CassazionesentenzaSezione LDecisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08062/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso N.R.G. 29001/2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], KURLOWICZALDO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RALLOMICHELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LUNGHILOREDANA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TOVANIMARCO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- ricorrenti –controMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] E DELLA COOPERAZIONEINTERNAZIONALE- intimato –Numero registro generale 29001/2020Numero sezionale 4998/2025Numero di raccolta generale 8062/2026Data pubblicazione 01/04/2026avverso la sentenza n. 840/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA,depositata il 24.3.2020, R.G.N. 2187/2017;udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2.12.2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]’;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti.1. I ricorrenti, docenti fuori ruolo del Ministero dell’Istruzione adisposizione del Ministero degli Esteri per prestare servizio nelle istituzioniscolastiche all’estero, e qui, in particolare, in Svizzera, hanno agitolamentando che il loro assegno di sede, nonostante la perdita di valoreconseguente allo sblocco del tetto minimo del cambio euro/francosvizzero, non fosse stato adeguato, sebbene si fosse determinata unadrastica riduzione del potere di acquisto e ciò a differenza di quantoaccaduto per il personale diplomatico che, in ragione delle medesimeevenienze, aveva ottenuto la revisione degli importi.La Corte d’Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale dellastessa città, ha rigettato la domanda, sostenendo che la normativariguardante il personale del Ministero degli Esteri in generale (art. 171 deld.p.r. n. 18 del 1967) e quella riguardante il personale scolastico (art. 658del d. lgs. n. 297 del 1994), concernessero due situazioni diverse, sicché,per quanto entrambe prevedessero che si dovesse tenere conto, nellafissazione dell’assegno, del corso dei cambi, diverse erano le situazioni dibase.Ciò in quanto – sosteneva in estrema sintesi la Corte d’Appello - ilpersonale diplomatico aveva esigenze differenziate, stante il fatto che ladestinazione all’estero era ad esso imposta e vi era necessità diNumero registro generale 29001/2020Numero sezionale 4998/2025Numero di raccolta generale 8062/2026Data pubblicazione 01/04/2026sopportare oneri di “rappresentanza” maggiori, mentre per il personalescolastico non vi era una tale imposizione della sede e la permanenza eralimitata nel tempo, oltre a non comportare, la funzione, quegli oneriparticolari conseguenti ai profili di rappresentanza dello Stato propri delsolo personale diplomatico e similare.Infine, la Corte territoriale evidenziava che, quando il legislatore avevaavvertito l’esigenza di trattare in modo uniforme le due categorie, lo avevafatto espressamente, come era accaduto ai sensi dell’art. 27, co. 3, del d.lgs. n. 62 del 1998, rispetto alle maggiorazioni per situazioni di rischio edisagio.2. I docenti di cui in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione condue motivi, poi illustrati da memoria mentre il Ministero è rimastointimato.3. Con ordinanza interlocutoria n. 21688/2025 la causa, inizialmenteavviata alla definizione camerale, è stata rinviata a nuovo ruolo per latrattazione in pubblica udienza in ragione della rilevanza nomofilatticadella questione posta dal ricorso.4. L’Ufficio della Procura Generale ha depositato requisitoria scritta,illustrata nel corso della discussione, concludendo per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va premesso che la notifica al Ministero è stata effettuata in formatelematica l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e che essa è da ritenere tempestiva, per quanto lasentenza impugnata sia stata pubblicata il 24.3.2020, in ragione dellavigenza nel periodo di interesse delle regole sulla c.d. sospensione Coviddei termini anche processuali.2. I ricorrenti, con un primo motivo, denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c.Numero registro generale 29001/2020Numero sezionale 4998/2025Numero di raccolta generale 8062/2026Data pubblicazione 01/04/2026Con il motivo si assume che la Corte d’Appello avrebbe sviluppato unamotivazione apparente, finendo per non rispondere alla domanda percome formulata.La pretesa era stata infatti impostata richiedendo l’aggiornamentodell’assegno di sede per i docenti in servizio in Svizzera e non conl’obiettivo di ottenere una equiparazione con il personale del [OSCURATO:PERSONA], profilo sul quale si era invece incentrata la pronuncia,sviluppata anche con modalità tali da risultare insufficiente a farcomprendere l’iter logico-giuridico seguito.2.1 Il motivo non può essere accolto.La sentenza impugnata, pur concentrandosi sulle differenze giuridiche trala regolazione dell’assegno di sede per il personale tutto dellerappresentanze diplomatiche e quella per i docenti, ha il senso proprio diritenere non verificati i presupposti giuridici per l’adeguamento a favoredei ricorrenti, senza che si potesse ravvisare un tratto discriminatoriorispetto ai dipendenti del Ministero degli Esteri.Ciò senza contare che solo l’erroneità in diritto degli esiti potrebbe portarealla cassazione (Cass. 1° marzo 2019, n. 6145), sicché il vizio dimotivazione apparente ha significato rispetto ai profili di fatto, mentre èdestinato a restare privo di autonomia e a rifluire nel tema proprio especifico della violazione di legge.3. Il secondo motivo è in effetti impostato nei termini della violazione efalsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli artt. 5 e 25 deld. lgs. n. 62 del 1998, anche in riferimento al D.I. n. 5013/477 del1.3.2015 (art. 360 n. 3 c.p.c.), oltre ad omesso esame di fatti decisivi(art. 360 n. 5 c.p.c.).I ricorrenti sottolineano che il costo della vita all’estero è identico per idocenti ed il personale del Ministero degli Esteri e che il “corso dei cambi”è criterio di determinazione dei coefficienti di sede valido per entrambe lecategorie, sicché il crollo improvviso del cambio aveva comportato unaNumero registro generale 29001/2020Numero sezionale 4998/2025Numero di raccolta generale 8062/2026Data pubblicazione 01/04/2026drastica diminuzione del potere di acquisto, ma solo per gli addetti aiservizi consolari si era intervenuti con la revisione dell’assegno.La normativa riguardante le diverse categorie – aggiungono i ricorrenti –era costruita in modo analogo perché l’ «indennità di servizio», come eradenominato l’emolumento erogato al personae del Ministero degli Esteri,comprendeva una indennità-base ed una quota variabile, secondomaggiorazioni calibrate sull’aumento del costo della vita, così comeanalogamente era previsto per l’«assegno di sede» dei docenti, con il finedi consentire un progressivo adeguamento rispetto all’andamento deglioneri di mantenimento fuori sede.3.1. Anche questo motivo non può essere accolto.3.2. L’art. 658 del d. lgs. n. 297 del 1994, rubricato come «assegni disede», prevedeva, nella versione vigente al 2015, quanto segue:«1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allostipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per ilterritorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto,compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioniin sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo,per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno ècostituito:a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui alcomma 9;b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondocoefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, diconcerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto delPresidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle suevariazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U.,del Fondo monetario internazionale e dell'Unione europea, nonché dalleNumero registro generale 29001/2020Numero sezionale 4998/2025Numero di raccolta generale 8062/2026Data pubblicazione 01/04/2026relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni,dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero edegli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenutoconto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonché del corso deicambi.3. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazionidi rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degliaffari esteri in servizio nella stessa sede.(......)9. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioniscolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attività previste neltitolo I sono così determinati:Assegno mensile lordo lire(.......)10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere periodicamenteaggiornati con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con ilMinistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pertener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice deiprezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potràcomunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valutadegli assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva,determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferioreall'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo deicontributi previdenziali verrà effettuato sulla base di tale indennità.»La disposizione è stata poi abrogata dal d.lgs. 13 aprile 2017 n. 64, che,all’art. 29, rubricato come riguardante il «Trattamento economicoall'estero» ha previsto quanto segue:«1. Al personale di cui al presente capo ad eccezione di quello di cuiall'articolo 24 oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso econtinuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegniNumero registro generale 29001/2020Numero sezionale 4998/2025Numero di raccolta generale 8062/2026Data pubblicazione 01/04/2026sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quellodi cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, nonavente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizioall'estero. Tale assegno è costituito:a) dall'assegno base di cui al comma 3;b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondocoefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto delPresidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle suevariazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi diagenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaboratidalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento alcosto dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazionidi rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degliaffari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessasede.3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono cosìdeterminati:(.....)7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli Ie II della parte III, nonché gli articoli 84, 205, 207, 208, 210, 211 deldecreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. Salvo quantoprevisto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità diservizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1».Per il personale del Ministero degli Esteri, l’art. 171 del d.p.r. n. 18 del1967, rubricato «indennità di servizio all’estero», nella sua ultimaversione, con variazioni rispetto al 2015 che non rilevano per quantointeressa in questa causa, prevede che:Numero registro generale 29001/2020Numero sezionale 4998/2025Numero di raccolta generale 8062/2026Data pubblicazione 01/04/2026«1. L'indennità di servizio all'estero non ha natura retributiva essendodestinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed è ad essicommisurata. Essa tiene conto della peculiarità della prestazionelavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del serviziodiplomaticoconsolare.2. L'indennità di servizio all'estero è costituita:a) dall'indennità base di cui all'allegata tabella A;b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondocoefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, diconcerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorranoesigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per isingoli posti di organico in uno stesso ufficio.3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilità finanziarie,sulla base:a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle NazioniUnite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo deglialloggi e dei servizi. Il Ministero può a tal fine avvalersi di agenziespecializzate a livello internazionale;b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione altenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dallefunzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi dellerappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonché dei rapportidell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero;c) del corso dei cambi.4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo dellavita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a).Tale adeguamento sarà ponderato in relazione agli oneri indicati nelcomma 3, lettera b).Numero registro generale 29001/2020Numero sezionale 4998/2025Numero di raccolta generale 8062/2026Data pubblicazione 01/04/20265. Nelle sedi in cui esistono comprovate difficoltà di copertura o situazionidi rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, allecondizioni sanitarie ed alle strutture medico- ospedaliere, alle condizioniclimatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte lealtre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geograficadall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazionedell'indennità di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione vienedeterminata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con ilMinistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delleclassificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dallaCommissione dell'Unione europea.Essa non può in alcun caso superare il 120 per cento dell'indennità ed èsoggetta a verifica periodica, almeno biennale.6. Se dipendenti in servizio all'estero condividono a qualsiasi titolol'abitazione, l'indennità di servizio all'estero è ridotta per ciascuno di essinella misura del 12 per cento.7. Le indennità base di cui al comma 2 possono essere periodicamenteaggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con ilMinistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pertener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice deiprezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennità base non potràcomunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valutadelle indennità di servizio all'estero corrisposte. Qualora la basecontributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesserisultare inferiore all'indennità integrativa speciale prevista per l'interno, ilcalcolo dei contributi previdenziali verrà effettuato sulla base di taleindennità. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile leindennità integrative concesse ai sensi dell'articolo 189».Numero registro generale 29001/2020Numero sezionale 4998/2025Numero di raccolta generale 8062/2026Data pubblicazione 01/04/20264. È chiaro che il tema riguarda la parte variabile dell’assegno di sede, lacui funzione è quella di adeguare l’erogazione alle condizioni specifiche deidiversi uffici e sedi, secondo il disposto dell’art. 658, primo comma, letterab) e secondo comma e poi dell’art. 29 del d. lgs. n. 64 del 2017, semprecomma 1 lettera b) e comma 2.Ciò posto, va poi detto che non si può desumere dall’essere stataadeguata l’indennità di servizio il crearsi di una discriminazionegiuridicamente rilevante per i docenti titolari dell’assegno di sede.Infatti, le due posizioni riguardano impieghi diversi, oltre che regolati danormative simili ma formalmente diverse.Inoltre, la Corte d’Appello ha già evidenziato le diverse caratteristichedelle due posizioni, sotto il profilo degli oneri di rappresentanza checaratterizzano i rapporti con il Ministero degli Esteri e i margini opzionalipiù significativi che caratterizzano la scelta dei docenti di andare aprestare servizio all’estero.D’altra parte, la Corte d’Appello ha anche rilevato che, rispetto a situazioniparticolarmente sensibili, come quelle di rischio e disagio, l’assegno per idocenti è equiparato alle maggiorazioni previste per l’indennità di servizioestero del personale del Ministero degli Esteri.Ciò è stato reiteratamente affermato da questa S.C. e va quindiconfermato (Cass. 10 luglio 2014, n. 15873; Cass. 4 febbraio 2014, n.2457).5. È peraltro indubbio che i fenomeni economici segnalati dai ricorrenti sisono verificati non solo per il personale del Ministero degli Esteri inservizio in Svizzera, ma anche per i docenti.Tuttavia, il punto decisivo è che risulta impossibile riconoscere l’esistenzadi un diritto soggettivo all’incremento dei coefficienti, visto che essi sonorimessi a determinazione del Ministero, in sé discrezionale anche sotto ilprofilo quantitativo.Numero registro generale 29001/2020Numero sezionale 4998/2025Numero di raccolta generale 8062/2026Data pubblicazione 01/04/2026È vero che le norme indicano criteri cui il Ministero deve fare riferimento,ma si tratta di valutazioni di ampia discrezionalità, come tali insuscettibilidi essere attuate dal giudice ordinario in via sostitutiva, stanti i limiti di cuiall’art. 4 all. E della legge 20 marzo 1865, n. 2248.Semmai il tema è quello della tutela di interessi legittimi pretensivi, chenon è quanto qui azionato e che pertiene del resto alla giurisdizioneamministrativa.6. Né vale quanto detto da questa S.C. allorquando ha ritenuto che ilpersonale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche delMinistero degli Esteri ha diritto ad un adeguamento della retribuzioneannua che non è rimesso discrezionalmente all'arbitrio della P.A. datrice dilavoro e che si configura non al solo mutare di uno (o più) dei parametriprevisti per la sua determinazione dall'art. 157 del d.P.R. n. 18 del 1967,ma quando ricorre una loro variazione complessiva tale da far venir menole connotazioni di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione ex art.36 Cost., la cui valutazione giudiziale ha carattere officioso (Cass. 2 aprile2024, n. 8680; Cass. 19 giugno 2023, n. 17504).Si trattava infatti, in tali casi, di emolumenti retributivi, inevitabilmenteassistiti anche dalla garanzia costituzionale di base di cui all’art. 36 Cost.Le indennità che sono qui in gioco non hanno invece natura retributiva,non solo perché lo affermano gli artt. 558 e 29 citt., ma anche perchéesse sono destinate a sopperire alle maggiori esigenze di vitto, alloggio esocializzazione nell’ambiente estero.La natura non retributiva dell’assegno di sede è stata rimarcata anche dalgiudice delle leggi, sia pure in fattispecie non assimilabile a quella oggettodi causa, avendo la Corte Costituzionale posto l’accento sulla «natura nonretributiva del predetto assegno di sede, bensì soltanto indennitaria deimaggiori oneri dovuti all'espletamento del servizio all'estero» (CorteCostituzionale 4 giugno 2003, n. 190.7. Il ricorso va quindi complessivamente disatteso.Numero registro generale 29001/2020Numero sezionale 4998/2025Numero di raccolta generale 8062/2026Data pubblicazione 01/04/2026Non occorre provvedere sulle spese in quanto il Ministero è rimastointimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellorispettivamente previsto per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il giorno 2 dicembre 2025.Il Consigliere estensoreRoberto BellèLa PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]