CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 31765/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21978/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 1050/2021 depositata il 24/05/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – La società [OSCURATO:SOCIETA]. ed i soci illimitatamente responsabili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia deducendo di aver intrattenuto con la [OSCURATO:SOCIETA]. filiale di Viareggio – poi ceduta alla convenuta - due rapporti di conto corrente, contrassegnati dai numeri 443/00 e 443/20, assistiti da aperture di credito e lamentando l'applicazione di interessi anatocistici ed ultralegali a saggi superiori rispetto a quelli convenuti, l'addebito di spese e commissioni di massimo scoperto non previamente concordate e chiedendo al Tribunale di Firenze di rideterminare l'esatto dare/avere tra le parti, con condanna della banca alla restituzione della somma di € 166.752,00. Dichiaratosi incompetente il Tribunale di Firenze, la causa era riassunta di fronte al Tribunale di Pistoia, che respingeva la domanda degli attori e accoglieva quella riconvenzionale proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – costituitosi non in proprio ma in nome e per conto di Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia poi incorporata in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – il quale, eccepita preliminarmente la prescrizione dell’azione proposta dalla controparte con riguardo a tutti i movimenti antecedenti al 22.11.2003 (risultando l’originario atto di citazione notificato in data 22.11.2013), aveva chiesto la condanna della società e dei fideiussori alla restituzione della somma di € 99.761,79 derivante da un finanziamento di originari 300.000,00, rimasto parzialmente insoluto. 2. – In sintesi il Tribunale ha respinto la domanda principale poichè: a) non erano stati prodotti in giudizio tutti gli estratti conto, ma solo quelli compresi nel periodo 1° gennaio 1995/31 dicembre 2012 (per il conto ordinario n.443/00) e quelli compresi nel periodo 1° gennaio 1995/31 dicembre 2008 (per il conto anticipi n.443/20); b) la domanda era temporalmente indeterminata, non avendo gli attori specificato la data con riferimento alla quale sarebbe stato necessario operare il ricalcolo del saldo, né poteva assumersi quale riferimento temporale la data d’instaurazione della controversia posto che dal carteggio processuale non risulta evincibile se, al momento della proposizione della domanda, i conti fossero chiusi o ancora in essere. 3.-La Corte d’appello ha confermato la decisione gravata in quanto: a) il giudice di prime cure aveva correttamente fatto applicazione del principio di diritto secondo il quale, allorquando è il correntista ad agire in giudizio e la banca convenuta non svolga alcuna domanda, spetta all’attore produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto dedotto in giudizio, spettando all’attore di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio (Cass. n. 11543/2019; Cass. n. 33009/2019), né era stato smentito da parte appellante di non avere mai richiesto all’istituto di credito ex art. 119 TUB la documentazione mancante necessaria per poter agire in giudizio; b) in ogni caso essendo stata concessa sul conto corrente un’apertura di credito, se il conto fosse stato ancora aperto al momento della notifica della citazione, il Tribunale non avrebbe potuto accogliere la domanda di ripetizione di indebito, non essendo possibile concettualmente ritenere sussistente alcun «pagamento» prima della chiusura del conto (citando Cass. n. 798/13, la Corte di merito osserva che può parlarsi di pagamento soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire all'atto della chiusura del conto); c) coerentemente a detto principio, parte appellante non aveva riproposto la domanda di ripetizione, insistendo solo nella domanda di mero accertamento del corretto dare/avere, sul presupposto che l’azione di accertamento negativo condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell'azione di ripetizione; tuttavia – fermo che detta azione sarebbe astrattamente ammissibile, giacché il correntista ha pur sempre un interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere l’accertamento degli eventuali addebiti illegittimi sul conto aperto, potendo dal ricalcolo del dare/avere derivare la semplice riduzione dell’esposizione debitoria del conto corrente, oppure anche la maggiore disponibilità di fido se il conto è affidato e perfino il possibile passaggio a credito del saldo (come affermato da Cass. n. 21646/2018) - la domanda era stata correttamente respinta, sia perché gli appellanti non avevano neppure precisato il termine iniziale e quello finale del richiesto ricalcolo, sia perché, a monte, non avevano dimostrato –e neppure allegato, nemmeno in atto di appello – che i conti oggetto di causa fossero ancora aperti al momento della notifica della citazione in data 22.11.2013; in particolare alcuna censura era stata proposta avverso quanto osservato in prime cure con riguardo: (i) al fatto che l’ultimo estratto conto del c/c ordinario n.443/00, del 30.6.2012 - recante un saldo negativo di € 28.193,66 - non costituiva un estratto conto di chiusura e non v’era alcuna evidenza né della movimentazione successiva né dell’avvenuto pagamento, ad opera della correntista, (ii) né al fatto che alla data del 31.3.2008, dopo alterne registrazioni in dare ed in avere, il saldo del al conto anticipi n. 433/20 risultava pari a “0” e tale rimaneva sino al 31.12.2008, senza tuttavia integrare gli estremi di un estratto conto di chiusura e senza alcuna contezza dell’intervenuta estinzione del rapporto ovvero di una sua successiva movimentazione; d) il terzo motivo d’appello riguardante il merito delle dedotte nullità delle appostazioni contestate riproposte dagli appellanti restava assorbito. 4.-Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. di Mirco e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidandolo ad un unico motivo di cassazione. Ha resistito, con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per mezzo della sua mandataria doValue s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]. per effetto di scissione parziale). Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 2033 e 2697 c.c. nella parte della sentenza gravata in cui la Corte d’appello ha ritenuto che la domanda di mero accertamento del rapporto dare/avere della correntista presupporrebbe, da un lato, la produzione della serie completa degli estratti conto e comunque la specificazione che il relativo conto corrente sia aperto o chiuso, e, dall’altro l’indicazione del termine iniziale e finale del ricalcolo, non essendo sufficiente che detto ricalcolo sia contemplato nella consulenza econometrica in atti il cui contenuto era peraltro integralmente riportato nell’atto introduttivo del giudizio (di cui doc. 2). Quanto al primo profilo di censura i ricorrenti richiamano la giurisprudenza di questa Corte per cui laddove sia il correntista ad agire per ottenere il ricalcolo del rapporto dare-avere, e non risulti la produzione integrale degli estratti conto il dies a quodal quale effettuare il calcolo del credito deve prendere le mosse dalle risultanze del primo (in senso cronologico) estratto conto prodotto, e che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, tramite ausilio di CTU, il che nella fattispecie era ben possibile essendo pacifico che fossero presenti in atti tutti gli estratti conto dall’1 gennaio 1995 al 31 dicembre 2012, mentre mancavano sia quelli precedenti che successivi. Quanto al secondo profilo di censura riguardante l’affermazione secondo cui sarebbe stato onere della parte specificare l’esatto periodo del quale ottenere il ricalcolo e se i conti correnti fossero aperti o chiusi all’atto dell’introduzione del giudizio, osservano che con l’atto di citazione in primo grado erano state proposto tre distinte domande, aventi ad oggetto rispettivamente (i) la dichiarazione di nullità dei contratti di conto corrente e di apertura di credito, nella parte riguardante la determinazione del tasso d’interesse, la capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’addebito delle commissioni; (ii) l’accertamento dei rapporti di dare ed avere, con il ricalcolo del saldo del conto corrente, e (iii) la condanna della Banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate o riscosse, e che, con l’appello, avevano chiesto di rideterminare, previa ammissione di CTU tecnico contabile l'esatto dare avere tra le parti in ordine ai rapporti bancari in oggetto, evidenziando che la domanda era «chiaramente limitata al periodo 1° gennaio 1995 / 30 giugno 2012, come pure si evince dalle stesse produzioni delle parti attrici» (doc. 4), osservando che il correntista ha, comunque, diritto di proporre l'azione di nullità delle clausole contrattuali illegittime – come in effetti nuovamente richiesto in appello - anche se il conto sia ancora in essere, al fine dell'accertamento del corretto saldo contabile, avendo interesse, anche quando il c/c è aperto, al ricalcolo dell'effettivo saldo, depurato dagli addebiti nulli, giacché questo può implicare semplice riduzione dell'esposizione debitoria, maggior disponibilità di fido (se il c/c è affidato), perfino passaggio a credito del saldo di c/c. Perciò aveva errato la Corte di merito a respingere la domanda di mero accertamento agli effetti della quale è del tutto ininfluente sapere se il relativo conto corrente sia aperto o chiuso all’atto dell’introduzione del relativo giudizio, come già ritenuto da costante e consolidata giurisprudenza, per cui anche a c/c ancora aperto, il cliente ha comunque titolo e interesse a proporre (i) azione di accertamento negativo, intesa ad ottenere la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che prevedano, a titolo di esempio, l’applicazione di interessi anatocistici e/o eccedenti il tasso soglia, così come (ii) l’accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse commissione spesa) in base a clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale, (iii) nonché lo storno dell’annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere Soltanto per agire in ripetizione, infatti, il cliente ha l’onere di allegare e provare non soltanto l’indebito, ma anche lo spostamento patrimoniale, ossia la rimessa c.d. solutoria, per contro, l’accertamento negativo non è subordinato all’esistenza, individuazione e prova di un pagamento ed è pertanto certamente proponibile ancorché il c/c sia ancora aperto (come affermato da Cass. SS.UU. 24418/2010 e poi da Cass. 15.1.2013 n. 798) giacché ha interesse, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: «quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito)» (Cass. n. 21646/2018). Perciò la Corte di appello avrebbe dovuto, comunque, statuire sul merito delle domande di accertamento proposte circa la nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate, e procedere al ricalcolo del dare/avere. 2.-Il motivo si articola in effetti in distinti profili di censura. 2.1- Sotto il primo profilo è inammissibile poiché la giurisprudenza di legittimità che invoca sulla possibilità di procedere alla rideterminazione del saldo di un c/c anche in mancanza della produzione dell’integrale serie degli estratti conto riguarda l’azione di ripetizione del correntista, che nella specie la Corte d’appello dichiara essere stata non riproposta in appello e, quindi, rinunciata (v. sent. pag. 8) senza che sul punto i ricorrenti sollevino alcuna ragione di gravame. 2.2-Sotto il secondo profilo è, invece, fondato e va accolto. Invero la Corte d’appello ha respinto la domanda di mero accertamento dell’effettivo saldo (all’esito del ricalcolo e dell’espunzione delle poste passive fondate su titolo nullo) pur convenendo su tutte le argomentazioni in diritto degli odierni ricorrenti che precedono sull’interesse ad agire (e che erano già stati sottoposti negli stessi termini alla Corte territoriale) sia perché gli appellanti non avrebbero precisato il termine iniziale e quello finale del richiesto ricalcolo – laddove in effetti l’allegazione sul punto era stata offerta sin dal primo grado con la produzione degli estratti conto e chiaramente precisata in appello, sia perché, a monte, non avevano dimostrato né allegato che i conti oggetto di causa fossero ancora aperti al momento della notifica della citazione in data 22.11.20, argomento che è tuttavia irrilevante, come affermano i ricorrenti sulla base della giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide e qui intende ribadire. 3.― In conclusione va accolto nei limiti predetti. Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione che provvederà deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza con rinvio alla Corte d’ap