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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2013

ECLI:EU:F:2013:38
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62012FJ0010_SUM

[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA

(Prima Sezione) 19 marzo 2013 Causa F‑10/12 SF contro [OSCURATO:PERSONA] europea «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Retribuzione – Indennità giornaliera – Trasferimento interno – Concessione dell’indennità giornaliera – Funzionario proprietario di un alloggio situato nel luogo della nuova sede di servizio – Prova di aver sostenuto spese causate dalla sistemazione provvisoria nel luogo della nuova sede di servizio» Oggetto : Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale SF chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione del 24 maggio 2011 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] europea gli ha negato il beneficio dell’indennità giornaliera.

Decisione : Il ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute da SF.

SF sopporterà la metà delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Rimborso delle spese – Indennità giornaliera – Presupposti per la concessione (Statuto dei funzionari, artt. 20 e 71; allegato VII, art. 10, § 1) [OSCURATO:PERSONA] – Rimborso delle spese – Indennità giornaliera – Presupposti per la concessione – Spese o inconvenienti causati dalla necessità di trasferirsi o di sistemarsi provvisoriamente nel luogo della sede di servizio – Onere della prova a carico del funzionario – Rispetto della scelta dell’alloggio del funzionario da parte dell’amministrazione (Statuto dei funzionari, art. 20; allegato VII, art. 10, § 1) [OSCURATO:PERSONA] – Rimborso delle spese – Indennità giornaliera – Presupposti per la concessione – Spese connesse all’obbligo di risiedere nel luogo della sede di servizio – Nozione – Spese connesse ad obblighi derivanti dalla qualità del funzionario di proprietario di immobile situato nel luogo della nuova sede di servizio – Esclusione (Statuto dei funzionari, art. 20; allegato VII, art. 10, § 1) L’obiettivo dell’articolo 71 dello Statuto, che prevede che il funzionario ha diritto al rimborso delle spese da lui sostenute in occasione, in particolare, del suo trasferimento, è quello di evitare che le spese sostenute dal funzionario connesse all’esercizio delle sue funzioni gravino soltanto su di lui.

Proprio alla luce di tale obiettivo si deve applicare l’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto che prevede la concessione di un’indennità giornaliera al funzionario che comprovi di essere tenuto a cambiare residenza per soddisfare agli obblighi dell’articolo 20 dello Statuto, ossia quelli di risiedere nel luogo della sua sede di servizio o ad una distanza tale da quest’ultimo da non essere ostacolato nell’esercizio delle sue funzioni.

La concessione dell’indennità giornaliera è subordinata a due condizioni: da una parte, alla condizione di cambiare residenza per soddisfare agli obblighi dell’articolo 20 dello Statuto e, dall’altra, alla condizione di sopportare spese o inconvenienti causati dalla necessità di trasferirsi o di sistemarsi provvisoriamente nel luogo della sede di servizio.

Poiché tali due condizioni sono cumulative, l’indennità giornaliera non potrebbe, in particolare, essere concessa al funzionario che non comprovi di aver sopportato tali spese o tali inconvenienti.

Per contro, il legislatore dell’Unione non ha mai assoggettato la concessione dell’indennità giornaliera alla condizione che il funzionario interessato comprovi di essersi trovato obbligato a mantenere provvisoriamente una residenza nel suo luogo d’origine o nel luogo della sede di servizio precedente e che sia altresì, provvisoriamente, fonte di spese.

Sarebbe pertanto in spregio del principio fondamentale della certezza del diritto nonché della formulazione letterale dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto che la condizione aggiuntiva di una «seconda» spesa sarebbe imposta dall’istituzione per permettere agli interessati di beneficiare dell’indennità giornaliera.

D’altro canto, salvo escludere automaticamente, in violazione dello Statuto, i funzionari di ruolo dal beneficio dell’indennità giornaliera, non si può ritenere che solo le persone vincolate alle istituzioni da un rapporto d’impiego precario (funzionari in prova, agenti temporanei o contrattuali, esperti nazionali comandati) possano essere considerate sistemate provvisoriamente nel luogo della sede del servizio finché il trasloco non sia avvenuto.

Infatti, l’aspetto decisivo al riguardo non è il carattere precario del rapporto d’impiego, ma la situazione di alloggio precario in cui si trova la persona tenuta, in base allo Statuto, a risiedere nel luogo della sede di servizio in cui essa è stata chiamata ad esercitare le sue funzioni presso un’istituzione, un organo o organismo dell’Unione.

La precarietà di alloggio è infatti una nozione distinta dalla precarietà dell’impiego.

Un funzionario di ruolo la cui sede di servizio cambi deve dunque poter essere considerato sistemato in via provvisoria nel luogo della sua nuova sede di servizio. (v. punti 27-29, 39 e 44) Riferimento: Corte: 5 febbraio 1987, Mouzourakis/Parlamento, 280/85 (punti 9 e 12) Tribunale di primo grado: 26 settembre 1990, Beltrante e a./Consiglio, T‑48/89 (punto 28); 10 luglio 1992, Benzler/[OSCURATO:PERSONA], T‑63/91 (punti 20 e 21) Anche se, nell’ambito di una domanda di indennità giornaliera, a seguito della riassegnazione di un funzionario, spetta al detto funzionario fornire la prova di aver sopportato spese o inconvenienti causati dalla necessità di trasferirsi o di sistemarsi provvisoriamente nel luogo della sede di servizio, l’amministrazione è tenuta a rispettare la scelta dell’interessato, e cioè la sua libera decisione di alloggiare, durante tale periodo, come vuole.

Pertanto, salvo il caso di sospetti gravi e di indizi manifesti di mancanza di corrispondenza effettiva delle spese fatte valere con la situazione reale dell’interessato, non spetta all’amministrazione rimettere in discussione la scelta del funzionario, che può consistere nell’alloggiare provvisoriamente sostenendo spese, ad esempio in una camera d’albergo o in un appartamento ammobiliato preso in locazione, o senza incorrere in tali spese, ad esempio presso un familiare o un amico o anche in un appartamento di cui sia proprietario. (v. punto 30) Nel contesto di una domanda di indennità giornaliera a seguito della riassegnazione di un funzionario, le spese che il funzionario deve comunque prendere a carico in quanto proprietario di un immobile situato nel luogo della sede di servizio, come le spese di rimborso di un prestito ipotecario contratto per acquistare il detto appartamento, le spese di amministratore, di manutenzione o di elettricità, non possono essere considerate come spese causate dall’obbligo di residenza stabilito dall’articolo 20 dello Statuto.

Per beneficiare dell’indennità giornaliera, il funzionario deve comprovare di aver sostenuto spese causate dall’obbligo di risiedere nel luogo della sua sede di servizio e non causate da obblighi derivanti dalla sua qualità di proprietario di un immobile situato nello stesso luogo. (v. punti 33 e 34)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62012FJ0010_SUM [OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione) 19 marzo 2013 Causa F‑10/12 SF contro [OSCURATO:PERSONA] europea «[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Retribuzione – Indennità giornaliera – Trasferimento interno – Concessione dell’indennità giornaliera – Funzionario proprietario di un alloggio situato nel luogo della nuova sede di servizio – Prova di aver sostenuto spese causate dalla sistemazione provvisoria nel luogo della nuova sede di servizio» Oggetto : Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, applicabile al Trattato CEEA in forza del suo articolo 106 bis, con il quale SF chiede, sostanzialmente, l’annullamento della decisione del 24 maggio 2011 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] europea gli ha negato il beneficio dell’indennità giornaliera. Decisione : Il ricorso è respinto. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute da SF. SF sopporterà la metà delle proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] – Rimborso delle spese – Indennità giornaliera – Presupposti per la concessione (Statuto dei funzionari, artt. 20 e 71; allegato VII, art. 10, § 1) [OSCURATO:PERSONA] – Rimborso delle spese – Indennità giornaliera – Presupposti per la concessione – Spese o inconvenienti causati dalla necessità di trasferirsi o di sistemarsi provvisoriamente nel luogo della sede di servizio – Onere della prova a carico del funzionario – Rispetto della scelta dell’alloggio del funzionario da parte dell’amministrazione (Statuto dei funzionari, art. 20; allegato VII, art. 10, § 1) [OSCURATO:PERSONA] – Rimborso delle spese – Indennità giornaliera – Presupposti per la concessione – Spese connesse all’obbligo di risiedere nel luogo della sede di servizio – Nozione – Spese connesse ad obblighi derivanti dalla qualità del funzionario di proprietario di immobile situato nel luogo della nuova sede di servizio – Esclusione (Statuto dei funzionari, art. 20; allegato VII, art. 10, § 1) L’obiettivo dell’articolo 71 dello Statuto, che prevede che il funzionario ha diritto al rimborso delle spese da lui sostenute in occasione, in particolare, del suo trasferimento, è quello di evitare che le spese sostenute dal funzionario connesse all’esercizio delle sue funzioni gravino soltanto su di lui. Proprio alla luce di tale obiettivo si deve applicare l’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto che prevede la concessione di un’indennità giornaliera al funzionario che comprovi di essere tenuto a cambiare residenza per soddisfare agli obblighi dell’articolo 20 dello Statuto, ossia quelli di risiedere nel luogo della sua sede di servizio o ad una distanza tale da quest’ultimo da non essere ostacolato nell’esercizio delle sue funzioni. La concessione dell’indennità giornaliera è subordinata a due condizioni: da una parte, alla condizione di cambiare residenza per soddisfare agli obblighi dell’articolo 20 dello Statuto e, dall’altra, alla condizione di sopportare spese o inconvenienti causati dalla necessità di trasferirsi o di sistemarsi provvisoriamente nel luogo della sede di servizio. Poiché tali due condizioni sono cumulative, l’indennità giornaliera non potrebbe, in particolare, essere concessa al funzionario che non comprovi di aver sopportato tali spese o tali inconvenienti. Per contro, il legislatore dell’Unione non ha mai assoggettato la concessione dell’indennità giornaliera alla condizione che il funzionario interessato comprovi di essersi trovato obbligato a mantenere provvisoriamente una residenza nel suo luogo d’origine o nel luogo della sede di servizio precedente e che sia altresì, provvisoriamente, fonte di spese. Sarebbe pertanto in spregio del principio fondamentale della certezza del diritto nonché della formulazione letterale dell’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello Statuto che la condizione aggiuntiva di una «seconda» spesa sarebbe imposta dall’istituzione per permettere agli interessati di beneficiare dell’indennità giornaliera. D’altro canto, salvo escludere automaticamente, in violazione dello Statuto, i funzionari di ruolo dal beneficio dell’indennità giornaliera, non si può ritenere che solo le persone vincolate alle istituzioni da un rapporto d’impiego precario (funzionari in prova, agenti temporanei o contrattuali, esperti nazionali comandati) possano essere considerate sistemate provvisoriamente nel luogo della sede del servizio finché il trasloco non sia avvenuto. Infatti, l’aspetto decisivo al riguardo non è il carattere precario del rapporto d’impiego, ma la situazione di alloggio precario in cui si trova la persona tenuta, in base allo Statuto, a risiedere nel luogo della sede di servizio in cui essa è stata chiamata ad esercitare le sue funzioni presso un’istituzione, un organo o organismo dell’Unione. La precarietà di alloggio è infatti una nozione distinta dalla precarietà dell’impiego. Un funzionario di ruolo la cui sede di servizio cambi deve dunque poter essere considerato sistemato in via provvisoria nel luogo della sua nuova sede di servizio. (v. punti 27-29, 39 e 44) Riferimento: Corte: 5 febbraio 1987, Mouzourakis/Parlamento, 280/85 (punti 9 e 12) Tribunale di primo grado: 26 settembre 1990, Beltrante e a./Consiglio, T‑48/89 (punto 28); 10 luglio 1992, Benzler/[OSCURATO:PERSONA], T‑63/91 (punti 20 e 21) Anche se, nell’ambito di una domanda di indennità giornaliera, a seguito della riassegnazione di un funzionario, spetta al detto funzionario fornire la prova di aver sopportato spese o inconvenienti causati dalla necessità di trasferirsi o di sistemarsi provvisoriamente nel luogo della sede di servizio, l’amministrazione è tenuta a rispettare la scelta dell’interessato, e cioè la sua libera decisione di alloggiare, durante tale periodo, come vuole. Pertanto, salvo il caso di sospetti gravi e di indizi manifesti di mancanza di corrispondenza effettiva delle spese fatte valere con la situazione reale dell’interessato, non spetta all’amministrazione rimettere in discussione la scelta del funzionario, che può consistere nell’alloggiare provvisoriamente sostenendo spese, ad esempio in una camera d’albergo o in un appartamento ammobiliato preso in locazione, o senza incorrere in tali spese, ad esempio presso un familiare o un amico o anche in un appartamento di cui sia proprietario. (v. punto 30) Nel contesto di una domanda di indennità giornaliera a seguito della riassegnazione di un funzionario, le spese che il funzionario deve comunque prendere a carico in quanto proprietario di un immobile situato nel luogo della sede di servizio, come le spese di rimborso di un prestito ipotecario contratto per acquistare il detto appartamento, le spese di amministratore, di manutenzione o di elettricità, non possono essere considerate come spese causate dall’obbligo di residenza stabilito dall’articolo 20 dello Statuto. Per beneficiare dell’indennità giornaliera, il funzionario deve comprovare di aver sostenuto spese causate dall’obbligo di risiedere nel luogo della sua sede di servizio e non causate da obblighi derivanti dalla sua qualità di proprietario di un immobile situato nello stesso luogo. (v. punti 33 e 34)
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