CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44400/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità di tutti i ricorsi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 ottobre 2020, la Corte d'appello di Catania: a) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva loro contestato, rispettivamente, nella qualità di amministratore dall'Il marzo 2002 al 26 febbraio 2004, il primo, e di amministratore di fatto, il secondo, della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita in data 22 novembre 2006, in ragione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 aprile 2012, divenuta irrevocabile il 14 giugno 2012; b) ha confermato l'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di bancarotta documentale loro attribuito nella medesima qualità; c) esclusa la circostanza aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta e fermo il giudizio di equivalenza della residua circostanza di cui all'art. 219, primo comma, I.fall. con le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena principale inflitta e le pene accessorie fallimentari; d) ha eliminato le statuizioni civili di condanna limitatamente alle condotte distrattive, riducendo l'ammontare delle provvisionali. 2. Nell'interesse del Vinti e del Giarrusso sono stati proposti distinti ricorso per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Vinti. 3.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza o erronea applicazione di norme di legge, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le critiche rivolte all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, alla luce della declaratoria di non doversi procedere per prescrizione pronunciata all'esito del processo a carico dell'imputato per il reato di truffa. 3.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di dare conto delle ragioni della responsabilità del Vinti, in relazione a condotte materialmente ascritte all'amministratore di fatto Giarrusso, senza considerare che il primo, per effetto delle dimissioni rassegnate, oltre a dimostrare che non voleva più essere coinvolto in scelte che non condivideva, aveva perso qualunque potere in seno alla società. Si aggiunge che la sentenza impugnata non si era confrontata con la questione per la quale il mero esito negativo di una speculazione commerciale non consentiva di identificare necessariamente condotte fraudolente: e ciò senza considerare che le cessioni contestate si erano accompagnate al versamento in cassa di titoli che, per stessa ammissione dell'amministratore, non erano stati posti all'incasso. 3.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, sia in relazione al confermato giudizio di equivalenza delle circostanze, nonostante il venir meno di una delle due circostanze aggravanti, sia in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. 4. Ricorso Giarrusso. 4.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Si osserva: a) che la Corte territoriale non aveva rilevato come il curatore fallimentare non avesse eseguito alcun controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili, nella relazione di cui all'art. 33 I.fall.; b) che, in definitiva, la sentenza impugnata aveva fatto affidamento su relazioni contabili predisposte nell'ambito di procedure incidentali diverse, ossia nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 2409 cod. civ. per la rimozione del Vinti e nell'ambito della procedura fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che, peraltro, erano giunte a conclusioni diverse; c) che le asserite irregolarità contabili ben avrebbero potuto essere indipendenti dalla fraudolenta determinazione criminale dell'imputato, anche alla luce della valutazioni espresse dall'amministratore giudiziario; d) che, in ogni caso, eventuali irregolarità nella tenuta delle scritture contabili non avrebbero potuto essere ascritte al ricorrente, in ragione del ruolo di amministratore di fatto, sul presupposto di una presunta culpa in vigilando; e) che, d'altra parte, era emerso che il ricorrente non si era mai direttamente interessato della tenuta delle scritture contabili; f) che, in definitiva, difettava la necessaria prova dell'elemento soggettivo del reato; g) che, ancora, la sentenza impugnata non aveva attribuito alcuna rilevanza alle vicissitudini giudiziarie nelle quali l'imputato si era trovato a partire dalla fine del 2002 e che gli avevano impedito di svolgere qualunque forma di verifica. 4.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, in relazione alla dosimetria della pena principale - anche con riferimento al giudizio di bilanciamento delle circostanze - e delle pene accessorie fallimentari. 5. È stata richiesta la trattazione orale, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176. Considerato in diritto Ricorso Vinti 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, dal momento che, come ricordato anche di recente dalla Corte cost. (sent. n. 149 del 2022), il diritto al ne bis in idem, già considerato dalla stessa Corte come immanente alle garanzie di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (sent. n. 200 del 2016), trova esplicito riconoscimento, a livello internazionale, nell'art. 4, par. 1, Prot. n. 7 CEDU, ove si prevede che «[n]essuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato». La Corte costituzionale, nella citata sent. n. 149 del 2022 ha aggiunto che, come risulta evidente già in base al dato letterale di tale disposizione, la garanzia convenzionale in parola mira - lo si è già poc'anzi osservato - a tutelare l'imputato non solo contro la prospettiva dell'inflizione di una seconda pena, ma ancor prima contro la prospettiva di subire un secondo processo per il medesimo fatto: e ciò a prescindere dall'esito del primo processo, che potrebbe anche essersi concluso con un'assoluzione. La ratio primaria della garanzia - declinata qui non quale principio "ordinannentale" a valenza oggettiva, funzionale alla certezza dei rapporti giuridici, ma quale diritto fondamentale della persona - è dunque quella di evitare l'ulteriore sofferenza, e i costi economici, determinati da un nuovo processo in relazione a fatti per i quali quella persona sia già stata giudicata. Ne discende che l'accertamento - qui non posto in discussione da alcuna parte processuale - dell'identità dei fatti relativi al precedente processo e di quelli di cui al presente processo preclude qualunque altra valutazione di merito. 2. Il secondo motivo è inammissibile, dal momento che assertivamente ripropone una tesi difensiva esaminata dalla Corte territoriale, sia pure nella limitata prospettiva di argomentare in ordine al dolo della bancarotta documentale, rilevando che le condotte che l'irregolare tenuta della contabilità mirava ad occultare erano state realizzate in un periodo ristretto di poco successivo alla sua nomina. D'altra parte, è altresì esatto che le mere dimissioni non accompagnate dalla sostituzione con altro amministratore comportano il permanere dei doveri tipici della carica. Tuttavia, a tale dato formale, si sovrappone quello sostanziale, ben più pregnante, della collocazione cronologica delle condotte distrattive contestate e occultate per effetto delle irregolarità contabili diffusamente descritte nella sentenza impugnata. 3. Il terzo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Premesso che la scelta di calibrare la pena base in prossimità del minimo edittale non rende affatto illogico, in sé considerato, il diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, si osserva: a) che il riconoscimento della recidiva è razionalmente argomentato dalla Corte territoriale, tenuto conto della natura dei precedenti (bancarotta fraudolenta) e dell'epoca della loro commissione; b) che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Ricorso Giarrusso 4. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, dovendosi rilevare: a) che la mancanza di una valutazione autonoma del curatore, nella relazione redatta ai sensi dell'art. 33 I.fall., non implica affatto, in un sistema fondato sul principio del libero convincimento del giudice, che l'affermazione di responsabilità non possa trovare fondamento in altre risultanze; b) che il dedotto contrasto tra la relazione redatta nel procedimento ex art. 2409 cod. civ. e quella predisposta dalla consulente nella procedura fallimentare non si riesce ad apprezzare e soprattutto rappresenta un argomento elusivo dell'analitica disamina svolta in sentenza a proposito delle rilevate irregolarità contabili; c) che in tema di reati fallimentari, l'amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (Sez. 5, n. 39593 del 20/05/2011, Assello, Rv. 250844 - 01, proprio con riguardo ad un'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale); d) che, nella specie, peraltro, la Corte territoriale si è diffusa nell'individuare il concreto interesse sostanziale del Giarrusso a celare, per effetto delle irregolarità contabili, distrazioni che si erano tradotte nello svuotamento della società poi fallita; e) che del tutto generico è il richiamo di vicissitudini giudiziarie che avrebbero impedito al ricorrente di adempiere ai suoi doveri. 5. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto: a) la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre; b) le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); c) che del tutto generica è la censura che investe la determinazione delle pene accessorie fallimentari. 6. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e c