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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 18 aprile 2026

Cassazione n. 10020/2026

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8/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Cosenza, con la sentenza indicata in epigrafe, harespinto l’impugnazione proposta dal ricorrente, cittadino del Bangladesh,contro il decreto di espulsione n. 25904/2024 notificato in data 7 marzo2024.

Il ricorrente aveva impugnato il decreto prefettizio deducendo: cheNumero registro generale 16537/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 10020/2026Data pubblicazione 18/04/2026aveva posto in essere ogni procedura necessaria per poter lavorare nelterritorio italiano senza riuscire ancora a formalizzare il contratto di lavoro,in quanto la procedura era ancora in corso di svolgimento presso laPrefettura; che aveva comunque diritto al rilascio del permesso disoggiorno per attesa occupazione.2.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha motivato il rigetto del ricorso come segue:«osservato che non sussistono i presupposti di un accoglimento del ricorsoin quanto in tema di immigrazione, il giudice di pace, investitodell'impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, puòsindacare solo la legittimità del provvedimento che nel caso in esame nonpresenta difetti o carenza di motivazione o invalidità procedimentali;tenuto conto che l’istanza di annullamento o sospensione delprovvedimento non può essere accolta in pendenza di un ricorso al Tar,ancorchè iscritto, poiché la decisione del giudice amministrativo sulpermesso non è antecedente logico di quella del giudice ordinario suldecreto d'espulsione ( cfr. Cass. Civ. sent. n. 6370 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA])»3.

Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso taleprovvedimento, affidato a due motivi di ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, per nonavere il Giudice di pace annullato il provvedimento espulsivo posto che,nelle more del procedimento, erano venute meno le ragioni della ritenutapresenza irregolare del cittadino straniero sul territorio.

In particolare, hadedotto che il ricorrente non era sprovvisto di contratto di soggiorno persua colpa, ma perché la procedura di rilascio del permesso di soggiornoper motivi di lavoro subordinato, al momento in cui era stato emesso ilprovvedimento di espulsione, era ancora in corso.1.

Il primo motivo è infondato.Numero registro generale 16537/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 10020/2026Data pubblicazione 18/04/20261.1.

L’art. 22 del d.l.gs n. 286 del 1998, ratione temporis applicabile,disciplina gli adempimenti cui devono assolvere il datore di lavoro e illavoratore che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavorosubordinato a tempo determinato e indeterminato.

Entro otto giornidall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico perl'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto disoggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso incopia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiegocompetente».L’art. 35, primo comma, del d.P.R. n. 394 del 1999 dispone, poi, che«Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore stranierosi reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica delvisto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratorestraniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale.

Nellostesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneoa comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta dicertificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione diimpegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis,comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiornoper lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che vieneconservato presso lo Sportello medesimo».L’art. 30-bis, comma 1, del citato d.P.R. n. 394 individua lo Sportello unicocompetente dove presentare la domanda «in alternativa, tra quello dellaprovincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legalel'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa,con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 22, comma 2, deltesto unico».1.2.

Nel caso in esame, dai documenti prodotti dalla difesa del ricorrente èemerso che: il cittadino straniero (entrato in Italia il 25.1.2023) hapresentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi diNumero registro generale 16537/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 10020/2026Data pubblicazione 18/04/2026lavoro il 20.5.2023; in seguito alla presentazione dell’istanza, si è recatopresso lo [OSCURATO:PERSONA] competente (Crotone) in data 23.4.2024, ove hasottoscritto il contratto di soggiorno (contratto che viene indicato comeallegato alle note di udienza del 29.4.2024).Al momento in cui è stato emesso il decreto di espulsione (7.3.2024),pertanto, il cittadino straniero non si era ancora recato presso lo Sportellounico competente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.

Né sonostate documentate circostanze che possano portare a ritenere che ilricorrente si sia trovato nell’impossibilità di recarsi, nel predetto termine,presso la Prefettura di Cosenza.Non può dunque ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa,che alla data del 7.3.2024, non sussistessero i presupposti di legittimitàper l’impugnato decreto di espulsione, emesso ai sensi dell’art. 13, comma2, lett. b) del d.lgs. n. 286 del 1998.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «violazione art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3: violazione di legge - violazione artt., 6, 8, 29-bis, 32comma 4 del d.lgs. 25 del 2008, violazione dell’art 360, comma 1, n. 5,c.p.c.: omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo, oggetto didiscussione - omessa valutazione domanda di protezione internazionale» èdedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è statooggetto di discussione tra le parti, relativo alla presentazione delladomanda di protezione internazionale.2.1.

Va premesso che il motivo risulta ammissibile anche se formulatosulla base dei due distinti parametri censori di cui all’art. 360, primocomma, num. 3 e 5, c.p.c.

Nella specie, infatti, la censura non mescola idue argomenti di critica in un’inestricabile commistione tra temi di naturafattuale e giuridica, ma scompone la ragione di impugnazione nelladeduzione della violazione di legge, per poi sviluppare il motivo anche sulversante dell’omesso esame del “fatto” (la presentazione della domanda diprotezione internazionale).Numero registro generale 16537/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 10020/2026Data pubblicazione 18/04/20262.2.

Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consentel'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

«per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti».

La norma si riferisce al mancato esame di unfatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersicome un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico(Cass., Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Il motivo è inammissibile, in primo luogo, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c.Nella sentenza impugnata, infatti, non si dà affatto conto che nel dibattitoprocessuale si sia mai discusso della presentazione della domanda diprotezione internazionale da parte del ricorrente.

Sarebbe stato, pertanto,onere dell’odierno ricorrente, prescritto a pena di inammissibilità dall'art.366, n. 3, c.p.c., indicare in quale fase processuale ed in quali terminiabbia sollevato la relativa questione.

Né a tal fine possono soccorrere idocumenti prodotti nell’odierno giudizio, atteso che il documento indicatodalla difesa come all.

E (convocazione per il fotosegnalamento il30.10.2024) si riferisce in modo inequivoco alla convocazione da partedella Questura per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico e nonpuò in alcun modo essere identificato con la convocazione per lapresentazione della domanda di protezione internazionale che, comerisulta dal modello C3, è stata presentata solo in data 6.2.2025.2.3.

Con riferimento alla dedotta violazione di legge, si osserva che partericorrente non ha dimostrato di aver allegato, dinanzi al giudice di primecure, il fatto sopravvenuto rappresentato dalla presentazione delladomanda di protezione internazionale, dopo la notifica del decreto diespulsione.

Tale allegazione, funzionale a far valere una condizione di nonespellibilità durante la pendenza del giudizio di protezione, è da ritenersiindispensabile affinchè possa trovare applicazione il principio di dirittorecentemente affermato da questa Corte (e pienamente condiviso dalCollegio) secondo il quale nel caso in cui la domanda di protezioneNumero registro generale 16537/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 10020/2026Data pubblicazione 18/04/2026internazionale dello straniero sia avanzata dopo l'adozione del decreto diespulsione del medesimo, tale decreto non è colpito da invaliditàsopravvenuta, restandone soltanto sospesa l'eseguibilità ed incombendosul giudice di pace l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito delricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto laCommissione territoriale in ordine alla predetta domanda di protezione e,eventualmente, quale sia stato l'esito dell'impugnazione proposta neiconfronti di tale provvedimento avanti al Tribunale, ove ne sia statadisposta la sospensione dell'efficacia esecutiva (Cass. Sez. 1, n. 34155 del2025).Poiché nel caso di specie parte ricorrente non ha assolto all’onere diallegazione sullo stesso gravante (difetto dell’onere di allegazione chepreclude in radice l’attivazione dei doveri di cooperazione istruttoria delgiudice), egli potrà recuperare la tutela conseguente alla presentazionedella domanda di protezione internazionale in seguito all’emissione deldecreto di espulsione, in sede di esecuzione dell’espulsione.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Nulla spese.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo alricorso, se dovuto.Numero registro generale 16537/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 10020/2026Data pubblicazione 18/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/04/2026.Il PresidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8/05/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.[OSCURATO:PERSONA] di pace di Cosenza, con la sentenza indicata in epigrafe, harespinto l’impugnazione proposta dal ricorrente, cittadino del Bangladesh,contro il decreto di espulsione n. 25904/2024 notificato in data 7 marzo2024. Il ricorrente aveva impugnato il decreto prefettizio deducendo: cheNumero registro generale 16537/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 10020/2026Data pubblicazione 18/04/2026aveva posto in essere ogni procedura necessaria per poter lavorare nelterritorio italiano senza riuscire ancora a formalizzare il contratto di lavoro,in quanto la procedura era ancora in corso di svolgimento presso laPrefettura; che aveva comunque diritto al rilascio del permesso disoggiorno per attesa occupazione.2.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha motivato il rigetto del ricorso come segue:«osservato che non sussistono i presupposti di un accoglimento del ricorsoin quanto in tema di immigrazione, il giudice di pace, investitodell'impugnazione del decreto di espulsione emesso dal Prefetto, puòsindacare solo la legittimità del provvedimento che nel caso in esame nonpresenta difetti o carenza di motivazione o invalidità procedimentali;tenuto conto che l’istanza di annullamento o sospensione delprovvedimento non può essere accolta in pendenza di un ricorso al Tar,ancorchè iscritto, poiché la decisione del giudice amministrativo sulpermesso non è antecedente logico di quella del giudice ordinario suldecreto d'espulsione ( cfr. Cass. Civ. sent. n. 6370 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA])»3. Il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione avverso taleprovvedimento, affidato a due motivi di ricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.Ragioni della decisione1.Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 286 del 1998, per nonavere il Giudice di pace annullato il provvedimento espulsivo posto che,nelle more del procedimento, erano venute meno le ragioni della ritenutapresenza irregolare del cittadino straniero sul territorio. In particolare, hadedotto che il ricorrente non era sprovvisto di contratto di soggiorno persua colpa, ma perché la procedura di rilascio del permesso di soggiornoper motivi di lavoro subordinato, al momento in cui era stato emesso ilprovvedimento di espulsione, era ancora in corso.1. Il primo motivo è infondato.Numero registro generale 16537/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 10020/2026Data pubblicazione 18/04/20261.1. L’art. 22 del d.l.gs n. 286 del 1998, ratione temporis applicabile,disciplina gli adempimenti cui devono assolvere il datore di lavoro e illavoratore che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavorosubordinato a tempo determinato e indeterminato. Entro otto giornidall'ingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico perl'immigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto disoggiorno che resta ivi conservato e, a cura di quest'ultimo, trasmesso incopia all'autorità consolare competente ed al centro per l'impiegocompetente».L’art. 35, primo comma, del d.P.R. n. 394 del 1999 dispone, poi, che«Entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore stranierosi reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di verifica delvisto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratorestraniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nellostesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneoa comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta dicertificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione diimpegno al pagamento delle spese di viaggio di cui all'articolo 5-bis,comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiornoper lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che vieneconservato presso lo Sportello medesimo».L’art. 30-bis, comma 1, del citato d.P.R. n. 394 individua lo Sportello unicocompetente dove presentare la domanda «in alternativa, tra quello dellaprovincia di residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legalel'impresa o quello della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa,con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 22, comma 2, deltesto unico».1.2. Nel caso in esame, dai documenti prodotti dalla difesa del ricorrente èemerso che: il cittadino straniero (entrato in Italia il 25.1.2023) hapresentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi diNumero registro generale 16537/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 10020/2026Data pubblicazione 18/04/2026lavoro il 20.5.2023; in seguito alla presentazione dell’istanza, si è recatopresso lo [OSCURATO:PERSONA] competente (Crotone) in data 23.4.2024, ove hasottoscritto il contratto di soggiorno (contratto che viene indicato comeallegato alle note di udienza del 29.4.2024).Al momento in cui è stato emesso il decreto di espulsione (7.3.2024),pertanto, il cittadino straniero non si era ancora recato presso lo Sportellounico competente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Né sonostate documentate circostanze che possano portare a ritenere che ilricorrente si sia trovato nell’impossibilità di recarsi, nel predetto termine,presso la Prefettura di Cosenza.Non può dunque ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa,che alla data del 7.3.2024, non sussistessero i presupposti di legittimitàper l’impugnato decreto di espulsione, emesso ai sensi dell’art. 13, comma2, lett. b) del d.lgs. n. 286 del 1998.2.Con il secondo motivo di ricorso, rubricato «violazione art. 360 c.p.c.,comma 1, n. 3: violazione di legge - violazione artt., 6, 8, 29-bis, 32comma 4 del d.lgs. 25 del 2008, violazione dell’art 360, comma 1, n. 5,c.p.c.: omessa valutazione di un fatto controverso e decisivo, oggetto didiscussione - omessa valutazione domanda di protezione internazionale» èdedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è statooggetto di discussione tra le parti, relativo alla presentazione delladomanda di protezione internazionale.2.1. Va premesso che il motivo risulta ammissibile anche se formulatosulla base dei due distinti parametri censori di cui all’art. 360, primocomma, num. 3 e 5, c.p.c. Nella specie, infatti, la censura non mescola idue argomenti di critica in un’inestricabile commistione tra temi di naturafattuale e giuridica, ma scompone la ragione di impugnazione nelladeduzione della violazione di legge, per poi sviluppare il motivo anche sulversante dell’omesso esame del “fatto” (la presentazione della domanda diprotezione internazionale).Numero registro generale 16537/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 10020/2026Data pubblicazione 18/04/20262.2. Com’è noto, la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c. consentel'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti». La norma si riferisce al mancato esame di unfatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersicome un vero e proprio fatto storico, come un accadimento naturalistico(Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).Il motivo è inammissibile, in primo luogo, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c.Nella sentenza impugnata, infatti, non si dà affatto conto che nel dibattitoprocessuale si sia mai discusso della presentazione della domanda diprotezione internazionale da parte del ricorrente. Sarebbe stato, pertanto,onere dell’odierno ricorrente, prescritto a pena di inammissibilità dall'art.366, n. 3, c.p.c., indicare in quale fase processuale ed in quali terminiabbia sollevato la relativa questione. Né a tal fine possono soccorrere idocumenti prodotti nell’odierno giudizio, atteso che il documento indicatodalla difesa come all. E (convocazione per il fotosegnalamento il30.10.2024) si riferisce in modo inequivoco alla convocazione da partedella Questura per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico e nonpuò in alcun modo essere identificato con la convocazione per lapresentazione della domanda di protezione internazionale che, comerisulta dal modello C3, è stata presentata solo in data 6.2.2025.2.3. Con riferimento alla dedotta violazione di legge, si osserva che partericorrente non ha dimostrato di aver allegato, dinanzi al giudice di primecure, il fatto sopravvenuto rappresentato dalla presentazione delladomanda di protezione internazionale, dopo la notifica del decreto diespulsione. Tale allegazione, funzionale a far valere una condizione di nonespellibilità durante la pendenza del giudizio di protezione, è da ritenersiindispensabile affinchè possa trovare applicazione il principio di dirittorecentemente affermato da questa Corte (e pienamente condiviso dalCollegio) secondo il quale nel caso in cui la domanda di protezioneNumero registro generale 16537/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 10020/2026Data pubblicazione 18/04/2026internazionale dello straniero sia avanzata dopo l'adozione del decreto diespulsione del medesimo, tale decreto non è colpito da invaliditàsopravvenuta, restandone soltanto sospesa l'eseguibilità ed incombendosul giudice di pace l'obbligo di verificare, prima di decidere sul merito delricorso contro il decreto espulsivo, quale provvedimento abbia assunto laCommissione territoriale in ordine alla predetta domanda di protezione e,eventualmente, quale sia stato l'esito dell'impugnazione proposta neiconfronti di tale provvedimento avanti al Tribunale, ove ne sia statadisposta la sospensione dell'efficacia esecutiva (Cass. Sez. 1, n. 34155 del2025).Poiché nel caso di specie parte ricorrente non ha assolto all’onere diallegazione sullo stesso gravante (difetto dell’onere di allegazione chepreclude in radice l’attivazione dei doveri di cooperazione istruttoria delgiudice), egli potrà recuperare la tutela conseguente alla presentazionedella domanda di protezione internazionale in seguito all’emissione deldecreto di espulsione, in sede di esecuzione dell’espulsione.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Nulla spese.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo alricorso, se dovuto.Numero registro generale 16537/2025Numero sezionale 1545/2026Numero di raccolta generale 10020/2026Data pubblicazione 18/04/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 01/04/2026.Il PresidenteAlberto Giusti
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