CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 14671/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LIBERTA' di PalermoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] MASELLISche ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.sentito [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che, con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Palermo -decidendo in sede di rinvio in esito all'annullamento disposto con sentenza del28/11/2025 dalla seconda sezione penale della Corte di Cassazione- ha rigettatoil riesame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della misura cautelaredella custodia in carcere allo stesso applicata perchè gravemente indiziato dei reatidi concorso in rapina aggravata, ricettazione, detenzione e porto di armi comunida sparo;rilevato, in particolare, che, con la sentenza rescindente, l'originaria decisioneresa in sede di riesame era stata annullata solo ed esclusivamente con riferimentoalla scelta della misura da applicare;rilevato che, avverso la decisione assunta in sede di rinvio, ha proposto unnuovo ricorso per Cassazione la difesa di [OSCURATO:PERSONA] adducendoviolazione di legge e vizio di motivazione quanto alla possibile individuazione diuna misura cautelare diversa e meno rigorosa, avuto riguardo, in particolare, allapossibilità di adottare gli arresti domiciliari implementati dall'utilizzo delbraccialetto elettronico alla luce delle indicazioni emergenti dalla sentenzarescindente;ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile perché manifestamenteinfondato, atteso che le valutazioni spese dal Tribunale nel confermare la misuradi maggior rigore applicata al ricorrente sostengono più che adeguatamente ilrelativo giudizio di merito, ovviando ai vizi in precedenza riscontrati con riguardoalla prima decisione assunta in sede di riesame;ritenuto, in particolare, che, del tutto correttamente, si perviene ad ungiudizio di merito sulla esclusiva adeguatezza della custodia in carcere facendoleva sul grado e sulla intensità del rischio di reiterazione da cautelare, siccomedesunto, nella specie, dal disvalore oggettivo delle condotte a giudizio e dalleconcrete e allarmanti modalità di esecuzione dei fatti in contestazione, aspettivieppiù confermati, ora, dal sopravvenuto patteggiamento della pena (in misuradi cinque anni di reclusione), tale da consolidare il rilievo da ascrivere ai fatti postia base del titolo cautelare, ancor di più là dove se ne filtri il portato alla lucedell’ingravescente propensione al crimine mostrata dal ricorrente in ragione dellecondanne patite per furto e coltivazione illecita di stupefacenti per condotte di pocoantecedenti quelle poste alla base della misura, il tutto a conferma di unaprogressione criminosa tale da rendere immediata, in termini di pregiudizialeassorbenza, la spiccata personalità criminale del [OSCURATO:PERSONA] e , in corrispondenza,la radicale inidoneità degli arresti domiciliari a contenere il pericolo dellareiterazione criminosa riferibile all’indagato, rendendo in tal modo ancheindifferente l’impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanzaprevisti dall'art. 275-bis cod. proc. pen.ritenuto, infine, che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cuiall’art 616 comma 1 cod. proc. pen., definite come da dispositivo P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]