CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 05699/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza R.G.N. 6125-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - SEZIONE TERRITORIALE DELL'AQUILA; -intimato - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata il 21/02/2025 R.G.N. 26/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di competenza R.G.N.6125/2025 Cron. Rep. Ud.25/11/2025 1. Il Tribunale di Avezzano, Sezione Civile, in relazione a due giudizi riuniti aventi ad oggetto ‘opposizione all’ordinanza ingiunzione emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro – Sezione territoriale di L’Aquila- proposte rispettivamente dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dal coobbligato in solido [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della società, ha con provvedimento del 21.2.2025 dichiarato la propria incompetenza per materia ritenendocompetente il Tribunale di Avezzano in funzione di giudice del lavoro e fissando il termine di tre mesi per la riassunzione della causa. 2. Avverso tale ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per regolamento di competenza ex art. 47 e ss. cpc affidato a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. 3. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta concludendo perché venisse dichiarata la competenza del Tribunale di Avezzano. 4. Le parti non hanno depositato memorie. 5. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 150/2011, per non avere il Tribunale considerato che, ai sensi dell’art. 22 bis della legge n. 689/1981, contro le ordinanze ingiunzione di pagamento era ammessa l’opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria e a tenore dell’art. 6 D.lgs. n. 150/2011, che le controversie previste dall’art. 22 erano regolate dal rito del lavoro e che l’opposizione si proponeva davanti al giudice del luogo in cui era stata commessa la violazione: precisamente, il Tribunale quando la sanzione riguardava la materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro ovvero di previdenza e assistenza obbligatoria; con la conseguenza che , nel caso concreto, il Giudicante avrebbe dovuto solamente procedere secondo il rito del lavoro senza declinare la propria competenza a decidere. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 409, 413 e 426 cpc, obiettando che le uniche controversie devolute al Tribunale in funzione di giudice del lavoro erano solo quelle di cui all’art. 409 cpc,per cui le controversie in materia di opposizione avverso le sanzioni amministrative non rientravano tra quelle; si evidenzia, poi, che anche a volere concedere che l’oggetto dei ricorsi rientrassetra quelli in materia di lavoro, comunque sarebbe stato sufficiente disporre il mutamento del rito, ma non la cancellazione della causa dal ruolo. 4. In via preliminare ritiene questa Corte che debba dichiarata l’ammissibilità del regolamento di competenza. 5. Invero, il contrasto sorto tra gli orientamenti di questa Corte circa la inammissibilità di tale mezzo di impugnazione (in questi sensi Cass. n. 8905/2015; Cass. n. 1399/2001; Cass.n. 14790/2016; Cass. n. 20494/2009) ovvero la sua ammissibilità (Cass. n. 6179/2019; Cass. n. 7882/2018; Cass. n. 5313/2014), in situazioni come quella di cui si discute, è stato risolto da Cass. Collegio riunito della Sesta Sezione civile n. 18182/2021, secondo cui occorre avere riguardo al criterio dell’apparenza come risultante da un esame della volontà del giudicante trasfusa nel provvedimento impugnato. 6. Nel caso in esame, è agevole rilevare che il giudice a quo abbia fatto riferimento, nella sua pronuncia (espressamente di declaratoria di incompetenza a decidere) e ai provvedimenti consequenziali (fissazione di un termine per la riassunzione della causa e condanna alle spese), al concetto di competenza per cui il regolamento proposto è formalmente ammissibile. 7. Venendo al merito del ricorso, non può , però, non rilevarsi che la ripartizione delle funzioni tra lasezione lavoro e lesezioni ordinarie del medesimo Tribunale non implica l'insorgenza di una questione dicompetenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all'interno dello stesso ufficio (per tutte Cass. n. 14790/2016). 8. Ne consegue che il provvedimento impugnato, con il quale è stata declinata formalmente la competenza a decidere la controversia in esame, fissando un termine per la riassunzione e disponendo la condanna alle spese degli originari opponenti, è errato perchénon si verte in ipotesi di competenza per materia tra giudice civile e giudice del lavoro ma, come più volte ribadito in sede di legittimità, in una fattispecie di ripartizione della trattazione degli affari civili nell’ambito dello stesso ufficio. 9. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto e la causa va rimessa al giudice del Tribunale di Avezzano che ha dichiarato, erroneamente, la propria incompetenza per materia a decidere ritenendo essere competente il giudice del lavoro del medesimo Tribunale. 10. Le statuizioni sulle spese del presente giudizio vanno rimesse al definitivo. La Corte accoglie il ricorso e rimette la causa al giudice del Tribunale di Avezzano che ha dichiarato la propria incompetenza