'elemento soggettivo del reato, già considerata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti idonei e logici.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato.

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Firenze indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua responsabilità in relazione al delitto di cui 10 ter d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere omesso, quale amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., di corrispondere l'iva dovuta per l'anno 2015, pari a euro 823.574,00, entro il 27 dicembre 2016), rideterminando il trattamento sanzionatorio e riconoscendo all'imputato i benefici della sospensione di tale pena e della non menzione della stessa nel certificato del casellario giudiziario. Considerato con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestatogli, perché non sarebbe stato adeguatamente considerato dalla Corte d'appello quanto riferito dal teste Battistoni, a proposito del fatto che la società amministrata dal ricorrente vantava rilevanti crediti insoluti verso clienti, per oltre 400.000,00 euro, in relazione ai quali, pur avendo emesso le relative fatture, non aveva incassato Viva corrispondente, per un ammontare rilevante ed esorbitante rispetto all'ordinario rischio d'impresa, essendo pari a euro 823.000,00 l'iva dovuta e non versata per l'anno in contestazione; il ricorrente ha, inoltre, lamentato l'omessa considerazione da parte della Corte d'appello dell'incidenza sull'elemento soggettivo del reato contestatogli delle scelte imprenditoriali compiute dall'impresa amministrata dal ricorrente (di dare preferenza ad altri pagamenti per mantenere in vita la società e di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti dell'Agenzia delle Entrate) e anche della crisi di liquidità che aveva colpito detta impresa. Osservato che tali censure propongono, tra l'altro in modo generico, in quanto disgiunto da una compiuta illustrazione della condotta e della situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa amministrata dal ricorrente e dal necessario confronto critico con il complesso delle argomentazioni sviluppate nella motivazione della sentenza impugnata, una riconsiderazione e una rivalutazione sul piano del merito di aspetti già esaminati e apprezzati dai giudici di primo e secondo grado, circa la situazione finanziaria della società amministrata dal ricorrente e l'intento da questi perseguito omettendo il versamento dell'iva dovuta per l'anno d'imposta 2015 (tra l'altro di ammontare rilevante e rispetto al quale quella relativa ai crediti insoluti, pari a circa 400.000,00 euro per capitale, costituisce una frazione significativa ma non prevalente). Considerato che i giudici di merito, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, hanno escluso l'incidenza di detti aspetti sia sulla esigibilità della condotta sia sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al ricorrente. Rilevato, in particolare, che la Corte d'appello di Firenze, in accordo con il primo giudice, ha escluso sia la configurabilità di una forza maggiore, idonea a scriminare la condotta dell'imputato, sia l'imprevedibilità e la repentinità della crisi d'impresa e della " r-x -n od-- mancanza di liquidità prospettate dal ricorrente, sottolineando la piena intenzionalità della condotta omissiva dell'imputato, frutto di una deliberata e sistematica scelta imprenditoriale (come riferito dal teste Battistoni, impiegato con funzioni di responsabile amministrativo della società amministrata dal ricorrente, che sovraintendeva alla contabilità aziendale), volta a fruire degli indebiti vantaggi dall'omesso versamento delle imposte dovute, sostanzialmente quale forma di indebito e sistematico finanziamento della società, utilizzato sin dalla sua costituzione, nel 2012. Considerato che tali rilievi e l'ampia e approfondita ricostruzione contenuta nella motivazione della sentenza impugnata sono stati censurati esclusivamente sul piano valutativo, riproponendo argomenti e tesi già considerati e confutati dai giudici di merito, senza, in realtà, individuare violazioni o errate applicazioni di legge penale o vizi della motivazione, che è ampia, adeguata e immune da illogicità manifeste, ma ribadendo genericamente la medesima prospettazione fondata sulla assenza dell'elemento soggettivo del reato, già considerata e disattesa dalla Corte territoriale con argomenti idonei e logici. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità, il contenuto non consentito e la manifesta infondatezza dell'unico motivo cui è stato affidato. Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023
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